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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19571/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un appalto affidato a una ditta per il servizio di rilevazione sul territorio comunale di occupazioni di spazi pubblici, passi carrabili, unità immobiliari, attività economiche e utenze idriche, finalizzato alla revisione dell’anagrafe dei tributi comunali e delle utenze del civico acquedotto. Nel giudizio di merito la ditta aveva chiesto, in origine, anche il pagamento dell’aggio correlato ai maggiori introiti fiscali asseritamente conseguiti dal Comune grazie all’attività svolta, oltre a un ulteriore compenso per la precompilazione delle schede anagrafiche e, in appello, aveva insistito soprattutto su pretese risarcitorie e/o indennitarie. La Corte d’appello aveva ritenuto che non fosse stata provata la riscossione di maggiori imposte da parte del Comune e che non spettasse alcun ulteriore indennizzo ex art. 2041 c.c. per l’uso di computer e strumenti di lavoro, in quanto il capitolato poneva i relativi costi a carico dell’appaltatrice, salvo l’uso delle attrezzature e procedure informatiche comunali, delle quali peraltro il Comune aveva anche messo a disposizione le postazioni per un certo periodo. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto abbandonata la domanda di pagamento dell’aggio, mentre essa aveva invece chiesto la condanna del Comune per inadempimento nel mancato pagamento dell’aggio stesso e la corresponsione di una somma non inferiore a 100.000 euro. Con il secondo motivo ha dedotto una generica violazione di norme di diritto e, sostanzialmente, ha contestato il mancato riconoscimento del danno, affermando che l’istruttoria avrebbe provato l’inadempimento del Comune, il mancato compimento degli avvisi di accertamento e la produzione di una nota comunale del 14.1.2008 avente natura ricognitoria e confessoria delle somme riscosse e dell’aggio maturato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, perché dall’atto di appello emergeva che la parte aveva effettivamente insistito non nella domanda di aggio in senso stretto, ma in una domanda risarcitoria parametrata alla somma che assumeva non corrisposta a titolo di aggio; quindi la Corte d’appello non aveva omesso di pronunciarsi, avendo invece esaminato e respinto la pretesa risarcitoria. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: da un lato per la genericità della denuncia di violazione di legge, priva dell’indicazione specifica delle norme asseritamente violate e del confronto con la sentenza impugnata; dall’altro perché le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione. Inoltre, la censura sulla nota comunale del 14.1.2008 non si confrontava con la ratio della decisione di merito, che aveva rilevato la mancata allegazione di tale circostanza nell’atto di appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice d'appello non ha omesso di pronunciare quando la parte, in concreto, ha proposto una domanda risarcitoria e non una distinta domanda di aggio; la verifica va compiuta sul contenuto effettivo dell’atto di appello.

  • art. 2041 c.c.

    L’azione generale di arricchimento è esclusa quando la parte ha già ottenuto la remunerazione contrattuale prevista e non dimostra un ulteriore depauperamento o un arricchimento senza causa dell’altra parte.

  • art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico: occorre indicare le norme violate, il loro contenuto precettivo e il contrasto con la sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

    La denuncia di violazione di legge non può risolversi in una critica generica o meramente assertiva, ma deve essere argomentata in modo puntuale.

  • art. 342 c.p.c.

    In appello devono essere specificamente riproposti e argomentati i fatti e i documenti rilevanti; la mancata allegazione nel gravame impedisce di fondare su essi una censura successiva.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omessa pronuncia va escluso quando dalla lettura complessiva dell’atto di appello risulti che la parte abbia realmente formulato una domanda diversa da quella che assume non esaminata, purché il giudice di merito si sia pronunciato su quella effettivamente proposta.
  • La censura di violazione di legge è inammissibile se il ricorrente non individua con precisione le norme violate, non ne espone il contenuto precettivo e non le confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: le doglianze che mirano a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti sono censure di merito.
  • Chi invochi un danno o un maggior credito correlato all’attività svolta deve allegare e provare, in modo specifico, sia il nesso tra attività eseguita e utilità conseguita dall’altra parte, sia gli elementi quantitativi necessari alla liquidazione.
  • L’azione di arricchimento senza causa non è accoglibile quando l’utilità dedotta rientra nella remunerazione contrattualmente pattuita e il capitolato pone espressamente a carico dell’appaltatore i costi dell’esecuzione.
  • In appello i fatti e i documenti decisivi devono essere specificamente dedotti, con indicazione della loro rilevanza; altrimenti la censura fondata su tali elementi non può essere successivamente valorizzata in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaArricchimento senza causa

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