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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07556/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

Un professionista aveva proposto opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa di un consorzio, chiedendo l'ammissione di un credito di euro 174.900, con privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c., assumendo di avere svolto prestazioni d'opera professionale come coordinatore tecnico della commessa in relazione a contestazioni sorte sull'esecuzione di un appalto. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo, tra l'altro, tardiva e quindi inammissibile la produzione di alcuni documenti depositati solo in udienza, nonché non dimostrati sia il contratto sia l'effettivo svolgimento dell'attività dedotta. Con il ricorso per cassazione il creditore ha denunciato: 1) violazione delle norme sulla verifica del passivo e sulle prove documentali, sostenendo che i documenti tardivamente prodotti dovevano essere ammessi perché la procedura aveva contestato la documentazione e che essi, non disconosciuti, facevano piena prova; 2) violazione delle regole sulla prova, deducendo che i capitoli testimonali erano specifici e idonei a provare conferimento dell'incarico e svolgimento dell'attività; 3) violazione delle norme sull'ordine di esibizione, sostenendo che la richiesta non fosse generica né esplorativa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la declaratoria di tardività e inammissibilità dei documenti prodotti solo in udienza nell'opposizione allo stato passivo, poiché nel rito previsto dall'art. 99 l.fall. i documenti devono essere depositati con il ricorso e con il fascicolo di parte, salvo rimessione in termini per causa non imputabile, non allegata nel caso concreto. Ha inoltre escluso che la mera difesa della procedura, consistente nella contestazione del fatto costitutivo del credito, integrasse una nuova eccezione idonea a riaprire i termini di produzione documentale. Quanto alla prova testimoniale, ha ritenuto insindacabile in cassazione la valutazione del giudice di merito sulla genericità e non decisività dei capitoli, non essendo ravvisabile alcun errore di diritto. Quanto all'esibizione ex art. 210 c.p.c., ha ribadito il carattere residuale e discrezionale del mezzo, non utilizzabile per supplire all'onere probatorio dell'istante, sicché il mancato accoglimento non integra violazione di legge. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2751-bis n. 2 c.c.

    richiamato come titolo del privilegio invocato dal creditore per il compenso professionale

  • art. 99, comma 2, n. 4, l. fall.

    i documenti su cui si fonda l'opposizione allo stato passivo devono essere prodotti nel termine previsto, a pena di decadenza; la tardività comporta l'inammissibilità solo delle produzioni documentali, non dell'intera opposizione

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione al contraddittorio, ma ritenuto non idoneo a fondare l'ammissione tardiva dei documenti nel caso concreto

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi relativi all'esibizione e al contraddittorio, senza che la Corte ravvisasse una violazione

  • art. 2712 c.c.

    l'efficacia probatoria dei documenti informatici o riproduttivi presuppone la loro previa ammissibilità; nel caso non operava perché la produzione era tardiva

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    la rimessione in termini richiede una specifica richiesta e la prova della non imputabilità della decadenza, qui non risultanti

  • artt. 2697, 2721, comma 1, 2724, 2729 c.c.

    richiamati in tema di onere della prova, limiti alla prova testimoniale, prove presuntive e principi di prova scritta; la Corte ha confermato che il creditore non aveva assolto l'onere probatorio

  • art. 244 c.p.c.

    richiamato a sostegno della dedotta ammissibilità della prova testimoniale, ma la Corte ha confermato la valutazione di genericità dei capitoli

  • art. 210 c.p.c.

    l'ordine di esibizione è mezzo istruttorio residuale e discrezionale, non utilizzabile per sopperire alla carenza di prova della parte istante

  • art. 94 disp. att. c.p.c.

    l'istanza di esibizione deve indicare specificamente documenti e contenuto per dimostrarne l'utilità probatoria

  • art. 118 c.p.c.

    richiamato quale norma che, insieme all'art. 119 c.p.c., condiziona l'ammissibilità dell'ordine di esibizione

  • art. 119 c.p.c.

    richiamato quale norma che, insieme all'art. 118 c.p.c., delimita i presupposti dell'ordine di esibizione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, i documenti su cui si fonda la domanda devono essere prodotti con il ricorso e il fascicolo di parte; la produzione successiva è tardiva e comporta decadenza, salvo rituale richiesta di rimessione in termini per causa non imputabile.
  • La contestazione, da parte della procedura concorsuale, del fatto costitutivo del credito non costituisce di per sé un'eccezione nuova idonea a riaprire i termini per la produzione documentale dell'opponente; è una mera difesa sul thema decidendum.
  • La rimessione in termini non può essere presunta: deve essere richiesta specificamente e sorretta dalla prova dell'assenza di colpa nella decadenza processuale.
  • La valutazione del giudice di merito circa la genericità, irrilevanza o non decisività della prova testimoniale è censurabile in cassazione solo per violazione di legge o per manifeste illogicità, non per una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ha natura residuale e discrezionale e non può essere utilizzato per supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sulla parte che lo richiede.
  • Per invocare efficacemente l'ordine di esibizione è necessaria una specifica indicazione dei documenti richiesti e della loro utilità probatoria, non essendo ammissibili istanze meramente esplorative o generiche.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoProveImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaRinvio pregiudiziale

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