Cassazione Civile, Ordinanza n. 36628/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero contabile)
La controversia
La controversia origina da un giudizio di responsabilità erariale promosso dalla Procura regionale contabile nei confronti di più soggetti apicali e di controllo di una società in house interamente partecipata da un comune, per l’aumento del monte ore settimanale dei dipendenti da 30 a 33 disposto nel 2013 e applicato fino alla stipula del nuovo contratto di servizio nel 2016. Il ricorrente, già presidente della società, aveva firmato l’accordo sindacale e concorso all’approvazione dell’aumento; la Corte dei conti ha poi ritenuto che tale scelta avesse causato un danno erariale, ridotto in appello per la parte riconducibile a prestazioni effettivamente non eseguite. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) nullità/difetto di giurisdizione per asserita illegittima composizione del collegio della Corte dei conti, poiché un magistrato del collegio era passato da poco dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti; 2) richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 10 r.d. 1214/1934 per mancanza di un periodo di "decantazione"; 3) difetto di giurisdizione contabile per essere la vicenda, a suo dire, devoluta al giudice ordinario ex art. 12 d.lgs. 175/2016, anche perché era stato introdotto un parallelo giudizio civile dinanzi al Tribunale delle imprese; 4) richiesta di questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 d.lgs. 175/2016 e di altre norme codicistiche, per la supposta estensione illegittima della giurisdizione contabile e per il rischio di duplicazione sanzionatoria. Il ricorrente ha anche insistito sulla violazione dei parametri costituzionali e convenzionali in punto di imparzialità del giudice e ne bis in idem.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura sulla partecipazione al collegio di un magistrato proveniente dalla procura riguardasse, al più, una questione di astensione/ricusazione e quindi una violazione processuale interna, non deducibile come motivo inerente alla giurisdizione. Ha inoltre escluso che la mancanza di un periodo di "decantazione" per il magistrato contabile integri un vizio di costituzione dell’organo giudicante idoneo a trasformarsi in difetto di giurisdizione. Quanto ai motivi sulla giurisdizione contabile per le società in house, la Corte ha ribadito che, in presenza dei requisiti dell’in house providing, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti per il danno arrecato al patrimonio della società; inoltre, la coesistenza di azione contabile e azione civile ordinaria è ammissibile, perché i due rimedi sono autonomi e diversi per funzione, e l’eventuale interferenza attiene alla proponibilità dell’azione, non alla giurisdizione. Di conseguenza, è stata ritenuta irrilevante anche la questione di legittimità costituzionale subordinata. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente; la Corte ha escluso che i dedotti vizi di imparzialità del collegio integrassero un difetto di giurisdizione
art. 6 CEDU
richiamato a sostegno della censura di imparzialità, ma ritenuto non decisivo ai fini del sindacato sulle sentenze della Corte dei conti
la Corte lo ha letto in continuità con la giurisprudenza che riconosce la giurisdizione contabile per il danno erariale nelle società in house e l’autonomia rispetto all’azione civile ordinaria
richiamato nella questione di costituzionalità; la Corte non ha affrontato il merito per difetto di rilevanza
richiamato nella questione di costituzionalità; non ritenuto rilevante nel giudizio di legittimità
richiamato nella questione di costituzionalità; la Corte ha escluso la rilevanza della censura
richiamato nella questione di costituzionalità; non esaminato nel merito
artt. 7 e 10 r.d. 1214/1934
richiamati per la pretesa necessità di un periodo di decantazione; la Corte ha escluso la loro idoneità a fondare un vizio di giurisdizione
artt. 21 e 22 del codice di giustizia contabile
richiamati come disciplina dell’astensione e ricusazione, ritenuta il corretto rimedio per le doglianze del ricorrente
richiamati per effetto del rinvio del codice di giustizia contabile in tema di astensione e ricusazione
richiamato quale base del ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione; la Corte ne ha delimitato l’ambito ai soli limiti esterni della giurisdizione
art. 13 d.P.R. 3/2002
richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato, come modificato dalla L. 228/2012
richiamato quale norma che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. 115/2002 sul contributo unificato
richiamato dalla Corte come ulteriore base normativa del ricorso per cassazione avverso le sentenze contabili
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro le sentenze della Corte dei conti sono deducibili solo i motivi inerenti alla giurisdizione, cioè i vizi che attengono ai limiti esterni della funzione giurisdizionale; restano fuori dal sindacato della Cassazione le violazioni di norme processuali o gli errori in iudicando/in procedendo.
- La partecipazione al collegio giudicante di un magistrato che avrebbe dovuto astenersi non integra di per sé difetto di giurisdizione: il rimedio è quello dell’astensione o ricusazione, salvo ipotesi eccezionali di alterazione strutturale dell’organo giudicante per vizi di numero o di qualità dei suoi membri.
- La mancanza di un periodo di "decantazione" per il magistrato contabile che passa dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti non determina, di regola, un vizio di costituzione del giudice tale da trasformarsi in difetto di giurisdizione.
- In materia di società a partecipazione pubblica qualificabili come in house, la Corte dei conti conserva giurisdizione sull’azione per danno erariale cagionato da amministratori e dipendenti, quando ricorrano i requisiti dell’in house providing al momento dei fatti.
- L’azione di responsabilità contabile per danno erariale e l’azione civile ordinaria di responsabilità sono autonome e possono coesistere anche rispetto ai medesimi fatti materiali; l’eventuale interferenza tra i due giudizi pone un problema di proponibilità dell’azione, non di giurisdizione.
- Il rischio di duplicazione del risarcimento non elimina la giurisdizione contabile: opera, semmai, sul piano dell’effettiva quantificazione e dell’eventuale prevenzione di duplicazioni satisfattive, secondo l’autonomia dei rimedi processuali.
- Le questioni di legittimità costituzionale che presuppongono un difetto di giurisdizione o che non sono rilevanti ai fini della decisione devono essere dichiarate inammissibili nel giudizio di legittimità.
- rami
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