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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25349/2023 del 28/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Nel giudizio di merito il Tribunale di Roma aveva liquidato, con decreto di pagamento del 26 ottobre 2018, i compensi spettanti a un avvocato per l’attività difensiva prestata in favore di un cittadino extracomunitario ammesso al patrocinio a spese dello Stato in una procedura di riconoscimento della protezione internazionale. La Procura della Repubblica aveva proposto opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 contro tale decreto; il Tribunale l’aveva dichiarata inammissibile per tardività, ritenendo non dimostrato che l’opposizione fosse stata proposta entro trenta giorni dal momento in cui il provvedimento era entrato nella sfera di conoscibilità del P.M. La Procura ha quindi ricorso per cassazione con due motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo che non vi fosse prova della data di conoscenza del decreto e quindi non potesse dirsi tardiva l’opposizione; (2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 c.c., deducendo che il Tribunale non aveva considerato un’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili della Procura, da cui risultava che il decreto non era stato oggetto di comunicazione telematica o cartacea, con conseguente tempestività dell’opposizione dal momento della effettiva visione del provvedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, anche a voler correggere la motivazione del Tribunale, l’opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 contro il decreto di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in mancanza di comunicazione del provvedimento, è soggetta al termine "lungo" di impugnazione di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c. Nel caso concreto la stessa ricorrente aveva indicato che il decreto era del 26 ottobre 2018 e che l’opposizione era stata proposta il 28 settembre 2020, quindi oltre il termine semestrale. Per tale ragione la decisione impugnata è stata ritenuta conforme al principio di diritto consolidato e il ricorso è stato dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese, sia perché il ricorso era proposto dal P.M., sia perché gli intimati non avevano svolto difese; escluso anche il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002

    L’opposizione al decreto di pagamento dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è il rimedio esperibile avverso il provvedimento di liquidazione.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    Il termine lungo di impugnazione si applica, in via generale, ai provvedimenti decisori e definitivi; nel caso dell’opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002, in difetto di comunicazione del decreto, opera il termine semestrale.

  • art. 136 c.p.c.

    La censura è stata dedotta per omesso esame/erronea valutazione della conoscenza del provvedimento, ma non ha superato il rilievo della tardività oggettiva dell’opposizione.

  • art. 2697 c.c.

    È stato richiamato per sostenere che l’onere di provare la tempestività dell’opposizione gravasse sulla parte opponente.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la questione di diritto era già stata decisa in modo conforme alla giurisprudenza consolidata e non vi erano elementi per mutare orientamento.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato escluso il raddoppio del contributo unificato, non sussistendone i presupposti per un giudizio introdotto dalla parte pubblica.

Massime di principio

  • L’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, quando non risulti una comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria, è soggetta al termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c., e non a un termine indefinito ancorato alla mera conoscenza di fatto.
  • Ai fini della tempestività dell’opposizione, la parte opponente deve comunque allegare e provare il rispetto del termine applicabile; tuttavia, se dagli atti emerge in modo incontrovertibile la data del provvedimento e quella di proposizione dell’opposizione, la tardività può essere rilevata indipendentemente dalle contestazioni sulla data di conoscenza effettiva.
  • Quando una decisione di merito si conforma a un orientamento di legittimità consolidato e la censura non introduce argomenti idonei a mutarlo, il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
  • I decreti di liquidazione emessi all’esito di procedimenti sommari ma decisori e definitivi sono assoggettati alle regole generali delle impugnazioni previste per i provvedimenti aventi tali caratteristiche.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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