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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2601/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di patteggiamento del Tribunale di Nocera Inferiore: 1) errata qualificazione giuridica del fatto (il fatto sarebbe da inquadrare nell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in ipotesi lieve, mentre il Tribunale lo ha inquadrato nel primo comma dell'art. 73); 2) vizio nella confisca di euro 9.190,00 per mancanza di prova del vincolo di pertinenzialità ai sensi dell'art. 240 c.p.; 3) vizi di motivazione e omissioni relative agli artt. 43 c.p. e 129 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, trattandosi di sentenza di patteggiamento, il ricorso in cassazione sia ammesso nei soli limiti dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; tra i motivi proposti erano valutabili soltanto la qualificazione giuridica del fatto e la confisca. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura: la qualificazione nel primo comma dell'art. 73 è coerente con i parametri adottati dal giudice di merito (quantitativo di 90,58 g, elevata percentuale di principio attivo, presenza di sostanza da taglio) e con la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul bilanciamento degli indici. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto legittima la confisca per sproporzione ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. 309/1990, che prescinde dal nesso di pertinenzialità, data la discordanza motivata tra redditi leciti del nucleo familiare e somme sequestrate. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina del patteggiamento: la sentenza impugnata è una sentenza di patteggiamento e vincola i limiti di impugnazione in cassazione

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 73, comma 1 e comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione nel primo comma (delitto non lieve) alla luce degli indici parametrici (peso, elevata percentuale di principio attivo, presenza di sostanze da taglio) applicando il principio secondo cui elementi possono compensarsi ma un elemento particolarmente espressivo può essere assorbente

  • art. 240 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al vincolo di pertinenzialità dei beni confiscati; la Corte ha però ritenuto irrilevante tale vincolo rispetto alla confisca per sproporzione prevista dall'art. 85-bis

  • art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Consente la confisca per sproporzione che prescinde dal nesso di pertinenzialità: la Corte ha ritenuto applicabile questa fattispecie per giustificare la confisca dei soldi sequestrati in presenza di evidente squilibrio con i redditi leciti

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita i motivi ammissibili in cassazione contro sentenze di patteggiamento: sono deducibili solo vizio della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica manifestamente evidente, illegalità della pena o misura di sicurezza

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e il pagamento della somma dovuta alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; invocata per la condanna economica del ricorrente

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in dottrina e giurisprudenza per giustificare la ricorribilità delle misure che incidono sulla libertà personale quando vi sia violazione dei presupposti di legge; qui la Corte ha però ritenuto la confisca conforme alla legge

Massime di principio

  • Contro una sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è molto limitato: valutabili solo vizi relativi alla volontà dell'imputato, difetto di correlazione richiesta/sentenza, errore giuridico manifesto e illegittimità della pena o misura di sicurezza (art. 448 c.p.p.).
  • La censura sulla errata qualificazione giuridica è ammissibile solo se l'errore è manifesto e immediatamente evincibile dal capo d'imputazione e dalla motivazione; contestazioni aspecifiche o opinabili sono inammissibili.
  • Nella valutazione tra le circostanze parametriche di traffico di stupefacenti (peso, principio attivo, presenza di taglianti, ecc.) un elemento particolarmente significativo (es. peso o purezza molto elevati) può risultare assorbente e giustificare l'inquadramento in una fattispecie più grave.
  • La confisca per sproporzione (art. 85-bis d.P.R. 309/1990) prescinde dal vincolo di pertinenzialità: il giudice può disporla se sussiste uno squilibrio motivato tra risorse rese disponibili e redditi leciti del nucleo familiare.
  • Per ottenere successo in Cassazione su questioni di confisca è necessario dimostrare che la misura sia stata disposta in violazione dei presupposti di legge o che la motivazione sia assente/apparente; mere contestazioni sulla provenienza dei beni senza estremo convincimento probatorio sono insufficienti.
  • In fase di impugnazione è importante focalizzare e documentare in modo specifico e autosufficiente gli elementi che rendono 'manifesto' l'errore di diritto, soprattutto nei casi di patteggiamento dove i margini di sindacato sono ristretti.

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