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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34401/2022 del 19/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello che, in parziale riforma del primo grado, lo ha confermato condannato per il reato previsto dall'art. 5 D.lgs. 74/2000 per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi 2012 con imposta evasa pari a euro 279.768,63. I motivi di ricorso contestano: a) la qualificazione e la tecnica probatoria adottata (la Corte d'appello avrebbe fatto ricorso a presunzioni e ad accertamenti induttivi e banche dati ai sensi dell'art. 39 co.2 DPR 600/1973, mentre il Tribunale aveva ritenuto possibile una determinazione analitica basata sulla contabilità); b) la mancata ammissione di una perizia contabile richiesta ex art. 603 c.p.p., ritenuta decisiva a discarico per ricostruire il bilancio 2012 e verificare costi/elementi negativi rilevanti; c) errori di calcolo, duplicazioni e mancata considerazione di costi dedotti dalla difesa, tali da mettere in dubbio l'esatto ammontare dell'imposta evasa e della confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittimo il ricorso del giudice ai verbali e alle informazioni della Guardia di Finanza, nonché, in presenza di contabilità irregolare, l'accertamento induttivo dell'imponibile, a condizione che il giudice compia una valutazione autonoma e motivata degli elementi emersi e li confronti con altri dati. Nel caso concreto la ricostruzione dell'imposta evasa è stata basata in larga parte su documentazione fornita dall'imputato (fatture, registro IVA) e su accertamenti interni ed esterni (banche dati e riscontri verso i soggetti cessionari), consentendo un'operazione aritmetica che la Corte ha ritenuto non meramente presuntiva. La richiesta di perizia è stata rigettata come non necessaria, poiché il giudice di merito era in grado di decidere sulla base degli atti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.lgs. 74/2000

    Norma che disciplina il reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi: il fatto è stato ricondotto a tale fattispecie e la quantificazione dell'imposta evasa è stata ritenuta rilevante ai fini della punibilità.

  • D.P.R. 600/1973

    Consente alle autorità tributarie l'uso di banche dati e informazioni esterne per l'accertamento fiscale; la Corte ha ritenuto ammissibile l'uso di tali informazioni anche nel processo penale se integrate e valutate autonomamente dal giudice.

  • Codice di procedura penale

    Norma che disciplina la nomina del consulente tecnico d'ufficio e le perizie; la Corte ha confermato che la perizia è uno strumento eccezionale e non necessaria quando il giudice può decidere allo stato degli atti.

  • Codice di procedura penale

    Prevede le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ivi compreso il versamento alla Cassa delle ammende; applicata per imporre la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00.

  • Corte Costituzionale

    sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione ai presupposti per l'applicazione delle sanzioni per inammissibilità, in particolare circa l'assenza di 'colpa nella determinazione della causa di inammissibilità'.

Massime di principio

  • In reati tributari il giudice penale può avvalersi dei verbali e delle verifiche della Guardia di Finanza e, in presenza di contabilità irregolare, anche di accertamenti induttivi; ciò è lecito purché il giudice operi una valutazione autonoma e motivata degli elementi probatori e non un mero richiamo apodittico.
  • L'uso di banche dati e di presunzioni tributarie non è automaticamente escluso in sede penale, ma il loro impiego richiede riscontri documentali e un ragionamento inferenziale che colleghi i dati acquisiti al quantum dell'imposta evasa.
  • La richiesta di perizia contabile (art. 603 c.p.p.) è indispensabile solo quando il tribunale non può decidere sulla base degli atti già acquisiti; non ha carattere automatico e non va concessa quando i dati documentali consentono una determinazione affidabile dell'imponibile.
  • Le determinazioni quantificate dal giudice di merito sull'entità dell'imposta evasa rientrano nel merito e sono sindacabili in Cassazione solo se affette da vizi logico-giuridici o carenza motivazionale grave; contestazioni di calcoli o valutazioni già esaminate nei gradi di merito sono difficili da riaprire in legittimità.
  • Chi impugna deve dimostrare concretamente l'incapacità del materiale probatorio a consentire una determinazione attendibile; mere ripetizioni di contestazioni già valutate non sono sufficienti a convincere la Corte di Cassazione.

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