Cassazione Civile, Ordinanza n. 28088/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di euro 67.600,00, oltre interessi, quale saldo del corrispettivo di un appalto originariamente vantato dall'impresa appaltatrice e poi ceduto alla banca. La società ingiunta proponeva opposizione sostenendo, in sostanza, che la sottoscrizione del 30 agosto 2013 non fosse una promessa di pagamento o ricognizione di debito, ma una mera presa d'atto della regolarità formale della fattura o, al più, un'accettazione della cessione del credito già notificata ai sensi dell'art. 1264 c.c.; lamentava inoltre che il credito ceduto fosse inesistente perché il corrispettivo dell'appalto era stato già integralmente, anzi eccessivamente, pagato all'appaltatrice. In cassazione denunciava violazione/falsa applicazione degli artt. 1988, 1264, 1362, 1369, 1370 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente qualificato la dichiarazione come promessa di pagamento, aveva fatto improprio ricorso alla 'comune esperienza' e aveva omesso di applicare l'interpretazione contra stipulatorem; inoltre contestava il mancato rilievo dell'asserito integrale pagamento dell'appalto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto condivisibile la lettura della Corte d'appello, che aveva interpretato la scrittura del 30 agosto 2013, letta insieme a quella richiamata del 27 agosto, come riconoscimento del debito e non come mera accettazione della cessione del credito. Ha quindi valorizzato il principio per cui, in tema di interpretazione contrattuale, il sindacato di legittimità non può risolversi in una diversa valutazione del fatto o degli elementi interpretativi, e ha osservato che la ricorrente non aveva indicato specificamente quali canoni ermeneutici fossero stati violati. È stato inoltre affermato che l'art. 1370 c.c. opera solo quando i criteri soggettivi non consentano di accertare la comune volontà, mentre la censura ex art. 115 c.p.c. era in realtà diretta a contestare la valutazione del materiale probatorio. Infine, la doglianza sull'avvenuto pagamento del corrispettivo è stata ritenuta motivo di merito e comunque non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata, che faceva leva sulla clausola contrattuale di aumento del prezzo per opere ulteriori. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento di una somma equitativa ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore importo in favore della Cassa delle ammende e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La scrittura è stata qualificata, dalla Corte d'appello e condivisibilmente dal Collegio, come riconoscimento del debito/promes sa di pagamento, con conseguente inversione dell'onere di provare l'inesistenza del rapporto sottostante a carico del dichiarante.
La mera accettazione della cessione del credito non implica, di per sé, riconoscimento del debito; nel caso concreto, tuttavia, la dichiarazione è stata interpretata come qualcosa di diverso e più pregnante rispetto alla sola adesione alla cessione.
Nel ricorso per cassazione non basta richiamare genericamente i canoni ermeneutici: occorre indicare in modo specifico quali regole siano state violate e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.
La censura non ha colto un vizio di interpretazione riferibile al canone invocato, poiché il giudice di merito aveva compiuto una lettura complessiva e contestuale del documento.
L'interpretazione contra stipulatorem è regola sussidiaria e opera solo quando i criteri di interpretazione soggettiva non consentano di determinare la comune volontà delle parti.
La violazione è deducibile solo se il giudice ponga a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non quando, nel valutare prove ritualmente acquisite, attribuisca maggiore attendibilità ad alcune rispetto ad altre.
La censura della ricorrente riguardava in realtà il diverso apprezzamento delle prove, attività consentita al giudice di merito.
Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata applicata la condanna per responsabilità aggravata.
È stata liquidata un'ulteriore somma equitativa in favore della controparte e della Cassa delle ammende, secondo il meccanismo sanzionatorio previsto dalla norma.
La decisione è stata assunta in conformità alla proposta di definizione del giudizio formulata dal consigliere relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione, la critica all'interpretazione di un atto o contratto è ammissibile solo se denuncia specifiche violazioni dei canoni legali di ermeneutica o vizi logici della motivazione; non è consentito chiedere una nuova valutazione del fatto o degli elementi interpretativi già esaminati dal giudice di merito.
- Quando una clausola o una dichiarazione siano suscettibili di più letture plausibili, la scelta compiuta dal giudice di merito è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione coerente e non illogica, anche se non sia l'unica o la migliore interpretazione astratta.
- L'interpretazione contro il predisponente costituisce criterio sussidiario: può essere applicata solo dopo che i criteri di interpretazione soggettiva non abbiano consentito di accertare la comune volontà delle parti.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non coincide con l'insoddisfazione per il modo in cui il giudice ha valutato le prove; essa ricorre solo se la decisione si fonda su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi.
- Qualora una dichiarazione venga interpretata come ricognizione di debito o promessa di pagamento, il dichiarante sopporta l'onere di provare l'inesistenza del rapporto obbligatorio sottostante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28035/2025 del 22/10/2025
- ordinanza_civile · 22 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28036/2025 del 22/10/2025
- ordinanza_civile · 22 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28041/2025 del 22/10/2025
- ordinanza_civile · 22 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28055/2025 del 22/10/2025
- ordinanza_civile · 22 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28068/2025 del 22/10/2025
- ordinanza_civile · 22 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28069/2025 del 22/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →