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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7975/2022 del 11/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d’Appello di Palermo che, riformando il primo grado, aveva dichiarato la risoluzione del contratto di permuta per inadempimento della NAM Costruzioni e la condanna della stessa al rilascio del lotto. La NAM deduceva, tra l'altro, che una scrittura successiva (prodotta in appello, datata indicativamente 30.12.2011/30.11.2012) aveva modificato le pattuizioni originarie: aveva fissato nuove modalità e termini di esecuzione, rinunciato a cause e condizioni risolutive e reso non perentori i termini originari; pertanto la materia del contendere sarebbe cessata e i termini originari non sarebbero stati essenziali. La NAM lamentava altresì omesso esame di tale scrittura da parte della Corte territoriale (ai sensi degli artt. 112 e 360 c.p.c.). Calì Maria, invece, impugnava come successore acquistando la proprietà di una delle ville destinate alla permuta, chiedendo la cassazione della sentenza di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha riunito i ricorsi e deciso: (i) ha dichiarato inammissibile il ricorso di Calì Maria per avere questi non partecipato ai giudizi di merito e non risultando succeduta a titolo particolare nella posizione processuale originaria; Calì è condannata alle spese di cassazione e a un contributo unificato aggiuntivo; (ii) ha accolto i primi due motivi del ricorso della NAM (omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c.), rilevando che la Corte d'appello non aveva esaminato la scrittura prodotta in appello che poteva incidere sulla cessazione della materia del contendere; per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione per nuovo esame (compresa la determinazione sulle spese di legittimità). Altri motivi del ricorso NAM sono stati assorbiti. Inoltre la Suprema Corte ha dichiarato la nullità di un atto di procura depositato in forma non conforme per il giudizio di cassazione e ha richiamato principi relativi alla ultrattività del mandato alla lite e alla validità della notificazione al procuratore anche in caso di decesso non dichiarato in udienza.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiede che l'omesso esame di domande o eccezioni sia dedotto con precisione in cassazione indicando gli atti e i termini; la Corte ha ritenuto fondato il vizio perché la Corte d'appello non si è pronunciata sulla scrittura prodotta in appello

  • art. 360 c.p.c. n. 5

    riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    Introduce il vizio denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto storico decisivo; la Corte ha applicato questo vizio per l'omesso esame della scrittura sopravvenuta che, se valutata, avrebbe potuto mutare l'esito

  • art. 83 c.p.c.

    Regola la procura speciale in cassazione: la procura non può essere apposta in margine ad atti diversi da quelli espressamente previsti; la Corte ha dichiarato nulla una procura irregolare

  • artt. 1453 e 1455 c.c.

    Norme sul recesso per inadempimento e su efficacia della clausola risolutiva; la controversia di merito verteva sulla configurabilità della risoluzione per inadempimento e sulla essenzialità del termine

  • art. 285 c.p.c.

    Riferito alla efficacia della notificazione della sentenza al procuratore quale inizio del termine di impugnazione anche in caso di morte del costituente, in virtù dell'ultrattività del mandato

  • art. 330 c.p.c.

    Consente la notificazione presso il difensore, principio richiamato in tema di notifiche al procuratore competente

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Prevede il versamento del contributo unificato aggiuntivo in caso di impugnazioni tardive o di interventi inammissibili; la Corte ha disposto l'applicazione in capo a Calì

Massime di principio

  • Un terzo acquirente che non ha partecipato ai gradi di merito non può, di regola, intervenire nel giudizio di cassazione: il ricorso è inammissibile salvo eccezione se il dante causa non si è costituito e ciò determina un vulnus al diritto di difesa
  • In cassazione vanno indicate con precisione le domande/argomentazioni e i documenti ritenuti non esaminati: l'art. 112 c.p.c. richiede l'indicazione degli atti e dell'esatto contenuto dell'omessa pronuncia
  • L'omesso esame di un fatto storico decisivo (art. 360 n.5 c.p.c.) è vizio reclamabile in cassazione se il fatto risulta dagli atti o dalla sentenza, fu oggetto di discussione e avrebbe potuto determinare esito diverso
  • Documenti sopravvenuti prodotti in appello, non soggetti a preclusione, devono essere esaminati dalla Corte d'appello e, se decisivi, la mancata valutazione integra motivo di cassazione
  • La procura per il giudizio di cassazione deve essere conferita nella forma richiesta dalla legge (procura speciale); atti di procura irregolari possono essere dichiarati nulli
  • La morte del costituente, non dichiarata in udienza, non impedisce la decorrenza dei termini o la validità delle notificazioni al procuratore, per il principio dell'ultrattività del mandato

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