Cassazione Civile, Ordinanza n. 08225/2024 del 26/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo richiesto dalla società produttrice per il pagamento del prezzo di fornitura di un camino-caldaia. Il destinatario dell'ingiunzione ha proposto opposizione, deducendo vizi del prodotto e formulando domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, sostenendo di aver dovuto restituire ai consumatori finali parte del prezzo in ragione dei difetti del bene. Il giudice di pace ha revocato il decreto ingiuntivo, riconoscendo il diritto della società al prezzo e, al contempo, il diritto dell'opponente al risarcimento, con compensazione parziale. In appello, il tribunale ha riconosciuto anche un diritto di regresso dell'opponente nei confronti della produttrice per euro 4.100, confermando per il resto la decisione. La società produttrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2704 c.c. per avere il tribunale attribuito valore probatorio a transazioni stragiudiziali prive di data certa ai fini della prova dei pagamenti effettuati ai consumatori finali; 2) violazione dell'art. 131, comma 2, Codice del consumo, sostenendo che il diritto di regresso del venditore finale presupponeva la previa attivazione dei rimedi previsti dalla normativa di tutela (sostituzione, riparazione, riduzione del prezzo o risoluzione); 3) omesso esame di fatto decisivo, per avere il tribunale affermato la responsabilità del produttore senza prova adeguata del difetto, del danno e del nesso causale. Prima dell'adunanza camerale la ricorrente ha però depositato atto di rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di ricorso perché la società ricorrente ha rinunciato all'impugnazione. È stata quindi dichiarata l'estinzione del giudizio di cassazione per rinunzia. La Corte ha inoltre precisato che non vi è luogo a provvedere sulle spese, poiché la parte intimata non si è difesa, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendo che tale misura si applichi solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
Invocato dalla ricorrente per contestare l'idoneità probatoria di documenti privi di data certa; la Corte non entra nel merito del motivo per intervenuta rinuncia.
art. 131, comma 2, Codice del consumo
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi secondo cui l'azione di regresso del venditore finale presupporrebbe la previa attivazione dei rimedi di tutela del consumatore; la Corte non si pronuncia nel merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale indicata nei motivi di ricorso per denunciare violazioni di legge.
Norma processuale indicata per dedurre omesso esame di un fatto decisivo.
Indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso in cassazione.
Richiamato nel giudizio di merito e nei motivi di ricorso quale base del regresso del venditore finale verso il produttore.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente sottoscritta dalla parte e dal difensore, determina l'estinzione del giudizio e rende superfluo l'esame dei motivi, senza necessità di accettazione da parte dell'intimato.
- La rinuncia all'impugnazione non comporta il raddoppio del contributo unificato, poiché tale misura è prevista solo per i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non è estensibile in via analogica.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia e la parte intimata non svolge difese, non deve disporsi sulle spese di lite.
- I motivi di ricorso fondati su violazioni di legge e omesso esame di fatti non vengono scrutinati nel merito se interviene valida rinuncia all'impugnazione prima della decisione.
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