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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04647/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello ha confermato la condanna di primo grado per la violazione delle prescrizioni imposte a un soggetto sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, consistita nell'allontanamento dalla propria dimora senza avviso all'Autorità di pubblica sicurezza. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto, da un lato, la mancanza dell'elemento soggettivo, la violazione del principio di proporzionalità e l'insussistenza dell'offensività della condotta; dall'altro, ha lamentato vizi di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte rileva che la motivazione di merito ha correttamente individuato il dolo generico nella cosciente e volontaria violazione degli obblighi, dando conto della piena consapevolezza dell'obbligo in capo all'imputato, e ha giustificato il diniego dell'art. 131-bis c.p. valorizzando la pericolosità sociale e il precedente per evasione; le censure difensive sono state ritenute generiche e dirette a sollecitare una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non fondati e comunque generici i motivi sulla mancanza del dolo, sulla proporzionalità/offensività e sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., osservando che la sentenza impugnata aveva affrontato tali profili con motivazione logica e giuridicamente apprezzabile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Integra il reato la violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, quale l'allontanamento dalla dimora senza avviso all'autorità di pubblica sicurezza.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata tenendo conto della pericolosità sociale dell'imputato e dei precedenti penali, oltre che della rilevanza della condotta.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    "eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali"

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica della presenza di ragioni giuridicamente apprezzabili, dell'assenza di manifesta illogicità e della coerenza argomentativa; non consente una nuova valutazione del fatto o delle prove.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la censura che pretenda una diversa lettura degli elementi di fatto o una rivalutazione della prova è inammissibile, perché la Corte di cassazione verifica solo la tenuta logico-giuridica della motivazione di merito.
  • La violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale integra dolo generico quando sia accertata la cosciente e volontaria inosservanza dell'obbligo; le ragioni soggettive che hanno indotto la condotta non escludono di per sé l'elemento soggettivo.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta e la personalità dell'autore, valutate nel loro complesso, evidenzino una significativa pericolosità sociale o precedenti penali incompatibili con un giudizio di offensività minima.
  • La deduzione di vizi di motivazione deve confrontarsi con la motivazione effettivamente resa dal giudice di merito; censure generiche o meramente assertive non consentono l'annullamento della decisione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSorveglianza speciale
RamiProcesso penaleMisure di prevenzione
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della provaNullità processuale

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