Cassazione Penale, Sentenza n. 31458/2026 del 17/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado per bancarotta fraudolenta patrimoniale quale amministratore della società fallita, ha impugnato la sentenza di appello che aveva solo ridotto la pena base al minimo edittale. Ha dedotto tre censure: (1) vizio di motivazione sulla qualifica di amministratore di fatto, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe individuato elementi concreti di effettivo esercizio di poteri gestori, avendo valorizzato solo la delega formale e il ruolo stilistico dell'imputato, nonché trascurato prove dichiarative che lo descrivevano come estraneo alla gestione amministrativa e contabile; (2) vizio di motivazione sull'elemento oggettivo della bancarotta patrimoniale, contestando la prova delle distrazioni di denaro e rimanenze, e in particolare la riconducibilità all'imputato dei prelievi dalla cassa, dei pagamenti al fornitore e della scomparsa del magazzino; (3) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo, assumendo che non fosse stato dimostrato il dolo di sottrarre beni al patrimonio sociale e di ledere la par condicio creditorum, anche alla luce della supposta ingenuità dell'imputato e del suo limitato ruolo creativo-stilistico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla qualifica di amministratore di fatto, richiamando il principio per cui tale qualifica può desumersi da indici sintomatici di inserimento organico e da un'attività gestoria non episodica, e ha considerato congrua la motivazione di merito che valorizzava le dimensioni ridotte della società, la lunga e continuativa carica di consigliere delegato, il ruolo dell'imputato nello sviluppo dell'iniziativa imprenditoriale e la sua costante presenza con conoscenza delle vicende societarie. Ha poi dichiarato il secondo motivo in parte inammissibile/inidoneo perché nuovo rispetto all'appello e comunque generico, confermando che la distrazione dei beni era stata desunta dalla mancata prova della loro destinazione e dalle risultanze istruttorie sui prelievi in contanti, sui pagamenti al fornitore, sul crollo delle rimanenze e su un versamento inesistente. Ha infine ritenuto generico anche il terzo motivo, osservando che la sentenza impugnata aveva spiegato la sussistenza del dolo sulla base delle spiegazioni inverosimili e non riscontrate dell'imputato, delle sue ammissioni al curatore, dell'entità dei prelievi e del contesto di crisi societaria. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese di parte civile.
Norme richiamate
richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari
ritenuto non applicabile alle dichiarazioni rese dal fallito al curatore, perché il curatore non rientra tra i soggetti indicati dalla norma
richiamato per escludere che le dichiarazioni rese al curatore siano inutilizzabili come dichiarazioni assunte da un organo investigativo
richiamato, tramite giurisprudenza costituzionale, per chiarire i limiti del divieto di testimonianza de auditu
art. 111 Cost.
evocato per affermare la compatibilità costituzionale della testimonianza del curatore su quanto dichiaratogli dal fallito
art. 87 legge fall.
richiamato come fonte dell'obbligo di verità del fallito verso il curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa
richiamato per delimitare la nozione civilistica di amministratore di fatto, ma superata in sede penale da una lettura più ampia delle ingerenze illecite
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiamato per la sintesi dei motivi del ricorso
richiamato nel corpo motivazionale sul tema dell'obbligo di verità del fallito
Massime di principio
- La qualifica di amministratore di fatto può essere provata attraverso indici sintomatici di inserimento organico nella gestione societaria, non essendo necessario l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo formale, purché l'attività sia apprezzabile e non meramente episodica.
- Ai fini dell'accertamento dell'amministrazione di fatto, può assumere rilievo anche il conferimento di una procura generale ad negotia o il compimento di atti di assoluta rilevanza per la vita dell'impresa, se tali dati dimostrano un effettivo potere gestorio.
- L'apprezzamento della posizione di amministratore di fatto è tipicamente valutazione di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- In materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la distrazione di beni o somme può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione, quando manchi il rinvenimento del bene o del ricavato.
- La mera allegazione generica di costi gestionali, non documentati né specificati nel loro ammontare, non è sufficiente a superare la prova della distrazione in presenza di ammanchi di cassa o di beni aziendali non rinvenuti.
- Le dichiarazioni rese dal fallito al curatore fallimentare possono essere utilizzate nel processo penale e la testimonianza del curatore su tali dichiarazioni non è preclusa dalle regole sull'assunzione di sommarie informazioni da parte della polizia giudiziaria o dal divieto di testimonianza de auditu nei limiti qui richiamati.
- L'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta patrimoniale può essere desunto da spiegazioni inverosimili o smentite, dall'entità delle sottrazioni, dal contesto di crisi dell'impresa e dalla predisposizione di giustificazioni contabili artificiose finalizzate a mascherare le diminuzioni patrimoniali.
- In cassazione non sono deducibili censure che richiedano una nuova valutazione del fatto e delle prove, né motivi generici che non si confrontino specificamente con la sentenza impugnata.
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