Cassazione Penale, Sentenza n. 34402/2022 del 19/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma di condanna per violazione di sigilli (art. 349 c.p.): il ricorrente sosteneva di essere stato autorizzato dal giudice ad usare la casa mobile sita nell'area sequestrata e ad accedervi, quindi di aver compiuto un "semplice uso" del bene (incluso l'organizzazione di un pranzo conviviale con ospiti) senza atti di manomissione, e deduceva vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, errore di fatto/diritto sui limiti del provvedimento autorizzativo (art. 47 c.p.), mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'art. 349 c.p. vieta anche il "semplice uso" della cosa sottoposta a sequestro; ha interpretato il provvedimento autorizzativo (che consentiva al ricorrente di accedere alla casa mobile e di possederne le chiavi, nominandolo custode) in senso restrittivo, escludendo che autorizzasse l'uso indiscriminato dell'area o l'accesso e la permanenza di terzi per eventi conviviali. Ha ritenuto che l'errore del ricorrente sul contenuto del provvedimento fosse errore di diritto (o comunque non scusabile) e non errore di fatto ai sensi dell'art. 47 c.p.; ha escluso i presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. e delle attenuanti generiche, anche in ragione dei precedenti penali e dell'intensità del dolo. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Il divieto penale comprende anche il semplice uso della cosa sottoposta a sequestro; la finalità di "conservazione" comprende l'impedimento dell'uso oltre che la preservazione materiale
L'errore di fatto può escludere il dolo solo se riguarda norme extrapenali non integratrici del precetto; nel caso il provvedimento autorizzativo integra il precetto penale e l'errore sul suo contenuto non esclude il dolo
Richiamata per distinguere errori inevitabili di legge (art. 5) da errori su norme extrapenali; qui non si configura inevitabilità dell'ignoranza della norma penale
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: esclusa perché l'autorizzazione era limitata, il dolo ritenuto intenso e presenti precedenti penali
Giurisprudenza (Sez. Un. n.5385/2009; Sez.3 n.24684/2015)
Precedenti richiamati per affermare che la violazione dei sigilli può configurarsi anche per impedire l'uso della cosa; confermano lettura estesa del divieto penale
Massime di principio
- Un'autorizzazione giudiziale a usare parte di un bene sottoposto a sequestro va interpretata in senso restrittivo: non autorizza di norma usi non espressamente previsti (es. ingresso o permanenza di terzi, eventi conviviali nell'area sequestrata).
- La violazione dei sigilli (art. 349 c.p.) può consistere anche nel semplice uso della cosa; non è necessario un atto di manomissione o alterazione materiale.
- L'errore sul contenuto di un provvedimento autorizzativo che integra il precetto penale è, di regola, errore di diritto e non esclude il dolo ai sensi dell'art. 47 c.p.; quindi non scusa la condotta.
- La qualifica di custode e la sottoscrizione di verbali/ritiro chiavi sono indici di conoscenza e responsabilità che rendono più difficile sostenere un errore scusabile sui limiti dell'autorizzazione.
- Per ottenere la non punibilità per particolare tenuità o attenuanti rilevanti è necessario dimostrare la minima offensività del fatto, bassa intensità del dolo e l'assenza di precedenti; l'autorizzazione generica non basta se l'uso eccede i limiti espressi.
- In situazioni simili è consigliabile ottenere dal giudice un provvedimento esplicitamente scritto e dettagliato sulle modalità e sui limiti d'uso (inclusi eventuali divieti di accesso a terzi), o chiedere chiarimenti prima di compiere attività che potrebbero eccedere l'autorizzazione.
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