Cassazione Penale, Sentenza n. 34404/2022 del 19/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte di Appello di Bologna del 25/02/2022 che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di revoca dell'obbligo di presentazione all'autorità di PS in occasione delle partite della SPAL (misura prevista dall'art. 6 L. 401/1989). Il Bagni sostiene che la Corte d'appello fosse incompetente a decidere sulla revoca, in quanto tale competenza spetterebbe esclusivamente al Giudice per le indagini preliminari (GIP) che aveva convalidato il provvedimento; inoltre deduce violazione e erronea applicazione degli artt. 6, commi 2-4, L. 401/1989. Il ricorrente osserva che il GIP di Ferrara aveva già disposto la revoca dell'obbligo il 01/02/2022 e che la trasmissione dell'istanza alla Corte d'appello sarebbe avvenuta per un disguido della cancelleria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse: l'accoglimento del ricorso non avrebbe apportato alcun vantaggio concreto al ricorrente, avendo egli già ottenuto dal GIP la revoca dell'obbligo il 01/02/2022. Tuttavia la Corte ha rilevato altresì un vizio di incompetenza funzionale della Corte d'appello: la competenza a decidere sulla richiesta di revoca/modifica della misura ex art. 6 L. 401/1989 spetta esclusivamente al GIP che ha convalidato il provvedimento. Considerata la trasmissione alla Corte d'appello dovuta a iniziativa della cancelleria del GIP e non a colpa del ricorrente, la declaratoria di inammissibilità non ha comportato condanna alle spese né irrogazione di sanzioni (versamento in favore della Cassa delle ammende).
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6 (commi 2, 3 e 4)
La norma disciplina l'obbligo di comparire agli uffici di polizia in occasione di manifestazioni sportive; la Corte ha ritenuto che la richiesta di revoca o modifica di tale imposizione debba essere decisa dal GIP che ha convalidato il provvedimento
Codice di procedura penale, art. 568 comma 4
Richiamato in relazione al requisito di interesse per l'ammissibilità dell'impugnazione: il gravame deve poter produrre un vantaggio pratico e attuale per il ricorrente
Cass. Sez.1, n. 47496 del 17/10/2003
Giurisprudenza richiamata sul principio che l'interesse all'impugnazione dipende dagli effetti primari e diretti del provvedimento impugnato
Cass. Sez.6, n. 24637 del 21/04/2006
Ribadito il principio della concretezza e attualità dell'interesse all'impugnazione
Cass. Sez.3, n. 24819 dell'08/04/2016
Precedente che individua la competenza del GIP a decidere sulla revoca/modifica delle misure ex art. 6 L. 401/1989
Corte Costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione della responsabilità della parte quando l'inammissibilità dipende da fatti non imputabili al ricorrente (es. trasmissione d'ufficio)
Massime di principio
- La competenza a decidere sulla revoca o modifica dell'obbligo di presentazione previsto dall'art. 6 L. 401/1989 spetta al Giudice per le indagini preliminari che ha convalidato il provvedimento; le corti d'appello non sono ordinate a decidere su istanze di revoca proposte originariamente al GIP
- Per essere ammissibile un ricorso è necessario un interesse concreto e attuale: se il provvedimento impugnato ha già cessato di produrre effetti (es. perché revocato dal GIP), l'impugnazione è priva di interesse e va dichiarata inammissibile
- Se una trasmissione o iscrizione dell'atto ad altro ufficio è dovuta a un disguido della cancelleria e non a colpa della parte, la declaratoria di inammissibilità non dovrebbe comportare condanna alle spese né sanzioni
- In presenza di incompetenza funzionale dell'organo che ha deciso, il rimedio corretto resta il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del GIP, ma resta comunque necessario il requisito dell'interesse concreto per l'ammissibilità
- Quando si chiede la revoca di misure di prevenzione o misure atipiche legate a manifestazioni sportive, è opportuno rivolgersi direttamente al GIP competente per evitare problemi di competenza e di inammissibilità
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