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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03483/2024 del 07/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Il difensore d'ufficio aveva ottenuto dal Tribunale una liquidazione parziale del compenso per l'attività prestata nella difesa penale, ma aveva visto negare sia parte delle spettanze professionali sia il rimborso delle spese sostenute per recuperare il proprio credito verso l'assistita. In fatto, dopo la definizione del processo penale, il professionista aveva tentato il recupero coattivo del credito mediante decreto ingiuntivo ed esecuzione, risultata infruttuosa. Il Tribunale aveva però ritenuto non provata l'attività svolta e aveva escluso il rimborso delle spese di recupero, valorizzando anche la prolungata inerzia del ricorrente nel promuovere tali iniziative. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 82 e 116 del D.P.R. 115/2002, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto liquidare anche i costi necessari per il recupero del credito professionale, una volta dimostrato il vano esperimento delle procedure esecutive; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 15 d.lgs. 150/2011 e l'omesso esame della documentazione, lamentando che il Tribunale avesse negato gli onorari per asserita mancanza di prova delle attività difensive senza acquisire d'ufficio gli atti del procedimento penale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che, ai fini della liquidazione dei compensi del difensore d'ufficio, sia sufficiente la prova di un serio e non pretestuoso tentativo di recupero del credito professionale, concretatosi nel conseguimento di un titolo giudiziale e nell'avvio infruttuoso dell'esecuzione, senza che rilevi di per sé il solo ritardo nell'attivazione delle iniziative di recupero. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, osservando che il ricorrente non aveva indicato quali ulteriori attività difensive fossero state effettivamente svolte e non remunerate, limitandosi a contestare la mancata acquisizione d'ufficio degli atti. Ne è seguita la cassazione dell'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e il rinvio al Tribunale di Monza, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 82 D.P.R. 115/2002

    richiamato come norma che disciplina la misura e le modalità di liquidazione dell'onorario e delle spese del difensore d'ufficio

  • art. 116 D.P.R. 115/2002

    interpretato nel senso che la liquidazione al difensore d'ufficio presuppone la prova dell'inutile esperimento delle procedure di recupero del credito professionale

  • art. 84 D.P.R. 115/2002

    richiamato per individuare il rimedio dell'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato quale parametro di specificità del ricorso per cassazione, ritenuto non rispettato dal secondo motivo

  • art. 15 d.lgs. 150/2011

    ultimo comma, comma quinto

    richiamato in relazione al potere del giudice di acquisire d'ufficio gli atti utili alla liquidazione, ma la censura è stata ritenuta generica

Massime di principio

  • Ai fini della liquidazione dei compensi del difensore d'ufficio a carico dello Stato, il professionista deve dimostrare di avere previamente e inutilmente esperito un serio tentativo di recupero del credito verso l'assistito; non è necessario provare l'assoluta incapienza del debitore.
  • Il tentativo di recupero del credito professionale costituisce un passaggio obbligato per accedere alla liquidazione ex artt. 82 e 116 del D.P.R. 115/2002, e le spese sostenute per tale attività, se l'iniziativa è seria e non pretestuosa, rientrano tra quelle rimborsabili dall'erario.
  • Il solo ritardo nell'avvio delle azioni di recupero non è di per sé indice di insussistenza o inadeguatezza del tentativo di recupero del credito, se poi siano stati conseguiti un titolo esecutivo e un'esecuzione infruttuosa.
  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente una generica doglianza sulla mancata acquisizione d'ufficio degli atti: il ricorrente deve specificare quali attività siano state svolte, quali non siano state remunerate e la loro correlazione con la decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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