Cassazione Civile, Ordinanza n. 33283/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un operatore economico stabilito in Austria, titolare di una ditta che commercia materiale elettrico e di telefonia, aveva chiesto il rimborso dell'IVA assolta in Italia per il primo trimestre 2009 ai sensi dell'art. 38-bis.2 del d.P.R. 633/1972. L'Ufficio, dopo aver inizialmente emesso un ordinativo di pagamento, aveva successivamente negato il rimborso sostenendo che il soggetto non residente avesse effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia e che, in ogni caso, non avesse effettuato la preventiva identificazione/comunicazione prevista dall'art. 35-ter del d.P.R. 633/1972. Il contribuente aveva impugnato il diniego e aveva ottenuto accoglimento in appello. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 38-bis.2 del d.P.R. 633/1972, in combinato con gli artt. 41 del d.l. 331/1993 e 35-ter del d.P.R. 633/1972, assumendo che, in mancanza della preventiva dichiarazione di identificazione, l'acquisto non potesse essere qualificato come acquisto intracomunitario di beni e, quindi, non potesse beneficiare del rimborso IVA richiesto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione della CTR che aveva riconosciuto il diritto al rimborso. Ha affermato che la tardiva identificazione diretta ha natura meramente formale e non preclude il rimborso quando i requisiti sostanziali risultino accertati, non emergano profili fraudolenti o abusivi e l'Amministrazione sia comunque posta in condizione di verificare la spettanza del beneficio. Poiché nel caso concreto era pacifico che l'impresa non residente non avesse stabile organizzazione in Italia, non avesse effettuato operazioni attive e non fossero state contestate la realtà delle operazioni né ragioni ostative specifiche, il ricorso è stato rigettato. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione dell'intimato.
Norme richiamate
art. 38-bis.2 d.P.R. n. 633/1972
Il rimborso IVA può essere riconosciuto anche quando l'identificazione diretta sia avvenuta dopo l'operazione, se i presupposti sostanziali sono presenti e non vi sono finalità fraudolente o abusive.
art. 35-ter d.P.R. n. 633/1972
L'obbligo di anticipata identificazione ha natura formale e serve a favorire il controllo dell'autorità; la sua inosservanza non è, di per sé, ostativa al rimborso.
art. 17, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato in relazione all'identificazione del soggetto non residente ai fini IVA e al valore meramente formale dell'adempimento omesso.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione dell'operazione e la spettanza del rimborso, ma non ritenuto decisivo ai fini del rigetto del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento della censura per violazione di legge dedotta nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- In materia di IVA, la mancata osservanza di un adempimento formale di identificazione preventiva del soggetto non residente non esclude automaticamente il diritto al rimborso, se i requisiti sostanziali dell'operazione risultano provati.
- Gli obblighi formali possono essere sanati o valutati in concreto quando l'Amministrazione sia comunque in grado di verificare la spettanza del rimborso e non emerga alcuna finalità fraudolenta o abusiva.
- Il principio di neutralità dell'IVA impedisce di negare il beneficio fiscale per il solo mancato rispetto di formalità, in assenza di contestazioni sulla reale esistenza delle operazioni e sui presupposti sostanziali del diritto.
- Il diritto al rimborso dell'IVA non può essere negato sulla sola base del ritardo nell'identificazione diretta del soggetto passivo, se tale identificazione interviene entro un termine ragionevole e non compromette le verifiche dell'ufficio.
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