Cassazione Penale, Sentenza n. 35679/2026 del 08/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 17 febbraio 2026 della Corte d’appello di Roma, che aveva rigettato la domanda di riparazione per la custodia in carcere subita dal 23 maggio al 14 giugno 2011. La misura, emessa il 9 maggio 2011 ed eseguita il 23 maggio, era stata applicata esclusivamente per il capo G, relativo al concorso nel tentativo di bancarotta fraudolenta distrattiva: il ricorrente, quale legale storicamente vicino alle società interessate, avrebbe inviato tre lettere a un fiduciario svizzero per ottenere la consegna ai coniugi assistiti di 218.000 euro appartenenti alla curatela fallimentare; l’operazione non si realizzò perché il fiduciario rimise il denaro al curatore. Il Tribunale del riesame annullò la misura limitatamente alle esigenze cautelari, ritenendole non più attuali. Con sentenza del 28 aprile 2023, irrevocabile il 18 maggio 2023, il Tribunale di Roma assolse il ricorrente dal capo G perché il fatto non sussiste e, per altro capo, perché non aveva commesso il fatto; dichiarò inoltre non doversi procedere per prescrizione per i capi A e D e per il reato tributario contestato al capo G. La Corte d’appello aveva negato la riparazione sia richiamando la prescrizione per alcuni titoli, sia ravvisando colpa grave nella condotta professionale ed extraprocessuale dell’istante, ritenuta macroscopicamente imprudente e negligente e idonea a contribuire alla genesi della misura. Con un unico articolato motivo, il ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell’art. 314 c.p.p., perché la custodia era stata disposta soltanto per il capo G, mentre i capi A e D, definiti per prescrizione, non avevano giustificato la privazione della libertà; (2) che il tentativo di bancarotta fraudolenta distrattiva non sarebbe configurabile, sicché la misura sarebbe stata originariamente priva di un titolo di reato ipotizzabile e la condotta dell’istante non avrebbe potuto avere valenza sinergica; (3) apparenza e carenza della motivazione, per mancato esame dell’ordinanza genetica, dell’assoluzione e del nesso tra condotta e detenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto errata la prima autonoma ragione usata dalla Corte d’appello: la prescrizione relativa ai capi A e D non poteva negare la riparazione, perché la custodia era stata disposta soltanto per il capo G, dal quale il ricorrente era stato assolto; il capo A non aveva superato il vaglio di gravità indiziaria e il capo D non era stato contestato al ricorrente. Ha però dichiarato non consentita la censura secondo cui il tentativo di bancarotta non sarebbe configurabile e la detenzione sarebbe stata formalmente illegittima ai sensi dell’art. 314, comma 2, c.p.p.: nella domanda originaria era stata dedotta l’ingiustizia sostanziale di cui al comma 1, senza allegare e sviluppare la diversa causa petendi dell’ingiustizia formale; tale mutamento non poteva essere introdotto per la prima volta in cassazione. La riqualificazione giuridica della domanda è ammessa solo se non altera i fatti costitutivi della pretesa e non pregiudica il contraddittorio. La Corte ha inoltre osservato che la valutazione della colpa grave contenuta nell’ordinanza non era stata specificamente censurata, sicché la relativa doglianza era generica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese del Ministero resistente, liquidate in complessivi 1.000 euro.
Norme richiamate
La necessaria correlazione tra una delle pronunce liberatorie di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. e l'evento detenzione porta ad affermare che quando l'imputato sia stato assolto nel merito solo per alcuni dei titoli di reato, mentre per altri titoli sia intervenuta una declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, di prescrizione o di altra causa estintiva, occorre verificare se la detenzione cautelare fosse riferibile anche a tali ulteriori titoli e se essi fossero autonomamente idonei a giustificare la misura.
Per valutare la riparazione in presenza di più imputazioni, occorre verificare se anche i titoli definiti con una pronuncia non di merito abbiano concretamente giustificato la custodia e fossero autonomamente idonei a sorreggerla. Nel caso deciso, i capi definiti per prescrizione non avevano determinato la detenzione.
Sicché, quando l'attore abbia posto a fondamento della richiesta la fattispecie legale di cui al comma primo dell'art. 314 cod. proc. pen., il giudice non può accogliere la domanda sulla base di altra "causa petendi", quale l'ipotesi di illegittima detenzione di cui al comma secondo della predetta disposizione di legge, né il ricorrente può successivamente modificarla, proponendo ricorso per cassazione.
La domanda di riparazione non può essere fondata in giudizio o in cassazione su una causa petendi diversa da quella allegata nell’istanza originaria. La deduzione dell’ingiustizia formale non può essere introdotta per la prima volta in cassazione quando la domanda era stata proposta per l’ingiustizia sostanziale.
