Cassazione Penale, Ordinanza n. 10916/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Ha inoltre affermato che l'inammissibilità impedisce di rilevare la prescrizione del reato. La sentenza di merito che aveva confermato la condanna è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna a nove mesi di reclusione per violazione dell'art. 189, commi 6 e 7, del codice della strada. Ha dedotto: 1) violazione dell'art. 192 c.p.p. per omessa valutazione delle dichiarazioni spontanee rese dagli imputati durante le indagini; 2) vizio di motivazione sulla mancata valutazione della credibilità delle proprie dichiarazioni; 3) vizio di motivazione sulla valutazione delle dichiarazioni rese all'esame; 4) vizio di motivazione sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi riproduttivi di censure già vagliate dai giudici di merito e ha rilevato che la motivazione di appello era congrua sia sull'attendibilità della persona offesa sia sull'inverosimiglianza della ricostruzione alternativa dell'imputato.
Norme richiamate
art. 189, commi 6 e 7, D.Lgs. 285/1992
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non specifica ulteriormente la condotta contestata, ma indica il reato stradale oggetto del giudizio.
Le regole del comma 3 non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, che possono fondare la responsabilità se il giudice ne verifica credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca con adeguata motivazione.
La particolare tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità del fatto, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; il giudice deve motivare sulle modalità della condotta, sul grado di colpevolezza e sull'entità del danno o del pericolo.
È il parametro per la valutazione della tenuità del fatto e del bisogno di pena, con apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Richiamato indirettamente per escludere la possibilità di rilevare d'ufficio la prescrizione dopo la declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire da sole prova della responsabilità penale, purché il giudice ne accerti e motivi attendibilità soggettiva e intrinseca, anche alla luce di elementi di riscontro esterni.
- La censura di motivazione in cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già esaminate in modo non manifestamente illogico dai giudici di merito.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva del caso concreto, con riferimento alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all'offesa arrecata; il sindacato di legittimità è limitato alla presenza di motivazione mancante o manifestamente illogica.
- Una volta dichiarato inammissibile il ricorso, la Corte di cassazione non può rilevare la prescrizione del reato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo che non ricorra assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10819/2026 del 23/03/2026
- ordinanza_penale · 23 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10858/2026 del 23/03/2026
- ordinanza_penale · 23 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10859/2026 del 23/03/2026
- ordinanza_penale · 23 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10860/2026 del 23/03/2026
- ordinanza_penale · 23 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10862/2026 del 23/03/2026
- ordinanza_penale · 23 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10863/2026 del 23/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →