Cassazione Civile, Ordinanza n. 19491/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionaria riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento TARSU relativo agli anni 2006-2011. In primo e secondo grado la pretesa era stata ridimensionata sulla base di una c.t.u. che aveva ricalcolato la superficie tassabile. In un precedente giudizio di legittimità, la Corte di cassazione aveva cassato con rinvio la sentenza d'appello ritenendo necessario, per l'esenzione ex art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993, che il contribuente comunicasse al Comune i presupposti dell'esclusione, comunicazione che la Corte aveva ritenuto mancante. La società contribuente ha quindi proposto revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deducendo errore di fatto: secondo la ricorrente, il decreto dell'Intendenza di finanza del 3/5/1993, acquisito dal c.t.u., dimostrava invece che il Comune aveva partecipato al procedimento amministrativo e aveva piena conoscenza della superficie esclusa da imposizione. La controricorrente ha resistito; il Comune è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che l'errore denunciato non integrasse un errore di fatto revocatorio, perché la precedente ordinanza di cassazione aveva già deciso sul punto della necessità della denuncia/comunicazione al Comune come principio di diritto, e la dedotta partecipazione o conoscenza effettiva del Comune non era decisiva a escludere la possibilità di un nuovo accertamento in fatto nel giudizio di rinvio. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese in favore della controricorrente e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
consente la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione nei limiti dell'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c.; non copre errori di diritto o di giudizio.
l'errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva su un fatto storico, non in un'errata valutazione o interpretazione di atti e documenti.
art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993
per l'esclusione dalla TARSU delle aree ove si producono rifiuti speciali non assimilabili è necessario che il contribuente fornisca i dati relativi all'esistenza e delimitazione delle aree interessate.
il contribuente è gravato dall'obbligo di denuncia/informazione ai fini dell'esclusione di tali aree dalla superficie tassabile.
richiamato nel precedente ricorso per cassazione come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
richiamato nel precedente ricorso per cassazione per denunciare omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
richiamato nel precedente ricorso per cassazione in relazione alla decisione del giudice tributario.
utilizzato per dedurre nullità della sentenza per omessa pronuncia/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
utilizzato per denunciare il vizio motivazionale circa la mancata considerazione della denuncia e dei presupposti dell'esenzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
comporta, in caso di rigetto o inammissibilità, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La revocazione della sentenza di cassazione è ammissibile solo per errore di fatto percettivo, cioè per una falsa percezione dell'esistenza o inesistenza di un fatto storico, non per errori di diritto, di interpretazione o di valutazione degli atti.
- Non ricorre errore revocatorio quando la Corte di cassazione abbia comunque deciso sul motivo o sul punto controverso, ancorché con motivazione ritenuta inesatta o incompleta; in tal caso la doglianza investe un errore di giudizio, non una svista percettiva.
- In materia di TARSU, l'esclusione dalla superficie imponibile delle aree ove si producono rifiuti speciali non assimilabili richiede che il contribuente assicuri all'amministrazione comunale la conoscenza dei dati relativi all'esistenza e delimitazione delle aree, trattandosi di un'eccezione alla regola generale di imponibilità.
- L'onere probatorio dell'ente impositore sulla fonte dell'obbligazione tributaria non esclude, ai fini della riduzione della base imponibile, un autonomo onere informativo e di denuncia in capo al contribuente che invochi l'esenzione o l'esclusione di specifiche aree.
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