Cassazione Civile, Ordinanza n. 12104/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società editoriale)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto contrattuale di licenza avente a oggetto immagini/fotografie utilizzate nella collana "I grandi maestri". La società ricorrente sosteneva che la controparte avesse abusivamente distribuito e venduto la collana tramite canali non autorizzati e a prezzi ribassati, senza una valida autorizzazione della titolare dei diritti di utilizzazione economica sulle fotografie riprodotte, con conseguente violazione dei diritti patrimoniali e danni risarcibili. In appello era stata ritenuta valida una modifica dell'originario contratto di licenza (addendum) intervenuta per scambio di e-mail, nonostante la mancata sottoscrizione di una delle parti, sulla base del comportamento successivo e della consapevolezza della ricorrente circa il contenuto delle modifiche. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 1352 c.c., per avere la Corte d'appello ritenuto efficace una modifica contrattuale non sottoscritta da entrambe le parti, pur essendo prevista una forma scritta ad substantiam per ogni variazione; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., per non avere considerato una e-mail del 5 settembre 2012 che, secondo la ricorrente, confermava la necessità della sottoscrizione di entrambe le parti a pena di inefficacia/nullità dell'addendum; 3) violazione dell'art. 1362 c.c. per non avere attribuito rilievo decisivo al dato letterale della diffida/invio di corrispondenza del consigliere di amministrazione della ricorrente, dal quale sarebbe emerso il diniego a proseguire l'iniziativa senza previa regolazione dei diritti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché le parti, pur avendo pattuito una forma scritta per le modifiche contrattuali, potevano successivamente rinunciarvi anche tacitamente mediante comportamenti incompatibili con il suo mantenimento; la valutazione di tale rinuncia tacita è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e nel caso concreto sorretto da motivazione congrua. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo: vi era doppia conforme di merito, con conseguente preclusione del vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c., e comunque la mail invocata non era decisiva rispetto alla ratio decidendi, perché la Corte d'appello aveva valorizzato la consapevolezza della ricorrente e l'assenso espresso tramite proprio amministratore, con esclusione soltanto di una specifica modalità distributiva. Ha respinto il terzo motivo perché il criterio letterale non è esaustivo nell'interpretazione del contratto e deve essere integrato dalla valutazione del comportamento complessivo delle parti, come fatto dalla Corte territoriale. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
forma convenzionale degli atti
La clausola che impone la forma scritta per modificare il contratto può essere successivamente derogata o abbandonata dalle parti anche tacitamente, mediante comportamenti incompatibili con il suo mantenimento; la relativa verifica è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
criterio interpretativo letterale
Il criterio letterale ha rilievo preminente ma non esclusivo nell'interpretazione del contratto; il significato delle parole va ricostruito anche alla luce del comportamento complessivo delle parti e dell'esecuzione del rapporto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo
Il vizio è inammissibile in presenza di doppia conforme e, comunque, richiede che il fatto non esaminato sia realmente decisivo rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
La doppia conforme di merito preclude la deduzione in cassazione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La forma scritta convenzionalmente pattuita per modificare un contratto può essere rinunciata successivamente dalle parti, anche in modo tacito, quando il loro comportamento sia incompatibile con il permanere di tale requisito.
- L'accertamento della rinuncia tacita alla forma convenzionale e, più in generale, l'interpretazione del contenuto negoziale tramite il comportamento delle parti costituiscono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se adeguatamente motivate.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste se il documento o il fatto invocato non è realmente decisivo rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il criterio letterale è solo uno dei canoni ermeneutici del contratto: non basta la mera lettura del testo, ma occorre considerare l'insieme delle circostanze e il comportamento successivo delle parti per ricostruire la comune volontà negoziale.
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