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Sentenza

Sentenza n. 1396/2026 - Napoli, Sezione 9

per l’ottemperanza della sentenza n. 5768/2024 resa dal Tribunale di Napoli Nord Sezione Lavoro nel giudizio rg. n. 3405/2023, pubblicata in data 20 dicembre 2024;

Giustizia amministrativa202503604

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile che aveva riconosciuto integralmente gli anni di servizio prestati nella scuola materna e condannato l'Amministrazione al pagamento di somme

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, divenuta definitiva, che aveva accertato il suo diritto al riconoscimento integrale degli anni di servizio prestati in ruolo nella scuola materna, incluso il periodo dal 1° settembre 1987 al 31 agosto 1993, e aveva condannato l'Amministrazione scolastica al pagamento di € 6.763,00 oltre accessori. Dopo la notificazione della sentenza, il Ministero aveva liquidato soltanto le somme spettanti ai procuratori costituiti nel giudizio civile, senza pagare la ricorrente e senza procedere al riconoscimento dell'anzianità di servizio. La ricorrente ha quindi dedotto l'inottemperanza al giudicato civile e ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché il risarcimento del danno da ritardata esecuzione ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a. Il Ministero si è costituito senza contestare la domanda.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando la mancata impugnazione della sentenza civile, attestata dalla certificazione di cancelleria, e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, provvedendo sia al riconoscimento dell'anzianità sia al pagamento delle somme dovute. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per il personale scolastico, con facoltà di delega. Ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfo o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. È stata respinta la domanda di risarcimento del danno da ritardata esecuzione ex art. 112, comma 3, c.p.a., perché formulata genericamente e priva di un principio di prova circa l'incidenza concreta del ritardo sulla condizione economica e sulla sfera psicologica della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori e contributo unificato, con attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    La domanda risarcitoria per il danno derivante dalla mancata o ritardata esecuzione è stata respinta per genericità e mancanza di un principio di prova sull'effettiva incidenza del ritardo.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    L'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per l'azione di ottemperanza.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    Il compenso del commissario ad acta deve essere richiesto entro il termine previsto dalla norma, decorrente dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza.

  • artt. 55 e 56 d.P.R. n. 115/2002

    Disciplinano, rispettivamente, il rimborso per l'utilizzo del mezzo proprio e le ulteriori spese sostenute dal commissario ad acta nell'espletamento dell'incarico.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale sia divenuto definitivo e sia inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento da parte dell'amministrazione obbligata, anche con riferimento a un giudicato formatosi davanti al giudice ordinario.
  • In presenza di una mancata esecuzione solo parziale del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione l'adempimento puntuale e integrale entro un termine assegnato e nominare anticipatamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine giudiziale di pagamento e fino all'effettivo soddisfo o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • La domanda di risarcimento del danno da ritardata esecuzione del giudicato richiede una deduzione specifica e almeno un principio di prova circa il pregiudizio concretamente subito; la mera allegazione generica di effetti negativi sulla situazione economica o psicologica non è sufficiente.
  • L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio di ausiliario del giudice e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivoTermini del procedimento

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