Cassazione Civile, Ordinanza n. 11201/2024 del 26/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia riguarda un locale di circa 9 mq sito in Salerno, inserito in un immobile già appartenuto al padre dei due fratelli e poi diviso tra loro. Uno dei fratelli aveva realizzato un intervento edilizio che aveva inglobato il locale nella propria porzione, sottraendolo di fatto alla disponibilità dell'altro. L'originario attore aveva proposto azione di rivendica; il convenuto aveva resistito e aveva proposto domanda riconvenzionale di usucapione, poi coltivata dagli eredi dopo la sua morte. In appello la domanda riconvenzionale è stata respinta per due ragioni autonome: mancanza di prova del possesso continuato e ininterrotto ultraventennale, e qualificazione del godimento del bene nell'ambito dei rapporti di parentela come potenzialmente riconducibile alla tolleranza. Con il ricorso per cassazione gli eredi hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 948 e 2697 c.c., sostenendo che l'attore in rivendica non avesse provato la proprietà del locale; 2) violazione degli artt. 1140, 1142 e 1144 c.c. e 2697 c.c., contestando la ricostruzione della Corte d'appello in tema di tolleranza e usucapione; 3) violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., per asserita nullità dell'atto di citazione originario per mancata esatta indicazione dell'oggetto della domanda; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 111 Cost., dell'art. 360 n. 5 c.p.c. e dell'art. 115 c.p.c., lamentando omessa motivazione, omesso esame di fatti decisivi e falsa applicazione delle regole di valutazione della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che l'oggetto della domanda era comunque identificabile, perché la citazione richiamava il locale di 9 mq in Salerno e la parte convenuta aveva ben compreso il thema decidendum, tanto da proporre domanda riconvenzionale di usucapione. Ha rigettato il primo e il quarto motivo perché la Corte d'appello aveva motivato in modo chiaro e conforme a diritto: il convenuto non aveva contestato la proprietà esclusiva del bene in capo all'attore in rivendica derivante dalla divisione dei beni paterni, con conseguente attenuazione dell'onere probatorio gravante sul rivendicante; inoltre, il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. era inammissibilmente dedotto in termini di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, e non come omesso esame di un fatto storico decisivo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, perché investiva solo una delle due rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata, sicché, anche se accolto, non avrebbe travolto la decisione. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese, al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nel procedimento accelerato la proposta del consigliere non è incompatibile con la partecipazione al collegio, perché non ha funzione decisoria e non vale come pronuncia definitiva.
La decisione in camera di consiglio successiva alla richiesta della parte non costituisce una fase autonoma rispetto alla proposta accelerata.
Richiamato per escludere una situazione di incompatibilità del consigliere che aveva formulato la proposta.
Richiamato anch'esso per escludere incompatibilità del consigliere relatore.
In rivendicazione l'attore deve provare il proprio diritto di proprietà, ma l'onere probatorio si attenua in relazione alle difese concretamente svolte dal convenuto.
L'onere della prova va ripartito tenendo conto della concreta posizione processuale delle parti e delle contestazioni effettivamente sollevate.
Richiamato per contestare la qualificazione del possesso utile all'usucapione.
Richiamato in relazione alla prova del possesso ai fini dell'usucapione.
Richiamato per escludere che il godimento del bene fosse mera tolleranza, secondo la tesi dei ricorrenti.
L'atto introduttivo deve indicare l'oggetto della domanda in modo sufficiente a consentire le difese della controparte.
La nullità della citazione ricorre solo se il petitum è del tutto omesso o assolutamente incerto.
Richiamato per censurare una pretesa omessa pronuncia, ma la doglianza è stata respinta perché la sentenza aveva deciso sul punto.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al dovere di motivazione, ritenuto rispettato dalla sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro per denunciare violazioni di legge sostanziale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato per dedurre nullità della sentenza per omessa pronuncia o carenza di motivazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta infondata/inammissibile.
La censura è inammissibile per difetto di interesse quando investe solo una delle rationes decidendi, restando l'altra idonea a sorreggere la decisione.
Applicati perché la Corte ha deciso in conformità alla proposta di definizione accelerata, con condanna alla somma a favore della controparte e a quella in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- Nell'azione di rivendicazione l'onere probatorio dell'attore, pur gravoso, non è assoluto e va calibrato in concreto sulle contestazioni formulate dal convenuto; se il convenuto non contesta l'origine comune della proprietà o il titolo dedotto, il rivendicante può assolvere l'onere dimostrando un valido titolo di acquisto senza dover risalire indefinitamente all'acquisto originario.
- La nullità della citazione per incertezza dell'oggetto ricorre solo quando il petitum sia del tutto omesso o assolutamente incerto; l'identificazione della domanda va compiuta considerando l'atto nel suo insieme e i documenti allegati, verificando se il convenuto sia stato comunque posto in condizione di difendersi efficacemente.
- Il vizio di motivazione denunciabile ex art. 360 n. 5 c.p.c. è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è consentito trasformarlo in una critica alla sufficienza, coerenza o persuasività della motivazione.
- Quando una sentenza di merito si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola idonea a sorreggerla, la censura diretta contro una sola di esse è inammissibile per difetto di interesse, perché l'eventuale accoglimento non porterebbe comunque alla cassazione della decisione.
- Nel contesto di rapporti familiari, la lunga durata del godimento di un bene può essere valutata dal giudice anche alla luce della possibile tolleranza, ma la relativa censura richiede una critica specifica alla concreta ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
- La proposta ex art. 380-bis c.p.c. non determina incompatibilità del consigliere che l'abbia formulata a partecipare al collegio, poiché non ha natura decisoria e non costituisce una fase autonoma del giudizio di cassazione.
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