Cassazione Civile, Ordinanza n. 34459/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore)
La controversia
Una società in liquidazione, già dichiarata fallita dal Tribunale, ha proposto reclamo contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il fallimento. La società sosteneva di non superare le soglie di fallibilità di cui all'art. 1 l.fall., richiamando un progetto di bilancio 2019 non approvato e, in particolare, la presunta eliminazione di alcuni debiti: da un lato, la dedotta rinuncia/remissione di un rilevante credito per finanziamento soci da parte di una fondazione creditrice; dall'altro, l'avvenuta espunzione di un debito per canoni locativi ritenuti prescritti. In cassazione articolava tre motivi: 1) omesso esame del fatto decisivo costituito dalla mancata iscrizione del credito della fondazione nel bilancio 2019, che avrebbe confermato la rinuncia al credito; 2) nullità della sentenza e violazione delle norme processuali per avere la Corte d'appello negato la c.t.u. contabile richiesta, senza adeguata motivazione e con supposta carenza di poteri istruttori; 3) violazione dell'art. 1967 c.c., perché la Corte aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale volta a dimostrare l'avvenuto adempimento di una transazione relativa a un ulteriore debito, assumendo un limite probatorio non dedotto dalle controparti e applicato d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo che la Corte territoriale avesse già esaminato la questione del credito della fondazione e che la mancata iscrizione nel bilancio 2019 fosse solo una conseguenza contabile della precedente espunzione nel bilancio 2018, non integrando un omesso esame di fatto decisivo. Ha inoltre ritenuto legittimo il diniego di c.t.u., trattandosi di mezzo istruttorio discrezionale e non esplorativo, non utilizzabile per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché anche accogliendolo l'esposizione debitoria residua sarebbe comunque rimasta superiore alla soglia di fallibilità. Il ricorso è stato quindi complessivamente respinto; la Corte ha altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le doglianze in cassazione erano incanalate nei vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo, ma la Corte ha escluso la sussistenza dei relativi presupposti.
La consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice ed è mezzo istruttorio non imposto alla parte.
Richiamato insieme alle norme sulla c.t.u.; il diniego è rimesso alla valutazione del giudice di merito.
Norma richiamata dalla ricorrente nel contestare il mancato espletamento della c.t.u.; la Corte ha escluso la violazione.
Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è stato il veicolo processuale utilizzato nel giudizio di merito.
Le soglie di fallibilità sono state richiamate come parametro per sostenere la non fallibilità della società; la Corte ha ritenuto che la prova dell'abbattimento dei debiti sotto soglia non fosse stata fornita.
I crediti devono essere iscritti in bilancio secondo il presumibile valore di realizzazione; la svalutazione/azzeramento contabile è stata letta come effetto dell'inesigibilità del credito, non come remissione.
La Corte ha escluso che dalla nota integrativa e dalla svalutazione del credito si potesse inferire una remissione del debito.
Richiamato nel terzo motivo sulla prova della transazione; il motivo è rimasto assorbito e non è stato scrutinato nel merito.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comma 1-quater e comma 1-bis
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla fallibilità, chi contesta il superamento delle soglie deve offrire riscontri documentali specifici e univoci: la mera allegazione di variazioni contabili o di bilanci successivi non basta, se non dimostra con certezza la reale estinzione o riduzione del debito.
- L'omesso esame di fatto decisivo non ricorre quando la circostanza dedotta sia stata già valutata, anche implicitamente, dal giudice di merito; non vi è vizio se la decisione impugnata contiene la risposta sostanziale alla questione prospettata.
- La mancata iscrizione di un credito in un bilancio successivo, ove derivi coerentemente dall'espunzione già operata in un bilancio precedente, non costituisce di per sé un fatto autonomo decisivo, ma una conseguenza contabile della precedente valutazione.
- La nota integrativa che parli di svalutazione crediti o utilizzo di riserve va interpretata alla luce del criterio civilistico della presumibile realizzazione del credito; da sola non implica remissione del debito.
- La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova a disposizione della parte, ma uno strumento discrezionale del giudice; non può essere disposta in funzione meramente esplorativa o per supplire alla carenza dell'onere probatorio della parte che la invoca.
- Una censura può restare assorbita quando, anche ove fondata, non sarebbe idonea a mutare l'esito della lite, perché la situazione debitoria residua resterebbe comunque sopra la soglia rilevante.
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