Il ricorso per cassazione, invece, fa questione di c.d. ingiustizia formale della detenzione subita, ai sensi dell’art. 314, comma 2, cod. proc. pen., affermando che l’ordinanza cautelare fu emessa senza che sussistessero le condizioni di applicabilità di cui all’art. 273 cod. proc. pen.
La Corte identifica nell’assenza delle condizioni di applicabilità previste dall’art. 273 c.p.p. il presupposto della censura di ingiustizia formale, ma non ne esamina il merito perché tale causa petendi non era stata dedotta nella domanda introduttiva.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il motivo è enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
La disposizione è richiamata per delimitare l’esposizione dei motivi del ricorso ai profili necessari alla motivazione.
Il ricorrente lamenta infine il carattere apparente della motivazione, ai sensi degli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La norma è richiamata quale parametro della censura di apparenza della motivazione; la Corte non accoglie la censura, rilevando che la parte relativa alla colpa grave non era stata specificamente contestata.
art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il ricorrente lamenta infine il carattere apparente della motivazione, ai sensi degli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La disposizione è invocata come parametro della censura motivazionale, che non conduce all’annullamento perché la valutazione della colpa grave non è stata specificamente impugnata.
L'ordinanza di custodia cautelare in carcere veniva emessa in relazione al solo reato di cui al capo G (artt. 56 cod. pen., 216 e 223 l. fall.), con il quale si contestava il concorso nel tentativo di bancarotta fraudolenta distrattiva.
La norma è indicata quale disposizione applicata nella contestazione del tentativo di bancarotta fraudolenta distrattiva; la Corte non decide nel merito la questione astratta della configurabilità del tentativo, poiché la relativa causa petendi non era stata prospettata nella domanda di riparazione.
L'ordinanza di custodia cautelare in carcere veniva emessa in relazione al solo reato di cui al capo G (artt. 56 cod. pen., 216 e 223 l. fall.), con il quale si contestava il concorso nel tentativo di bancarotta fraudolenta distrattiva.
La disposizione è richiamata quale norma incriminatrice della bancarotta fraudolenta contestata; la Corte non risolve la questione sostanziale sulla configurabilità del tentativo, non dedotta tempestivamente come causa di ingiustizia formale.
L'ordinanza di custodia cautelare in carcere veniva emessa in relazione al solo reato di cui al capo G (artt. 56 cod. pen., 216 e 223 l. fall.), con il quale si contestava il concorso nel tentativo di bancarotta fraudolenta distrattiva.
La disposizione è indicata tra quelle poste a fondamento della contestazione cautelare di bancarotta fraudolenta; la sua applicazione sostanziale non è oggetto di decisione nel merito in cassazione.
Per il reato di cui al capo A fu infatti esclusa la gravità indiziaria (pp. 73 e ss. ordinanza cautelare).
La disposizione identifica il reato associativo contestato al capo A; la Corte rileva che, essendo stata esclusa la gravità indiziaria per tale titolo, esso non aveva determinato la custodia e la relativa prescrizione non poteva fungere da ragione ostativa alla riparazione.
art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Dichiarava non doversi procedere per prescrizione in ordine ai capi A (art. 416 cod. pen.), D (artt. 216 e 223 l. fall.) e G (limitatamente al reato di cui all’art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).
La disposizione individua il reato tributario dichiarato prescritto; la decisione non attribuisce a tale titolo efficacia ostativa alla riparazione, poiché la custodia era stata disposta per il diverso reato contestato al capo G.
Massime di principio
- Quando una misura custodiale è fondata su più titoli di reato e alcuni sono definiti con una pronuncia non di merito, il diritto alla riparazione va verificato considerando se la detenzione fosse riferibile anche a quei titoli e se ciascuno fosse autonomamente idoneo a giustificare la misura. La declaratoria non di merito relativa a un titolo non posto a fondamento della custodia non costituisce, per ciò solo, ragione ostativa alla riparazione.
- Nel procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione, il giudice può attribuire alla domanda una diversa qualificazione giuridica, ma non può modificarne la causa petendi, sostituendo ai fatti costitutivi allegati una diversa fattispecie. La parte non può introdurre per la prima volta in cassazione una causa di ingiustizia formale quando la domanda originaria era stata proposta sulla base dell’ingiustizia sostanziale.
- La censura di legittimità deve confrontarsi specificamente con le ragioni autonome della decisione impugnata: se non investe in modo puntuale la valutazione della condotta gravemente colposa, la relativa motivazione non può essere utilmente contestata con una doglianza generica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35610/2026 del 08/10/2026
- Sentenza penale · 8 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35612/2026 del 08/10/2026
- Sentenza penale · 8 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35613/2026 del 08/10/2026
- Sentenza penale · 8 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35616/2026 del 08/10/2026
- Sentenza penale · 8 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35617/2026 del 08/10/2026
- Sentenza penale · 8 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35619/2026 del 08/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →