Cassazione Civile, Ordinanza n. 09868/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, emesso nei confronti di un esercizio di ristorazione sulla base di processo verbale di constatazione, con recupero a tassazione di maggior reddito d'impresa ai fini delle imposte dirette e indirette, oltre interessi e sanzioni. La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva accolto l'appello annullando integralmente l'atto. La CTR aveva ritenuto illegittima la metodologia accertativa perché fondata su una serie di presunzioni ritenute a cascata: consumo di farina, numero di piadine prodotte, numero di clienti serviti, prezzo medio del pasto, nonché aveva considerato non sufficiente il controllo effettuato dall'Ufficio su una parte delle fatture emesse e aveva ritenuto che fosse stato violato il divieto di presunzioni su presunzioni. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 2727 c.c. e dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, sostenendo che non vi fosse doppia presunzione ma solo un ragionamento inferenziale basato su dati certi e su meri calcoli aritmetici; (2) omesso esame di fatti decisivi, deducendo che lo sfrido della farina era stato considerato nella misura del 3% e che il prezzo di euro 12,72 era un prezzo medio, non un prezzo di pasto completo; (3) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe rilevato d'ufficio l'inadeguatezza del numero di fatture riscontrate, senza una specifica censura della contribuente; (4) nullità per violazione degli artt. 2 e 35, comma 3, d.lgs. 546/1992 e degli artt. 112 e 277 c.p.c., perché la CTR, anziché limitarsi ad annullare l'atto, avrebbe dovuto rideterminare i ricavi applicando i parametri ritenuti corretti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, secondo e terzo motivo del ricorso, assorbendo il quarto. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Suprema Corte ha ritenuto legittimo, in linea di principio, l'accertamento analitico-induttivo fondato sul consumo di materie prime nel settore della ristorazione, escludendo che il procedimento seguisse una presunzione vietata di secondo grado: dalla materia prima iniziale si può risalire ai ricavi mediante passaggi di calcolo meramente aritmetici. Ha inoltre rilevato che la CTR aveva erroneamente disconosciuto dati che l'Ufficio aveva invece considerato, come lo sfrido della farina e il prezzo medio delle consumazioni, e aveva superato i limiti delle contestazioni formulate dalla contribuente nel rilevare l'insufficienza del campione di fatture esaminate. Il quarto motivo è rimasto assorbito perché la cassazione con rinvio impone al giudice di merito di riesaminare la controversia.
Norme richiamate
La presunzione è ammissibile quando il fatto noto consente di risalire a quello ignoto secondo un ragionamento ragionevole e verosimile; nel caso di specie, la Corte esclude che il calcolo dei ricavi dalla materia prima integri un divieto di presunzione su presunzione, perché i passaggi successivi sono meri sviluppi matematici.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente l'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando presunzioni gravi, precise e concordanti ne facciano dubitare completezza e fedeltà.
Viene richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione, in particolare per violazione di legge, omesso esame di fatti decisivi e nullità della sentenza.
Il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti delle domande e delle eccezioni delle parti; la CTR è stata censurata per avere considerato d'ufficio un profilo non devoluto.
artt. 2 e 35, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamati dalla ricorrente per sostenere che, ove il giudice tributario ritenga erronei i parametri dell'accertamento, debba procedere a una rideterminazione della pretesa e non limitarsi all'annullamento dell'atto.
Richiamato nel contesto del potere-dovere del giudice di decidere la causa nei limiti del devoluto e secondo la corretta sequenza logico-giuridica della decisione.
Massime di principio
- Nell'accertamento tributario delle imprese di ristorazione è legittimo desumere i ricavi dal consumo di materie prime o di altri elementi normalmente impiegati nel servizio, purché il dato iniziale sia certo e il passaggio ai ricavi avvenga tramite sviluppi logico-matematici e non mediante una seconda presunzione autonoma.
- Il divieto di presunzioni su presunzioni non impedisce che da un fatto noto si derivino ulteriori grandezze attraverso semplici operazioni aritmetiche; ciò che è precluso è l'innesto di un ulteriore fatto ignoto privo di base certa.
- L'accertamento analitico-induttivo è consentito anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti fanno dubitare della sua completezza e attendibilità.
- Nel sindacato sul merito dell'accertamento il giudice non può alterare o ignorare dati istruttori specificamente emergenti dagli atti dell'Ufficio, né attribuire rilievo a profili non devoluti dalla parte appellante, incorrendo altrimenti in ultrapetizione.
- Quando l'Ufficio indica di avere già considerato lo sfrido fisiologico e di avere usato un prezzo medio delle consumazioni, il giudice di merito deve confrontarsi puntualmente con tali risultanze documentali; il loro mancato esame integra vizio di motivazione o errore di fatto rilevante in cassazione.
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