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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11586/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente di un consorzio autostradale, inquadrato nel livello A1 e poi riqualificato in livello A, aveva chiesto il riconoscimento del trattamento giuridico ed economico corrispondente al livello A, con pagamento delle differenze retributive, sostenendo che dopo il nuovo regolamento del personale le mansioni svolte erano rimaste immutate e che la riqualificazione del posto occupato comportava il nuovo inquadramento. In appello la domanda era stata respinta per difetto di prova delle mansioni concretamente svolte e della loro riconducibilità alla qualifica rivendicata. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e omessa motivazione/omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva trascurato documenti e allegazioni decisive (tra cui la determinazione commissariale che lo indicava referente unico per i dati economici del personale) e che il giudice di merito aveva erroneamente richiesto la prova di mansioni superiori, mentre la pretesa riguardava la sola identità delle mansioni a fronte della diversa riqualificazione formale del posto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente compreso la domanda, fondando il rigetto sull'insufficienza della prova circa la piena corrispondenza delle mansioni in concreto svolte alla qualifica superiore rivendicata. Ha affermato che chi agisce per ottenere un diverso inquadramento deve allegare e provare fatti idonei a consentire la sussunzione delle mansioni nella qualifica richiesta; quando il contratto collettivo distingue qualifiche crescenti in base al grado di complessità della medesima attività di base, non basta dimostrare lo svolgimento dell'attività generica, ma occorre provare anche le modalità più complesse richieste dalla declaratoria. La contestazione radicale del datore di lavoro rendeva l'onere probatorio ancor più stringente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto. È stata invece respinta la richiesta del resistente di ottenere le spese dei gradi di merito, per difetto di ricorso incidentale.

Norme richiamate

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza per omessa motivazione su un punto decisivo

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato come vizio denunciato per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti

  • art. 2697 c.c.

    evocato indirettamente nella regola sull'onere della prova a carico di chi domanda un diverso inquadramento

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto

  • art. 21 del Regolamento organico del personale

    menzionato come disposizione che prevedeva il nuovo livello A in luogo del precedente A1 per l'area trattamento economico

Massime di principio

  • Chi agisce per ottenere un diverso inquadramento contrattuale deve allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia le concrete mansioni svolte e le specifiche modalità della prestazione che la declaratoria collettiva collega alla qualifica invocata.
  • Se il contratto collettivo distingue più qualifiche sulla base della maggiore complessità di una medesima attività di base, non è sufficiente provare lo svolgimento dell'attività generica: occorre dimostrare anche il livello di complessità richiesto dalla qualifica superiore.
  • In presenza di contestazione radicale del datore di lavoro, l'onere di allegazione e prova del lavoratore diviene particolarmente rigoroso e la mera affermazione di identità delle mansioni non basta a fondare il diritto al superiore inquadramento.
  • Il vizio di motivazione o l'omesso esame di documenti non è configurabile quando la sentenza impugnata dimostri di avere compreso la domanda e abbia comunque fondato la decisione su una valutazione di insufficienza della prova delle mansioni rilevanti.
  • Le domande relative alle spese dei gradi di merito non possono essere accolte in cassazione se non sono veicolate con il corretto mezzo impugnatorio incidentale.
  • Contratti
  • Lavoro
  • Retribuzione e TFR

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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