Cassazione Civile, Ordinanza n. 26651/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione relativo a una compravendita immobiliare, con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva corretto i valori dichiarati nell’atto e richiesto il pagamento di maggiori imposte. La contribuente aveva impugnato l’atto insieme al coobbligato e, dopo il rigetto in primo grado, aveva presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 11 del D.L. n. 50 del 2017, affermando di voler definire un avviso di liquidazione; l’Ufficio aveva opposto diniego sostenendo che l’istanza fosse riferita a un atto diverso, già integralmente pagato, e comunque che gli importi indicati non coincidessero con quelli dovuti per l’atto oggetto di causa. La Corte tributaria regionale aveva invece accolto la contestazione della contribuente, ritenendo valida la richiesta di definizione agevolata e affermando che vi fosse un errore/confusione dell’Ufficio. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c. e il travisamento della prova, lamentando che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto riferibile all’atto in giudizio un’istanza di condono che, invece, si riferiva a diverso atto impositivo oppure conteneva dati economici incompatibili con la pretesa tributaria da definire.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame. La Corte ha rilevato che la decisione di merito non spiegava in modo comprensibile perché l’istanza di definizione agevolata dovesse ritenersi riferita all’atto oggetto del giudizio, nonostante la contestazione dell’Ufficio sulla diversità tra i due atti e sull’incoerenza degli importi indicati. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata si era limitata a dichiarare valida la richiesta di definizione agevolata, senza chiarire la sorte del giudizio principale. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la vicenda e, se del caso, affrontare anche le questioni rimaste assorbite, senza preclusioni o decadenze ove non maturate.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti per violazione processuale e travisamento della prova
la Corte prende atto della censura di violazione del principio di disponibilità della prova e del dedotto travisamento della prova da parte del giudice di merito
art. 11 del D.L. n. 50 del 2017
è la base normativa della definizione agevolata invocata dalla contribuente; la sentenza evidenzia che l’istanza deve essere riferibile all’atto corretto e coerente nei dati economici
non citato nel testo
norma richiamata nel fatto come fondamento della domanda di definizione agevolata
Massime di principio
- Quando una domanda di definizione agevolata o condono fiscale è contestata dall’Ufficio, il giudice di merito deve accertare in modo chiaro e motivato a quale atto impositivo la domanda si riferisca e se i dati economici indicati siano coerenti con la pretesa da definire.
- La motivazione è viziata se il giudice si limita ad affermare la validità dell’istanza senza confrontarsi con la specifica contestazione dell’Amministrazione sulla diversità dell’atto e sull’incongruenza degli importi.
- In presenza di atti impositivi con elementi identificativi confusivi, il giudice deve spiegare su quali elementi di fatto fondi l’identificazione dell’atto oggetto di definizione, non potendo limitarsi a presunzioni o affermazioni apodittiche.
- Se la decisione di merito non chiarisce la portata della definizione agevolata rispetto al giudizio principale, la sentenza può essere cassata con rinvio per nuovo esame delle questioni non correttamente affrontate.
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