Cassazione Penale, Sentenza n. 26275/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. perché il Giudice dell'udienza preliminare, pur avendo applicato la pena sospesa di sei mesi per il delitto previsto dall'art. 316-ter c.p., non ha disposto la confisca obbligatoria del profitto del reato (o la confisca per equivalente) prevista per quel titolo di reato, con la conseguente illegittimità della pena in base all'art. 448, comma 2-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile e fondato il motivo: la confisca del profitto del reato prevista dall'art. 322-ter c.p. (e dalla disposizione richiamata, art. 11 legge 16 marzo 2006, n. 146) è misura obbligatoria e doveva essere disposta anche nella sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., indipendentemente dall'accordo tra le parti. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla statuizione sulla confisca e rinviata al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia per nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
Disciplina la sentenza di applicazione della pena mediante patteggiamento; la misura della confisca obbligatoria, prevista da legge per taluni reati, deve essere disposta anche nella sentenza di applicazione della pena ai sensi di questa norma.
Prevede la confisca obbligatoria del profitto del reato (o, se non possibile, la confisca per equivalente) per i reati a cui si riferisce, tra cui il delitto contestato; è la norma che impone la misura che il giudice ha omesso.
art. 11, legge 16 marzo 2006, n. 146
Richiamata come fonte normativa che prevede la confisca obbligatoria in relazione a contributi pubblici indebitamente percepiti; la confisca prevista da tale legge è obbligatoria e va disposta anche nel patteggiamento.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Limita l'impugnabilità in cassazione delle sentenze di applicazione della pena alle ipotesi tassative indicate (tra cui l'illegalità della pena), ma la Corte ha ritenuto che quando la misura mancante è obbligatoria per legge, il ricorso per cassazione è ammissibile secondo la disciplina generale.
Richiamato come disciplina generale del ricorso per cassazione quando si tratta di annullare una misura obbligatoria prevista dalla legge, nonostante i limiti dell'art. 448, comma 2-bis.
Massime di principio
- Quando la legge prevede una confisca obbligatoria per un determinato reato, il giudice deve disporla anche nell'ambito di una sentenza di applicazione della pena (patteggiamento), anche se le parti non l'hanno concordata.
- L'omissione di una misura obbligatoria prevista dalla legge rende la pena illegale e può dare luogo ad annullamento parziale della sentenza in Cassazione (anche se l'art. 448, comma 2-bis c.p.p. limita le impugnazioni delle sentenze di patteggiamento).
- La confisca può essere disposta 'per equivalente' quando la confisca diretta del bene profitto non è possibile; il giudice deve valutare e applicare la forma di confisca necessaria a garantire il recupero del profitto illecito.
- In casi analoghi il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione limitatamente all'illegalità della pena per omissione di una misura obbligatoria e ottenere l'annullamento con rinvio soltanto sulla statuizione omessa.
- Per la difesa: nel negoziare un patteggiamento è importante affrontare espressamente la questione delle misure obbligatorie (es. confisca) o, se non condivise, prepararsi alla possibilità che il giudice le imponga comunque in sentenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26198/2024 del 04/07/2024
- Sentenza penale · 4 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26199/2024 del 04/07/2024
- Sentenza penale · 4 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26200/2024 del 04/07/2024
- Sentenza penale · 4 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26201/2024 del 04/07/2024
- Sentenza penale · 4 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26202/2024 del 04/07/2024
- Sentenza penale · 4 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26203/2024 del 04/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →