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Ordinanza

Ordinanza n. 110/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza n.-OMISSIS-emessa in data 16.02.2026 dal Questore della Provincia di -OMISSIS- ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.L. n. 14/2017, notificata in data 22.02.2026;

Giustizia amministrativa202600257

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza del Questore recante divieto di accesso e stazionamento presso determinati locali pubblici o aperti al pubblico e pubblici esercizi, ai sensi dell’art. 13 del d.l. 14/2017

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza questorile adottata ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.l. 14/2017 e notificata il 22 febbraio 2026. Dal testo emerge che la contestazione riguardava l’ampiezza e la legittimità del divieto di accesso e stazionamento nelle zone indicate dal provvedimento. Il giudice ha rilevato che il ricorrente non contestava il materiale accadimento dei fatti posti a fondamento dell’ordinanza, riconducibili alla prevenzione di attività legate alla cessione di sostanze stupefacenti. Le ulteriori doglianze specificamente articolate non sono riportate nel testo dell’ordinanza.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che l’art. 13 del d.l. 14/2017 debba essere interpretato nel senso di consentire il divieto sia di accesso sia di stazionamento presso i locali pubblici o aperti al pubblico e presso i pubblici esercizi indicati dalla legge, poiché la ratio della disciplina è impedire attività connesse alla cessione di sostanze stupefacenti all’interno e nelle adiacenze di tali luoghi. Ha precisato che il provvedimento può riguardare soltanto i pubblici esercizi espressamente individuati dalla norma, con esclusione di quelli aventi natura esclusivamente commerciale. Ha inoltre considerato non assoluta la limitazione della mobilità, poiché l’ordinanza consentiva al destinatario di presentare una motivata istanza di autorizzazione in deroga. Nel bilanciamento degli interessi ha prevalso l’interesse pubblico alla prevenzione delle attività previste dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990, a fronte di una limitazione ritenuta parziale delle libertà dell’interessato e dell’assenza di contestazione dei fatti materiali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 800 euro per le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, d.l. 14/2017, convertito dalla l. 48/2017

    La disposizione consente di vietare sia l’accesso sia lo stazionamento presso i locali pubblici o aperti al pubblico e i pubblici esercizi espressamente individuati dalla legge, in funzione di prevenzione delle attività connesse alla cessione di sostanze stupefacenti.

  • art. 5 l. 287/1991

    Individua i pubblici esercizi cui può riferirsi il divieto; ne restano esclusi gli esercizi aventi natura esclusivamente commerciale.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Le attività oggetto di prevenzione giustificano, nel caso concreto, la limitazione parziale delle libertà dell’interessato.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale, sulla quale il TAR ha provveduto respingendo l’istanza.

Massime di principio

  • Il divieto previsto dall’art. 13 del d.l. 14/2017 può comprendere cumulativamente sia l’accesso sia lo stazionamento presso i luoghi individuati dalla disposizione, quando ciò sia funzionale a impedire attività connesse alla cessione di sostanze stupefacenti all’interno o nelle adiacenze dei medesimi luoghi.
  • Il divieto questorile previsto dall’art. 13 del d.l. 14/2017 può riguardare soltanto i pubblici esercizi espressamente ricompresi nella disposizione applicata e non gli esercizi aventi natura esclusivamente commerciale.
  • La limitazione alla mobilità derivante dal divieto non è assoluta quando il provvedimento consente al destinatario di chiedere, con istanza motivata, un’autorizzazione in deroga.
  • Nel giudizio cautelare, la prevalenza dell’interesse pubblico alla prevenzione delle attività di cui all’art. 73 del d.P.R. 309/1990 può giustificare una limitazione parziale delle libertà dell’interessato, soprattutto quando i fatti materiali posti a fondamento del provvedimento non siano contestati.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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