Cassazione Penale, Sentenza n. 00160/2026 del 05/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi deducono vizio di motivazione della sentenza di appello di Perugia. Urso: mancata, contraddittoria e illogica valutazione della destinazione dello stupefacente allo spaccio; secondo la difesa la Corte ha ignorato o sminuito elementi a favore dell'uso personale (condizione di assuntrice, spontanea consegna, assenza di indici di spaccio, disponibilità economiche) e avrebbe fondato la condanna su elementi neutri, argomentazioni illogiche o apodittiche. Berrettoni: violazione di legge e illogicità della motivazione circa il suo concorso; la Corte non ha adeguatamente motivato perché lo stupefacente, pur rinvenuto nella casa della Urso e riconosciuto come suo dalla stessa, sia da ritenersi anche in comproprietà o nella disponibilità dell'imputato, né ha spiegato il contributo materiale o morale che configurerebbe il concorso rispetto a mera connivenza.
La decisione
Il ricorso di Urso è stato rigettato: la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello di Perugia, nel giudizio di rinvio, ha adeguatamente seguito le indicazioni della sentenza di annullamento e ha motivato la destinazione allo spaccio sulla base di plurimi elementi (quantitativo = oltre 36 g pari a 139 dosi, elevato grado di purezza 84,4%, modalità di occultamento in unico involucro avvolto con nastro, assenza di prova documentale di abituale consumo), ritenendo neutro l'elemento delle disponibilità economiche. Il ricorso di Berrettoni è stato invece accolto: la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente a lui e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Firenze, rilevando che la motivazione della Corte di Perugia era carente e contraddittoria circa la natura della frequentazione dell'abitazione, l'accertamento della comproprietà/compartecipazione dello stupefacente e l'assenza di spiegazione sul contributo concreto di Berrettoni (distinguendo tra consapevolezza/connivenza e concorso punibile). Sulle spese: Urso condannata al pagamento delle spese processuali; per Berrettoni annullamento e rinvio (decisione di merito impregiudicata).
Norme richiamate
Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato; la Corte applica il principio che il concorso richiede un apporto consapevole, materiale o morale, e non si identifica con mera connivenza
DPR 309/1990, art. 73, comma 1
Norma penale speciale sulle sostanze stupefacenti; la condanna riguarda la illecita detenzione di cocaina a fini di spaccio e la valutazione della destinazione allo spaccio rispetto all'uso personale
codice di procedura penale, art. 606, lett. e)
Fondamento della censura in Cassazione per 'mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione' nelle decisioni di merito; la Corte ricorda che il sindacato in legittimità è limitato a questi profili
disp. att. cod. proc. pen., art. 173
Limiti alla formulazione dei motivi di ricorso in Cassazione (necessità di enunciare i motivi nei limiti strettamente necessari alla motivazione)
Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018 (Gjoka) - giurisprudenza citata
Principio secondo cui, in materia di stupefacenti, la valutazione della destinazione (uso personale vs spaccio) è rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione
Sez. 3, n. 544 del 12/12/2024 (Giaquinto) - giurisprudenza citata
Distinzione giurisprudenziale tra concorso nella detenzione e mera connivenza: il concorso richiede un apporto consapevole, positivo, materiale o morale, mentre la semplice consapevolezza della presenza non è sufficiente a integrare il reato
Massime di principio
- La destinazione dello stupefacente allo spaccio si valuta considerando congiuntamente parametri oggettivi e soggettivi: quantitativo (numero e peso delle dosi), grado di purezza, modalità e tipo di confezionamento/occultamento, presenza di strumenti tipici (bilancino, materiale per il confezionamento), condizioni economiche e documentazione di consumo abituale.
- In cassazione il sindacato sulla valutazione delle prove è limitato alla verifica di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: il giudice di rinvio deve però fornire una motivazione rafforzata quando si discosta dalla decisione di primo grado, confrontandosi esplicitamente con gli elementi critici indicati dalla pronuncia rescindente.
- La semplice consapevolezza della presenza di stupefacente in un'abitazione (anche se frequentata assiduamente) non basta a configurare il concorso: è necessario provare un apporto positivo, materiale o morale, idoneo a favorire o garantire la detenzione illecita, non una mera accettazione del rischio o una semplice connivenza.
- Elementi a favore dell'uso personale (spontanea consegna, documentazione comprovante uso abituale, quantitativi molto esigui, assenza di strumenti di pesatura/confezionamento) possono contrastare l'ipotesi di spaccio; tuttavia singoli fattori neutri (es. comportamento sospetto) hanno scarso valore probatorio se non collegati ad altri indici concreti.
- Se la sentenza di merito non chiarisce aspetti essenziali sollevati in appello (es. natura della frequentazione dell'abitazione, attribuzione di proprietà della sostanza, modalità del contributo del coimputato), la Cassazione è propensa ad annullare con rinvio per consentire al giudice di merito di motivare compiutamente.
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