Cassazione Penale, Ordinanza n. 20898/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio definito con patteggiamento, il GIP del Tribunale di Messina aveva applicato all'imputato la pena concordata per il reato di detenzione illecita di stupefacenti ex art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme rilevanti; inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p. e all'art. 73 d.P.R. 309/1990. In particolare, la censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche mirava a rimettere in discussione il contenuto dell'accordo sul patteggiamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, dopo la riforma introdotta dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione di volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. I motivi dedotti non rientravano in tali ambiti; inoltre la sentenza impugnata risultava adeguatamente motivata, avendo escluso cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., confermato la corretta qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena concordata. La Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice posta a base della condanna in patteggiamento per reato in materia di stupefacenti
il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per specifici vizi: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica, illegalità della pena o della misura di sicurezza
nel patteggiamento l'accordo tra le parti esonera l'accusa dall'onere della prova e la motivazione può essere succinta, purché dia conto della corretta qualificazione del fatto e della congruità della pena
il giudice deve verificare l'assenza di cause di proscioglimento emergenti dagli atti
la censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche non è deducibile in cassazione contro la sentenza di patteggiamento, se non nei limiti dell'illegalità della pena
richiamato dalla difesa per contestare la motivazione sulla quantificazione della pena
prevede un unico modello procedimentale de plano per la declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena
richiamata come fonte della modifica processuale che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 13.6.2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa del ricorrente ai fini della condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi tipizzati, e non per censure che mirino a contestare nel merito l'accordo raggiunto dalle parti.
- La doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, quando non denunci l'illegalità della pena, è incompatibile con il perimetro dei motivi deducibili avverso il patteggiamento.
- Nel patteggiamento il giudice deve comunque verificare la mancanza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e dare una motivazione succinta sulla correttezza della qualificazione giuridica e sulla congruità della pena.
- L'inammissibilità del ricorso avverso il patteggiamento può essere dichiarata de plano, secondo il modello procedimentale previsto dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di colpa, può escludere la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende; nel caso di specie tale assenza non è stata ravvisata.
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