Cassazione Penale, Sentenza n. 3109/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna confermata dalla Corte d'appello di Bari per più capi di imputazione (tra cui estorsione, rapina, lesioni e detenzione/porto di arma). Il ricorrente deduceva varie censure: vizi di competenza e trasmissione degli atti (art. 33-quinquies/33-septies c.p.p.), mancata contestazione formale dell'aggravante per uso di arma, vizio di motivazione relativamente all'attendibilità della persona offesa e dei testi, omissione di rinnovazione istruttoria, erronea qualificazione giuridica dei fatti (es. esercizio arbitrario delle ragioni vs estorsione), illegale detenzione di arma ai sensi degli artt. 2, 4 e 7 della L. n. 895/1967, vizi nella dosimetria e nelle maggiorazioni per continuazione, mancato riconoscimento/operatività delle circostanze attenuanti e contestazione della prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei motivi per interruzione della catena devolutiva, genericità o perché attengono a valutazioni di merito riservate al giudice di appello. Tuttavia ha ritenuto fondato il motivo relativo alla contestata illegale detenzione di arma (relativa agli artt. 2, 4 e 7 L. n. 895/1967), per omissione motivazionale circa la riferibilità dell'arma al ricorrente. In conseguenza ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa a tale contestazione ed ha eliminato la pena in continuazione corrispondente (indicata nella misura di mesi cinque di reclusione e euro 100,00 di multa ai sensi dell'art. 620, lett. i) c.p.p.). Per il resto la sentenza di merito è stata confermata e il ricorso è stato dichiarato inammissibile o infondato sulle altre censure.
Norme richiamate
art. 33-quinquies cod. proc. pen.
Disciplina i termini per eccepire l'incompetenza del giudice monocratico; la Corte rileva che l'eccezione deve essere sollevata tempestivamente a pena di decadenza e che, in mancanza, la trasmissione orizzontale non invalida il prosieguo del procedimento.
art. 33-septies cod. proc. pen.
Regola la trasmissione orizzontale degli atti al Tribunale in composizione collegiale e l'assenza di automatica incompatibilità del giudice che aveva disposto la trasmissione; la Corte ritiene corretta l'applicazione quando non sia stata tempestivamente incardinata l'eccezione.
Norma sull'astensione del giudice; la Corte esclude che, nelle circostanze di cui al caso, sussistesse un obbligo di astensione per 'ragioni di convenienza' rilevate dal ricorrente.
Regola la modifica dell'imputazione nel corso del dibattimento; la Corte osserva che l'aggravante dell'uso di arma risultava comunque contestata in fatto e non ha subito pregiudizio il contraddittorio.
art. 2, art. 4, art. 7, L. n. 895/1967
Norme penali sulla detenzione e porto di armi; la Corte rileva carenza motivazionale della sentenza di merito circa la determinazione dell'illegale detenzione e, per tale ragione, annulla la pronuncia relativa a detta fattispecie.
Norma sulla circostanza che può portare a riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni; è richiamata tra le censure (riqualificazione del capo b)) ma la Corte la dichiara inammissibile per mancata deduzione in appello.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Parametro sul vizio di motivazione manifestamente illogica; la Corte ricorda che il ricorso deve indicare una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica e non una mera diversa valutazione del merito.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Limita i temi che possono essere dedotti in cassazione rispetto a quanto devoluto al giudice d'appello; la Corte applica tale principio per dichiarare inammissibili diverse censure non proposte in appello.
Criteri di determinazione della pena; richiamato per confermare che il giudice di merito ha adeguatamente motivato la dosimetria generale.
Norma sulla prescrizione; la Corte osserva che la dichiarazione della prescrizione in cassazione dipende dall'ammissibilità del ricorso e dal principio della formazione progressiva del giudicato, per cui non può essere dichiarata quando il capo è già divenuto irrevocabile.
art. 620, lett. i) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, nel caso di annullamento parziale senza rinvio, di eliminare le pene accessorie o in continuazione: applicata per eliminare la pena in continuazione relativa alla detenzione illegale dell'arma (mesi 5 e euro 100).
Tratta delle cause di non punibilità; la Corte ricorda che l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce la rilevazione ex officio di cause di non punibilità.
Massime di principio
- Le questioni di competenza e trasmissione degli atti (trasmissione orizzontale) devono essere tempestivamente eccepite o saranno precluse in sede di cassazione: non sollevare l'eccezione in primo grado o in appello può rendere il motivo inammissibile.
- Le censure che implichino una rivalutazione del materiale probatorio o della scelta valutativa del giudice del merito sono in genere inammissibili in cassazione salvo che non evidenzino una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.
- Una aggravante non formalmente specificata può essere comunque ritenuta valida se risulta contestata 'in fatto' e la difesa ha avuto pieno contraddittorio sull'elemento aggravante; se però manca motivazione su un elemento essenziale (es. riferibilità dell'arma) la cassazione può annullare quella parte della decisione.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio parti della sentenza e, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., eliminare le pene in continuazione corrispondenti qualora il vizio sia circoscritto e non richieda un nuovo accertamento di merito.
- La prescrizione non può essere dichiarata in cassazione per reati per i quali sia già intervenuto giudicato di responsabilità o quando i motivi che la sollevano siano inammissibili: l'iter processuale valido è condizione per rilevare cause di non punibilità.
- Le doglianze procedurali non sollevate tempestivamente (in primo grado o in appello) sono soggette a decadenza e non possono essere insertite in cassazione a meno che non siano rilevabili d'ufficio.
- Se si contesta la qualificazione giuridica del fatto (es. estorsione vs esercizio arbitrario delle proprie ragioni), è necessario proporre e motivare tale censura già in appello; in cassazione tale tema è spesso inammissibile per interruzione della catena devolutiva.
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