Cassazione Civile, Ordinanza n. 28469/2023 del 12/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di un invito del Comune ex art. 1, comma 336, L. n. 311/2004, la società presentava un DOCFA nel 2014 indicando variazioni e una nuova rendita catastale; successivamente sosteneva di avere incluso per errore alcuni cespiti e chiedeva la riduzione della rendita, poi formalizzando una rettifica nel 2016. Il Comune, sulla base della rendita proposta nel DOCFA 2014, emetteva avvisi di accertamento per ICI 2009-2011 e IMU 2012. La società impugnava gli avvisi deducendo, da un lato, la contraddittorietà della motivazione della CTR e l'erroneità della pretesa circa l'onere di contestare già in sede di risposta all'invito l'esistenza di taluni beni; dall'altro, la violazione della disciplina del comma 336 e 337 dell'art. 1 L. n. 311/2004, sostenendo che la rendita proposta nel 2014 non potesse operare retroattivamente per annualità precedenti e che, comunque, non potesse essere considerata vincolante in relazione a beni non esistenti o erroneamente indicati, specie alla luce della successiva istanza correttiva e del DOCFA del 2016.
La decisione
La Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso e accoglie il quarto e il quinto. Ritiene infondata la censura di contraddittorietà della motivazione, perché la CTR aveva chiarito che la società, rispondendo all'invito comunale, non aveva contestato la portata delle difformità da regolarizzare. Ritiene inoltre corretta, in linea generale, la lettura del comma 336 e 337 sulla decorrenza fiscale della rendita dalla data indicata nella richiesta comunale. Tuttavia accoglie le censure decisive perché la CTR ha erroneamente considerato vincolante il DOCFA del 2014 anche rispetto alla verità dei cespiti e delle opere ivi indicati, senza riconoscere che il DOCFA è una dichiarazione di scienza e non un atto negoziale, e che il contribuente può sempre correggere errori o inesattezze della propria denuncia quando la realtà di fatto non corrisponda al vero. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 1, comma 336, L. 30 dicembre 2004, n. 311
"I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie..."
consente al Comune di richiedere ai titolari dei diritti reali la presentazione di atti di aggiornamento catastale quando vi siano immobili non dichiarati o variazioni edilizie non coerenti con il classamento.
art. 1, comma 337, L. 30 dicembre 2004, n. 311
"Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale... a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale... ovvero, in assenza... dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune"
disciplina la decorrenza fiscale retroattiva delle rendite attribuite o dichiarate dopo l'invito comunale, con riferimento alla data indicata nella richiesta o, in mancanza, alla data di notifica.
art. 36 d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato ai fini della censura di nullità della motivazione della sentenza tributaria.
richiamato in relazione al vizio di motivazione denunciato.
richiamato in relazione alla dedotta contraddittorietà e possibile ultrapetizione/omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato come parametro del motivo di nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato per la denuncia di violazione di legge in tema di effetti fiscali della rendita catastale e del DOCFA.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di un fatto decisivo, ossia la mancata indicazione nella richiesta comunale della data cui riferire la pretesa variazione catastale.
art. 1 e art. 5 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
richiamati dalla ricorrente in relazione alla determinazione della base imponibile ICI.
art. 13 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina IMU.
art. 1 d.m. 19 aprile 1994, n. 701
richiamato quale base della procedura DOCFA, qualificata dalla Corte come procedimento amministrativo di tipo accertativo e cooperativo.
art. 53 Cost.
richiamato per affermare che non è consentito cristallizzare un'imposizione falsata da dichiarazioni inesatte non emendabili.
Massime di principio
- Nel procedimento di aggiornamento catastale attivato su richiesta del Comune, la decorrenza fiscale della nuova rendita segue la regola speciale del comma 337 dell'art. 1 L. n. 311/2004: gli effetti si producono dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui è riferita la mancata denuncia, oppure, se tale data manca, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta.
- La disciplina del comma 337 riguarda la decorrenza fiscale della rendita e non attribuisce, di per sé, al Comune un potere di accertamento retroattivo illimitato svincolato dalla situazione di fatto effettivamente esistente.
- La proposta di rendita DOCFA non ha natura negoziale o dispositiva, ma costituisce una dichiarazione di scienza nell'ambito di un procedimento accertativo; perciò il contribuente può correggere in ogni momento errori o inesattezze della propria denuncia quando la situazione di fatto o di diritto inizialmente rappresentata non corrisponda al vero.
- In materia catastale, l'Amministrazione e il giudice non possono considerare definitivamente vincolante la denuncia del contribuente al punto da impedire la rettifica di errori materiali o di rappresentazione, poiché ciò condurrebbe a un'imposizione non coerente con i presupposti reali e in contrasto con l'art. 53 Cost.
- Quando il contribuente contesta in giudizio la pretesa fiscale fondata su un DOCFA, deve distinguersi tra il profilo della decorrenza fiscale della rendita e quello della verità dei cespiti o delle difformità indicate nella denuncia: il primo può essere regolato dalla normativa speciale, il secondo resta suscettibile di correzione e verifica in fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28430/2023 del 12/10/2023
- ordinanza_civile · 12 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28437/2023 del 12/10/2023
- ordinanza_civile · 12 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28439/2023 del 12/10/2023
- ordinanza_civile · 12 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28440/2023 del 12/10/2023
- ordinanza_civile · 12 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28441/2023 del 12/10/2023
- ordinanza_civile · 12 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28443/2023 del 12/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →