Cassazione Penale, Sentenza n. 34397/2022 del 19/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna per illeciti connessi alla gestione dei rifiuti: Venturi (amministratore di Eureko) contestava che si era trattato al più di deposito temporaneo o messa in riserva e non di stoccaggio illecito; Lorenzi e Bianchini (titolari di S.A.R.M.) denunciavano travisamento della prova e l'impossibilità per S.A.R.M. di controllare l'organizzazione di Eureko; Eureko contestava l'accertamento dell'autonoma responsabilità amministrativa dell'ente non essendo stata dimostrata l'esistenza di interesse o vantaggio per la società; S.A.R.M. rilevava, tra l'altro, la nullità degli atti per illegittima nomina del difensore da parte del legale rappresentante incompatibile e mancata motivazione sul vantaggio/interesse e sul trattamento sanzionatorio nonché l'esistenza di un adeguato modello di prevenzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi personali di Venturi, Lorenzi e Bianchini (con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende). Ha invece accolto le doglianze relative a Eureko s.r.l. e a S.A.R.M. s.n.c.: per Eureko la sentenza impugnata è stata annullata in parte per difetto di motivazione quanto all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa dell'ente (mancata individuazione di percorso argomentativo su interesse/vantaggio) e rinviata al Tribunale di Rimini in diversa composizione; per S.A.R.M. è stata accolta la censura sulla nullità degli atti conseguente alla illecita nomina del difensore da parte del rappresentante legale incompatibile (art. 39 d.lgs. 231/2001), con annullamento e rinvio al Tribunale di Rimini in diversa composizione. In sintesi: insuccesso per le impugnazioni personali di tre imputati; successo parziale per le società Eureko e S.A.R.M., con rinvio per nuovo giudizio sulla responsabilità degli enti.
Norme richiamate
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), art. 183
Definisce le categorie di deposito/deposito temporaneo e fornisce il quadro normativo per qualificare le diverse forme di accumulo di rifiuti; il deposito temporaneo è ammesso solo nel luogo di produzione e con specifici requisiti, altrimenti l'atto è qualificato come messa in riserva, deposito preliminare o abbandono.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), art. 256, comma 1, lett. a)
Norma sanzionatoria penale relativa alla gestione illecita di rifiuti; applicata ai singoli responsabili per lo stoccaggio/gestione non autorizzata.
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 25‑undecies, comma 2, lett. b‑1)
Prevede la responsabilità amministrativa degli enti per taluni reati ambientali commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente; la Corte ha richiesto motivazione autonoma circa interesse/vantaggio per affermare tale responsabilità.
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 5
"1. l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa... b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi."
La Corte ha richiamato la distinzione fra 'interesse' (valutazione teleologica ex ante) e 'vantaggio' (valutazione oggettiva ex post). Per affermare la responsabilità dell'ente è sufficiente dimostrare il conseguimento di un vantaggio, purché non si tratti di interesse esclusivo del soggetto fisico.
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 8
Stabilisce l'autonomia della responsabilità amministrativa dell'ente rispetto alla responsabilità penale individuale; la verifica può essere 'incidentale' nel processo penale ma richiede comunque adeguata motivazione.
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 39
Impone il divieto per il rappresentante legale imputato di nominare il difensore dell'ente; la violazione di tale divieto comporta la nullità degli atti successivi.
cod. proc. pen., art. 178, comma 1, lett. c)
Prevista la nullità degli atti processuali successivi quando manca una valida rappresentanza; applicata per dichiarare la nullità degli atti dal momento dell'illegittima nomina del difensore.
Disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso per cassazione, incluse le spese e il versamento alla Cassa delle Ammende; la Corte lo ha applicato per i ricorrenti persone fisiche inammissibili.
Massime di principio
- Il "deposito temporaneo" di rifiuti, che esenta da specifici obblighi autorizzatori, è configurabile solo nel luogo di effettiva produzione dei rifiuti e a condizione che siano rispettati i requisiti normativi (periodo, volumi, presidi di sicurezza). Se tali condizioni mancano, l'accumulo va qualificato diversamente (messa in riserva, deposito preliminare, abbandono).
- La messa in riserva è una forma di gestione finalizzata al recupero e non equivale al deposito temporaneo; lo stoccaggio in vista di recupero richiede autonome autorizzazioni/condizioni.
- Per la responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. 231/2001) il giudice deve motivare autonomamente l'accertamento circa l'"interesse" o il "vantaggio" dell'ente: è sufficiente provare un vantaggio concreto ex post, ma la decisione richiede un percorso argomentativo esplicito e comprensibile.
- L'autonomia della responsabilità dell'ente non esime il giudice dall'accertare, anche in modo incidentale, il fatto di reato: la responsabilità dell'ente richiede una motivazione indipendente rispetto a quella della persona fisica.
- Il rappresentante legale imputato non può nominare il difensore dell'ente (art. 39 d.lgs. 231/2001); se ciò avviene e non viene rimosso l'atto, gli atti successivi sono nulli e possono determinare l'annullamento del processo relativo all'ente.
- Chi impugna in cassazione deve confrontarsi specificamente con il percorso motivazionale della sentenza impugnata: l'assenza di un confronto puntuale può comportare declaratoria di inammissibilità e l'addebito delle spese e delle sanzioni previste.
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