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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01046/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un'ingiunzione di pagamento relativa alla tassa igiene ambientale (TIA) per l'anno 2009, emessa dalla società concessionaria del comune di Agrigento per la riscossione del tributo. Il contribuente aveva proposto appello contro la decisione di primo grado, ma la sentenza della commissione tributaria regionale è risultata affetta, secondo il ricorrente, da vizio di motivazione e violazione degli artt. 36 e 51 d.lgs. 546/1992, 118 disp. att. c.p.c., 24 e 111 Cost., perché il testo motivazionale era intrinsecamente contraddittorio e riferito a fatti, parti e atti diversi da quelli della controversia: dapprima dichiarava fondato l'appello, poi affermava che l'ingiunzione era stata notificata oltre i termini di decadenza e prescrizione e che mancava prova di atti interruttivi, ma infine concludeva con il rigetto dell'appello, facendo riferimento inoltre a un soggetto emittente, a un'ingiunzione e a una sentenza di primo grado diversi da quelli oggetto del giudizio. Il ricorso per cassazione era articolato in quattro motivi, ma il primo, centrato sul difetto di motivazione, è stato ritenuto fondato e assorbente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri tre. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame della controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata non superasse il c.d. minimo costituzionale, poiché presentava un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ed era obiettivamente incomprensibile, integrando così un vizio riconducibile all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La sentenza deve essere sorretta da motivazione; la sua mancanza o apparenza integra vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 51 d.lgs. 546/1992

    Richiamato insieme alle altre norme processuali e costituzionali a sostegno della censura di motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato quale parametro della sufficienza/struttura della motivazione della decisione.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente a supporto della garanzia del diritto di difesa.

  • art. 11 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso così come riportato nel testo, senza specifica ulteriore elaborazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La Corte ribadisce che il controllo di legittimità sulla motivazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è limitato al rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile e la motivazione perplessa o incomprensibile integrano nullità della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riformulazione del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ristretto al controllo del minimo costituzionale.

  • art. 54 d.l. n. 83/2012

    È richiamato come norma che ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

  • L. n. 134/2012

    Richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 83/2012.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione della sentenza è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., restando sindacabili solo le ipotesi di anomalia motivazionale che si traducono in nullità della sentenza.
  • Integra vizio di motivazione denunciabile in cassazione la sentenza che presenti motivazione apparente, mancanza assoluta di motivi, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
  • La motivazione della decisione deve essere coerente con il thema decidendum e con gli atti e le parti del giudizio: il richiamo a soggetti, provvedimenti o sentenze diversi da quelli controversi può rendere la decisione incomprensibile e quindi nulla.
  • Quando il motivo di ricorso che denuncia il vizio radicale della motivazione è fondato e assorbente, gli altri motivi restano assorbiti e la sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame anche sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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