Cassazione Civile, Ordinanza n. 06328/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un'iscrizione ipotecaria disposta dall'agente della riscossione in relazione a più cartelle di pagamento. Il giudice di primo grado aveva annullato l'ipoteca; la commissione regionale aveva respinto l'appello dell'agente, ritenendo, da un lato, non dimostrata la regolare notifica delle cartelle presupposte e, dall'altro, non provata la corretta notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, avvenuta secondo la ricorrente tramite consegna al portiere. In cassazione l'agente della riscossione ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 per avere il giudice tributario omesso di rilevare il parziale difetto di giurisdizione in relazione a crediti previdenziali e sanzioni amministrative da codice della strada, appartenenti al giudice ordinario. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la notifica delle cartelle e del preavviso era stata validamente eseguita e che, in caso di consegna al portiere, non era necessaria la raccomandata informativa ovvero, comunque, la prova della sua spedizione era stata fornita. La parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha accolto solo il primo motivo. Ha dichiarato il difetto di giurisdizione parziale del giudice tributario limitatamente alle cartelle relative a sanzioni per violazioni del codice della strada e a crediti previdenziali, ritenendo per tali posizioni competente il giudice ordinario. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia la necessità del deposito delle cartelle oltre alle relate di notifica, e perché, per la parte relativa alla raccomandata informativa, tendeva a una rivalutazione del merito ed era comunque carente di autosufficienza. Le spese sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
delimita la giurisdizione tributaria; per i crediti previdenziali e le sanzioni amministrative da codice della strada la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
disciplina la notificazione delle cartelle e degli atti della riscossione; la censura sulla sua violazione è stata però dichiarata inammissibile per mancato confronto con una autonoma ratio decidendi e per difetto di autosufficienza.
art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 29 settembre 1972, n. 600
richiamato dalla ricorrente per sostenere la correttezza della spedizione della raccomandata semplice, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile.
art. 360, primo comma, nn. 1 e 3, cod. proc. civ.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso; il primo motivo era correttamente incardinato nel n. 1 per la questione di giurisdizione, mentre il secondo era inidoneo a scalfire la ratio decidendi e implicava una rivalutazione del merito.
richiamato per il principio di autosufficienza e per l'onere di deposito degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito pronuncia nel merito su una controversia, si forma una pronuncia implicita sulla giurisdizione; se una parte intende contestarla in cassazione, deve proporre uno specifico motivo ex art. 360, n. 1, c.p.c.
- Le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada e i crediti previdenziali non appartengono alla giurisdizione tributaria, ma a quella del giudice ordinario.
- In cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata.
- Il ricorrente che deduce la validità di notifiche documentate da atti del processo deve rispettare l'onere di autosufficienza, trascrivendo o riassumendo i passaggi essenziali dei documenti rilevanti e indicando dove essi siano stati prodotti.
- La valutazione della validità della notifica e della prova della raccomandata informativa non può essere sostituita, in cassazione, da una nuova ricostruzione del merito.
- Ai fini della prova della notifica degli atti presupposti all'iscrizione ipotecaria, il giudice può richiedere non solo le relate di notifica, ma anche la produzione delle cartelle, se tale esigenza costituisce autonoma ratio della decisione impugnata.
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