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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19514/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (condominio)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa dell'ente previdenziale di ottenere dal condominio, in applicazione dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, il pagamento dei contributi previdenziali non versati dall'appaltatore per due lavoratrici addette alle pulizie presso il complesso condominiale nel periodo luglio 2012-gennaio 2016. Il tribunale aveva accolto l'opposizione del condominio al verbale ispettivo; la corte d'appello ha riformato la decisione, ritenendo il condominio obbligato in solido perché committente-datore di lavoro e non persona fisica. Il ricorso per cassazione è stato proposto con due motivi: 1) violazione dell'art. 434 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello dell'INPS, ritenuto meramente riproduttivo della difesa di primo grado e privo di specifica critica ai capi della sentenza; 2) violazione dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, per avere la corte d'appello esteso la solidarietà al condominio, nonostante il comma 3-ter escluda il committente persona fisica che non esercita attività d'impresa o professionale e nonostante il condominio sia un ente di gestione privo di rilievo equiparabile a un datore di lavoro imprenditore.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché il ricorrente non ha trascritto in modo sufficiente né i motivi d'appello dell'INPS né la motivazione della sentenza di primo grado, rendendo impossibile il controllo sulla denunciata genericità dell'appello. Ha invece accolto il secondo motivo: ha interpretato l'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 nel senso che la solidarietà passiva grava sul committente imprenditore o sul committente che sia datore di lavoro in senso proprio, cioè soggetto che partecipa al decentramento produttivo e utilizza indirettamente la prestazione lavorativa; ne restano esclusi i committenti che non esercitano attività d'impresa o professionale, tra cui il condominio, quale ente di gestione dei beni comuni. Per effetto dell'accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'azione di accertamento negativo proposta dal condominio contro la pretesa contributiva dell'INPS. Spese compensate per la mancanza di precedenti univoci sulla questione.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003

    "In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore... a corrispondere ai lavoratori... nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti..."

    La solidarietà riguarda il committente imprenditore o il committente che sia datore di lavoro in senso proprio; non coincide con il mero soggetto presso cui si esegue l'appalto.

  • art. 29, comma 3-ter, d.lgs. n. 276/2003

    "le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale"

    Il limite negativo conferma che la solidarietà non si applica ai committenti estranei all'attività d'impresa o professionale; la ratio è coerente con l'esclusione del condominio, ente di gestione e non soggetto che partecipa al decentramento produttivo.

  • art. 434 c.p.c.

    L'atto di appello deve contenere una critica specifica e intellegibile dei capi della sentenza impugnata; la verifica della sua ammissibilità richiede la trascrizione essenziale degli atti rilevanti per consentire il controllo di legittimità.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge è scrutinata sulla corretta interpretazione della disciplina della solidarietà negli appalti.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La dedotta nullità processuale per inammissibilità dell'appello è stata ritenuta non verificabile per difetto di autosufficienza del ricorso.

  • art. 366 c.p.c., commi 1, nn. 4 e 6

    Il ricorso per cassazione deve indicare con precisione i fatti processuali e trascrivere in modo essenziale gli atti necessari al controllo della censura.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 2082 c.c.

    L'imprenditore è definito in senso oggettivo come attività economica organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi; tale nozione delimita l'ambito soggettivo della solidarietà.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che denunci l'erronea ammissione di un appello, il ricorrente deve riportare in modo specifico e autosufficiente il contenuto dell'atto di gravame e della sentenza di primo grado, poiché il controllo della specificità dei motivi non può essere svolto senza tali elementi.
  • Ai fini dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, il soggetto obbligato in solido non è il mero committente dell'appalto, ma il committente che rivesta la qualità di imprenditore oppure di datore di lavoro in senso proprio, cioè inserito nel fenomeno del decentramento produttivo e dell'utilizzazione indiretta della prestazione.
  • La solidarietà negli appalti è costruita per proteggere i lavoratori nei casi di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione; la norma non si estende a soggetti estranei all'attività d'impresa o professionale, come gli enti di mera gestione dei beni comuni.
  • Il condominio, in quanto ente di gestione dei beni comuni e non soggetto che svolge attività d'impresa, non rientra nell'area soggettiva della responsabilità solidale per i crediti retributivi e contributivi dell'appaltatore salvo diversa previsione normativa espressa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto e somministrazione
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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