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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33053/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato aveva proposto ricorso ex art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 per ottenere la liquidazione dei compensi maturati per l'attività svolta in favore di una società in due gradi di giudizio. Il professionista deduceva che le parti avevano sottoscritto un preventivo scritto, visionato e firmato dal cliente, nel quale il compenso era parametrato ai valori medi del D.M. n. 55/2014 con una maggiorazione dell'80% in caso di pieno raggiungimento del risultato. La corte d'appello aveva liquidato importi inferiori rispetto a quelli richiesti e aveva escluso la maggiorazione pattuita, affermando solo che mancavano i presupposti. Con il ricorso per cassazione il professionista denunciava violazione dell'art. 2233 c.c., sostenendo che, esistendo una convenzione sul compenso, il giudice non poteva disapplicarla e liquidare il compenso secondo parametri diversi senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, con esame congiunto, i due motivi di ricorso. Ha affermato che l'art. 2233 c.c. attribuisce prevalenza alla convenzione tra le parti nella determinazione del compenso professionale e che, in presenza di un accordo, il giudice non può procedere a una liquidazione difforme se non nei limiti consentiti dalla legge. Nel caso concreto, la corte territoriale aveva escluso la maggiorazione convenuta richiamando genericamente la mancanza dei presupposti, senza spiegare quali fossero tali presupposti né perché non risultassero integrati; la motivazione è stata quindi qualificata come meramente assertiva e sostanzialmente apparente. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 14 D.Lgs. n. 150/2011

    ricorso ex art. 14 D.Lgs n. 150/11

    è il rito utilizzato per la domanda di liquidazione giudiziale dei compensi professionali

  • art. 2233 c.c.

    tra i criteri di determinazione del compenso del professionista, la convenzione tra le parti ha carattere preferenziale e, se esiste, prevale su tariffe, usi e liquidazione giudiziale

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro di legittimità invocato per denunciare la violazione di legge

  • D.M. n. 55/2014

    costituisce il riferimento parametrico per la liquidazione in assenza di accordo oppure come base del preventivo richiamato dalle parti

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nella proposta del relatore per la definizione del ricorso in camera di consiglio

  • Cass., Sez. L, n. 1900 del 25/01/2017

    richiamata per ribadire la priorità della convenzione rispetto agli altri criteri di determinazione del compenso

  • Cass., Sez. 2, n. 14293 del 04/06/2018

    richiamata per affermare che, solo in mancanza dell'accordo, il giudice fa riferimento ai parametri ministeriali

  • Cass., Sez. 2, n. 9488 del 28/04/2011

    richiamata per escludere che il giudice possa liquidare un compenso diverso da quello pattuito, prescindendo dalla congruità del quantum convenuto

  • Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014

    richiamata per qualificare come apparente, e quindi sostanzialmente omessa, la motivazione meramente assertiva

Massime di principio

  • Nella determinazione del compenso del professionista intellettuale, l'accordo tra le parti costituisce la fonte principale e prioritaria; solo in mancanza di convenzione operano, in via successiva, tariffe, usi e liquidazione giudiziale.
  • Se il compenso è stato pattuito, il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quanto concordato, salvo che la liquidazione avvenga nei limiti consentiti dalla normativa applicabile e con adeguata motivazione.
  • Quando il giudice esclude una clausola o una maggiorazione concordata tra professionista e cliente, deve indicare in modo specifico i presupposti della previsione contrattuale e le ragioni per cui tali presupposti non risultano integrati; una motivazione generica o assertiva è apparente e non sufficiente.
  • La denuncia di violazione dell'art. 2233 c.c. è fondata se la decisione di merito liquida il compenso prescindendo dall'accordo negoziale e senza spiegare in modo compiuto perché la pattuizione non debba essere applicata.

Come è indicizzato

MaterieMandato
RamiContratti
IstitutiBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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