Cassazione Penale, Sentenza n. 34554/2022 del 19/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la condanna per violazione delle prescrizioni imposte al sorvegliato speciale (artt. 6 e 75, comma 2, d.lgs. n.159/2011) per essere stato trovato fuori dall'orario consentito. Il ricorrente ha dedotto: 1) mancanza dell'elemento soggettivo per essere stato in stato di incoscienza dovuto a interazione tra farmaci e alcool (quindi non volontarietà della condotta); 2) introduzione tardiva e ammissibile del motivo nuovo relativo all'insussistenza del fatto per mancanza del tasso minimo di offensività; 3) errata applicazione dell'art.75, comma 2, d.lgs. n.159/2011 e dell'art.49 c.p., essendo necessaria una valutazione concreta sulla rilevanza della violazione
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che il motivo relativo all'insussistenza del fatto e al tasso minimo di offensività era stato introdotto tardivamente con memoria depositata oltre i termini e che, pertanto, era inammissibile. Ha ritenuto altresì manifestamente infondato il ricorso nel merito, avendo la corte territoriale valutato le differenti e contrastanti versioni fornite dall'imputato e la mancanza di documentazione medica idonea a dimostrare uno stato di incoscienza continuativo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma equitativamente liquidata in euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n.159/2011, art.75, comma 2
La norma punisce la violazione delle prescrizioni imposte al sorvegliato speciale; la Corte territoriale e di legittimità hanno ritenuto legittima la condanna per la presenza fuori dall'orario imposto, senza ammettere che ogni violazione debba essere previamente valutata in concreto per la sua offensività se la violazione è riconducibile alle prescrizioni violate
Richiamato come riferimento alle misure di prevenzione personali (sorveglianza), contestualizza il divieto cui l'imputato era sottoposto
Riflette il profilo dell'elemento soggettivo; la Corte ha ritenuto che non fosse dimostrata l'assenza del dolo o della volontarietà, anche alla luce delle versioni contrastanti dell'imputato e della mancanza di certificazione medica
codice di procedura penale, art.585, comma 4
Stabilisce termini e limiti per la proposizione di motivi nuovi in sede di appello; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo introdotto tardivamente poiché non connesso funzionalmente ai motivi originari e depositato oltre i termini
codice di procedura penale, art.606, comma 1, lett. b
Fondamento formale della censura di violazione di legge proposta in cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato
codice di procedura penale, art.616
Norma che disciplina la condanna alle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende
decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, art.23, comma 8
Citato in relazione alla requisitoria del Pubblico ministero in sede di cassazione; usato come riferimento procedurale per la partecipazione del pubblico ministero
Massime di principio
- Motivi nuovi in appello: possono essere ammessi solo se tempestivi, connessi funzionalmente ai motivi originari e depositati nei termini dell'art.585 c.p.p.; l'introduzione tardiva comporta inammissibilità
- Prova dello stato di incoscienza: l'allegazione che la condotta sia avvenuta in stato di incoscienza richiede prove documentali e coerenza dichiarativa (certificati medici, riscontri oggettivi); versioni contrastanti del reo indeboliscono la tesi difensiva
- Tasso minimo di offensività: la dedotta scarsa offensività della condotta deve essere tempestivamente censurata; se non sollevata nei termini può essere inammissibile e, comunque, la giurisprudenza tende a ritenere punibili le violazioni delle prescrizioni della sorveglianza speciale salvo chiara dimostrazione dell'insussistenza dell'offensività
- Elemento soggettivo e responsabilità: per escludere responsabilità per mancanza del dolo o della volontarietà è necessario dimostrare che l'imputato non aveva alcuna consapevolezza o controllo della condotta (prove oggettive e attendibili)
- Scelta del rito abbreviato: l'adozione del rito abbreviato non impedisce l'applicazione di circostanze come la recidiva, se sussistenti e documentate
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