Cassazione Civile, Ordinanza n. 35356/2022 del 01/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (importatore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento doganale con cui l’ufficio aveva rettificato, ai fini dei dazi e dell’IVA all’importazione, il valore in dogana di merci importate nel 2014 da fabbricanti extracomunitari, includendovi anche i diritti di licenza/royalties corrisposti dalla società importatrice alla titolare del marchio. A seguito della rettifica era stato emesso anche un provvedimento di irrogazione sanzioni. La società aveva ottenuto ragione in primo grado, ma la decisione era stata riformata in appello dall’Agenzia. In cassazione la ricorrente ha articolato nove motivi: ha dedotto, anzitutto, la nullità della sentenza regionale per motivazione apparente; poi l’omessa pronuncia su eccezioni relative alla legittimazione/competenza dell’ufficio, all’erronea applicazione della disciplina doganale unionale, all’illegittimità delle sanzioni per mancanza dell’elemento soggettivo, per obiettiva incertezza normativa, per violazione di norme interne e del principio di proporzionalità, nonché per una dedotta duplicazione dell’IVA; infine ha contestato la corretta interpretazione delle norme su valore doganale, royalties e criteri di prova del controllo del licenziante sul produttore.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, relativo alla motivazione apparente della sentenza d’appello, e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. La cassazione è stata disposta perché la CTR si era limitata a richiamare precedenti di legittimità e ad affermare in modo apodittico l’identità delle situazioni di fatto e contrattuali, senza svolgere un’autonoma analisi dei contratti di licenza e senza spiegare in concreto perché, nell’annualità contestata, le royalties dovessero considerarsi condizione di vendita e quindi concorrere al valore doganale, né perché fossero infondate le ulteriori doglianze su IVA e sanzioni.
Norme richiamate
richiamato come parametro della motivazione della sentenza; la sua violazione è stata prospettata per la motivazione apparente della decisione di merito
richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. quale norma sulla motivazione della sentenza
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie
richiamato per le censure di omessa pronuncia su vari motivi ed eccezioni
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
utilizzato per denunciare nullità processuali, in particolare motivazione apparente e omessa pronuncia
art. 32, comma 1, lettera c), Reg. CEE n. 2913/1992
norma sul valore in dogana che consente di aggiungere al prezzo i corrispettivi e i diritti di licenza quando costituiscano condizione della vendita
art. 157, paragrafo 2, Reg. CEE n. 2454/1993
specifica che il diritto di licenza si aggiunge al prezzo solo se riferito alle merci oggetto di valutazione e se costituisce condizione di vendita
art. 159 Reg. CEE n. 2454/1993
per i marchi di fabbrica, il diritto di licenza rileva solo in presenza delle condizioni specifiche indicate dalla norma
art. 160 Reg. CEE n. 2454/1993
per i pagamenti a terzi, le condizioni dell’art. 157, par. 2, si presumono soddisfatte solo se il venditore o persona ad esso legata richiede il pagamento
art. 143, paragrafo 1, lettera e), Reg. CEE n. 2454/1993
richiamato in tema di persone legate e nozione ampia di controllo anche di fatto
art. 220 codice doganale comunitario
richiamato nei motivi del ricorso come norma asseritamente violata
art. 239 codice doganale comunitario
richiamato nei motivi del ricorso come norma asseritamente violata
art. 87 Reg. UE 9 ottobre 2013 n. 952
richiamato nei motivi del ricorso come norma asseritamente violata
art. 101 Reg. UE 9 ottobre 2013 n. 952
richiamato nei motivi del ricorso come norma asseritamente violata
richiamato per contestare la legittimità delle sanzioni anche in relazione al principio di proporzionalità
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997
richiamato per contestare l’applicazione delle sanzioni
richiamato nel motivo di interpretazione dei contratti di licenza
richiamato nel motivo di interpretazione dei contratti di licenza
richiamato nel motivo sull’uso delle presunzioni per inferire il controllo del licenziante
richiamato nel motivo sull’uso delle presunzioni per inferire il controllo del licenziante
Massime di principio
- In tema di valore doganale, i diritti di licenza si aggiungono al prezzo di transazione solo se risultano riferiti alle merci importate e costituiscono una condizione della vendita; la verifica è sostanziale e richiede l’esame concreto dei rapporti contrattuali tra venditore, acquirente e licenziante.
- Quando il pagamento delle royalties è corrisposto a un terzo o riguarda marchi di fabbrica, la disciplina unionale richiede condizioni ulteriori e specifiche: non basta l’esistenza del contratto di licenza, ma occorre accertare se il venditore, o persona a lui legata, abbia imposto il pagamento come presupposto dell’operazione.
- La nozione di controllo rilevante ai fini doganali è ampia e può essere anche di fatto, ma deve emergere da un accertamento motivato su elementi concreti del caso; il giudice non può limitarsi a formule apodittiche o al mero richiamo di precedenti.
- La motivazione è apparente, e quindi nulla, quando la sentenza non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, specie se si limita a richiamare precedenti senza confrontarli con i contratti e con i fatti specifici della controversia.
- Le questioni accessorie su IVA, sanzioni e ulteriori profili di legittimità restano assorbite se viene cassata la decisione per vizio radicale di motivazione sulla questione principale
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