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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34397/2022 del 19/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna per illeciti connessi alla gestione dei rifiuti: Venturi (amministratore di Eureko) contestava che si era trattato al più di deposito temporaneo o messa in riserva e non di stoccaggio illecito; Lorenzi e Bianchini (titolari di S.A.R.M.) denunciavano travisamento della prova e l'impossibilità per S.A.R.M. di controllare l'organizzazione di Eureko; Eureko contestava l'accertamento dell'autonoma responsabilità amministrativa dell'ente non essendo stata dimostrata l'esistenza di interesse o vantaggio per la società; S.A.R.M. rilevava, tra l'altro, la nullità degli atti per illegittima nomina del difensore da parte del legale rappresentante incompatibile e mancata motivazione sul vantaggio/interesse e sul trattamento sanzionatorio nonché l'esistenza di un adeguato modello di prevenzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi personali di Venturi, Lorenzi e Bianchini (con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende). Ha invece accolto le doglianze relative a Eureko s.r.l. e a S.A.R.M. s.n.c.: per Eureko la sentenza impugnata è stata annullata in parte per difetto di motivazione quanto all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa dell'ente (mancata individuazione di percorso argomentativo su interesse/vantaggio) e rinviata al Tribunale di Rimini in diversa composizione; per S.A.R.M. è stata accolta la censura sulla nullità degli atti conseguente alla illecita nomina del difensore da parte del rappresentante legale incompatibile (art. 39 d.lgs. 231/2001), con annullamento e rinvio al Tribunale di Rimini in diversa composizione. In sintesi: insuccesso per le impugnazioni personali di tre imputati; successo parziale per le società Eureko e S.A.R.M., con rinvio per nuovo giudizio sulla responsabilità degli enti.

Norme richiamate

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), art. 183

    Definisce le categorie di deposito/deposito temporaneo e fornisce il quadro normativo per qualificare le diverse forme di accumulo di rifiuti; il deposito temporaneo è ammesso solo nel luogo di produzione e con specifici requisiti, altrimenti l'atto è qualificato come messa in riserva, deposito preliminare o abbandono.

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), art. 256, comma 1, lett. a)

    Norma sanzionatoria penale relativa alla gestione illecita di rifiuti; applicata ai singoli responsabili per lo stoccaggio/gestione non autorizzata.

  • d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 25‑undecies, comma 2, lett. b‑1)

    Prevede la responsabilità amministrativa degli enti per taluni reati ambientali commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente; la Corte ha richiesto motivazione autonoma circa interesse/vantaggio per affermare tale responsabilità.

  • d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 5

    "1. l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa... b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi."

    La Corte ha richiamato la distinzione fra 'interesse' (valutazione teleologica ex ante) e 'vantaggio' (valutazione oggettiva ex post). Per affermare la responsabilità dell'ente è sufficiente dimostrare il conseguimento di un vantaggio, purché non si tratti di interesse esclusivo del soggetto fisico.

  • d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 8

    Stabilisce l'autonomia della responsabilità amministrativa dell'ente rispetto alla responsabilità penale individuale; la verifica può essere 'incidentale' nel processo penale ma richiede comunque adeguata motivazione.

  • d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 39

    Impone il divieto per il rappresentante legale imputato di nominare il difensore dell'ente; la violazione di tale divieto comporta la nullità degli atti successivi.

  • cod. proc. pen., art. 178, comma 1, lett. c)

    Prevista la nullità degli atti processuali successivi quando manca una valida rappresentanza; applicata per dichiarare la nullità degli atti dal momento dell'illegittima nomina del difensore.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso per cassazione, incluse le spese e il versamento alla Cassa delle Ammende; la Corte lo ha applicato per i ricorrenti persone fisiche inammissibili.

Massime di principio

  • Il "deposito temporaneo" di rifiuti, che esenta da specifici obblighi autorizzatori, è configurabile solo nel luogo di effettiva produzione dei rifiuti e a condizione che siano rispettati i requisiti normativi (periodo, volumi, presidi di sicurezza). Se tali condizioni mancano, l'accumulo va qualificato diversamente (messa in riserva, deposito preliminare, abbandono).
  • La messa in riserva è una forma di gestione finalizzata al recupero e non equivale al deposito temporaneo; lo stoccaggio in vista di recupero richiede autonome autorizzazioni/condizioni.
  • Per la responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. 231/2001) il giudice deve motivare autonomamente l'accertamento circa l'"interesse" o il "vantaggio" dell'ente: è sufficiente provare un vantaggio concreto ex post, ma la decisione richiede un percorso argomentativo esplicito e comprensibile.
  • L'autonomia della responsabilità dell'ente non esime il giudice dall'accertare, anche in modo incidentale, il fatto di reato: la responsabilità dell'ente richiede una motivazione indipendente rispetto a quella della persona fisica.
  • Il rappresentante legale imputato non può nominare il difensore dell'ente (art. 39 d.lgs. 231/2001); se ciò avviene e non viene rimosso l'atto, gli atti successivi sono nulli e possono determinare l'annullamento del processo relativo all'ente.
  • Chi impugna in cassazione deve confrontarsi specificamente con il percorso motivazionale della sentenza impugnata: l'assenza di un confronto puntuale può comportare declaratoria di inammissibilità e l'addebito delle spese e delle sanzioni previste.

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