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Sentenza

Sentenza n. 5421/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento del riscontro della diffida acquista al prot. della Direzione generale per il personale scolastico con n. 52666/2023 m.pi.A00DGPER.REGISTRO UFFICIALE.U. 0074488. 06-12-2023, e di ogni atto presupposto e consequenziale.

Giustizia amministrativa202401041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: riscontro ministeriale alla diffida con cui le ricorrenti chiedevano l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico con decorrenza dall'anno scolastico 2023/2024

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti avevano partecipato al corso-concorso per dirigenti scolastici del 2017 dopo essere state ammesse alle prove scritte e orali in forza di provvedimenti cautelari, pur non avendo superato la preselezione. Avevano quindi superato le prove concorsuali, erano state inserite con riserva e successivamente immesse in ruolo come dirigenti scolastici con contratto sottoposto a condizione risolutiva. Dopo la definizione negativa dei giudizi, il Consiglio di Stato aveva rigettato l'appello e l'Amministrazione aveva disposto il depennamento dalla graduatoria e la risoluzione dei rapporti dirigenziali, con restituzione delle interessate al ruolo docente. Le ricorrenti contestavano il riscontro ministeriale alla loro diffida, sostenendo di avere diritto all'assunzione come dirigenti scolastici già dall'anno scolastico 2023/2024, anche in ragione dell'esistenza di sedi vacanti, e lamentando un trattamento di favore nei confronti di altri candidati ammessi con riserva, che non sarebbero stati tempestivamente destituiti. Deducevano, in sostanza, l'illegittimità del diniego e la violazione del principio di parità di trattamento, assumendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto ripristinare la loro posizione di dirigenti scolastici nelle sedi già ricoperte o in altre sedi disponibili.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che la disciplina sopravvenuta, contenuta nell'art. 5, comma 11-undecies, del d.l. n. 198/2022, come modificato dal d.l. n. 75/2023 e dalla legge di conversione n. 112/2023, riconosceva alle ricorrenti l'immissione in ruolo come dirigenti scolastici con decorrenza dal 1° settembre 2024, subordinatamente al superamento del periodo di formazione e prova, ma non attribuiva loro il diritto all'assunzione già dal 2023. Ha escluso inoltre che fosse stato riservato un trattamento deteriore alle ricorrenti: i diversi tempi dei provvedimenti di depennamento e della restituzione al ruolo docente dipendevano dai differenti tempi di definizione dei giudizi relativi ai singoli candidati. Il Collegio ha anche ritenuto non utilizzabili, ai fini delle richieste immissioni in ruolo per gli anni scolastici considerati, le sedi assegnate in reggenza, perché in larga parte già assegnate in titolarità a dirigenti temporaneamente utilizzati altrove oppure sottodimensionate. Ha richiamato la disciplina sul dimensionamento scolastico, secondo cui alle istituzioni con numero di alunni inferiore ai parametri normativi non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato; le riduzioni transitorie dei parametri introdotte durante il periodo pandemico non comportavano incremento delle facoltà assunzionali né autorizzazione ad assunzioni a tempo indeterminato. Poiché tali circostanze non erano state contestate dalle ricorrenti, la pretesa di anticipare l'immissione in ruolo è stata ritenuta priva di fondamento. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 5, commi 11-quinquies e seguenti, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14

    «I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al concorso [...] superando la prova scritta e la prova orale, a condizione che abbiano superato il relativo periodo di formazione e prova, sono immessi in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2024 nei posti vacanti e disponibili (…)».

    La disposizione sopravvenuta attribuisce alle ricorrenti l'immissione in ruolo dal 1° settembre 2024, ma non fonda una pretesa all'assunzione già dall'anno scolastico 2023/2024.

  • art. 5, comma 11-undecies, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, come modificato dal d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 112

    «I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al concorso [...] superando la prova scritta e la prova orale, a condizione che abbiano superato il relativo periodo di formazione e prova, sono immessi in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2024 nei posti vacanti e disponibili (…)».

    La norma disciplina in modo puntuale la posizione dei partecipanti con riserva al concorso per dirigenti scolastici del 2017, individuando la decorrenza dell'immissione in ruolo e i relativi presupposti.

  • art. 19, comma 5, d.l. 6 luglio 2011, n. 98

    Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore ai parametri previsti non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato; esse sono conferite in reggenza.

    Le sedi scolastiche sottodimensionate non possono essere utilizzate per immissioni in ruolo a tempo indeterminato di dirigenti scolastici.

  • art. 1, comma 978, l. 30 dicembre 2020, n. 178

    La riduzione transitoria dei parametri numerici per la qualificazione delle istituzioni scolastiche come normodimensionate, introdotta per l'anno scolastico 2021/2022, non comportava incremento delle facoltà assunzionali né autorizzazione ad assunzioni a tempo indeterminato.

  • art. 1, comma 343, l. 30 dicembre 2021, n. 234

    La disciplina transitoria sulla riduzione dei parametri di dimensionamento scolastico è stata prorogata per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 senza trasformare tali sedi in posti utilizzabili per nuove immissioni in ruolo.

Massime di principio

  • Quando una disciplina legislativa sopravvenuta individua espressamente la decorrenza futura dell'immissione in ruolo di una categoria di candidati ammessi con riserva e successivamente estromessi in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, gli interessati non possono pretendere, in assenza di una diversa previsione normativa, l'anticipazione dell'assunzione a una data anteriore.
  • La diversa tempistica dei provvedimenti di depennamento e della restituzione al ruolo di provenienza di candidati appartenenti alla medesima procedura non integra, di per sé, disparità di trattamento quando dipende dai differenti tempi di definizione dei rispettivi giudizi e dall'esecuzione dei relativi provvedimenti giurisdizionali.
  • Le sedi scolastiche sottodimensionate, o comunque non comprese nel contingente autorizzato per le immissioni in ruolo, non possono essere utilizzate per assumere a tempo indeterminato dirigenti scolastici, anche se risultano temporaneamente vacanti o affidate in reggenza.
  • La riduzione transitoria dei parametri numerici per qualificare un'istituzione scolastica come normodimensionata non comporta automaticamente un incremento delle facoltà assunzionali né autorizza l'immissione in ruolo a tempo indeterminato, se la relativa disciplina non prevede la copertura finanziaria e assunzionale necessaria.

Come è indicizzato

MaterieScuolaAppelloGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoEfficacia ed esecutorietàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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