Cassazione Civile, Sentenza n. 6206/2020 del 05/03/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso tre avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2003, 2004 e 2005, contestando un maggior imponibile sulla base di accertamento sintetico. La Commissione tributaria provinciale di Ravenna aveva respinto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale di Bologna, con sentenza depositata il 29 ottobre 2012, aveva accolto l’appello solo in parte. La CTR aveva ritenuto implicitamente respinta dai giudici di primo grado la contestazione dei presupposti per l’accertamento sintetico, rilevando inoltre che la contribuente non aveva documentato l’effettiva restituzione delle caparre di prenotazione di immobili da parte della Village s.c.a.r.l., né adeguatamente giustificato somme attribuite alla vendita di beni personali o provato che alcuni movimenti bancari fossero riferibili al padre. Con il primo motivo, la contribuente denunciava violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente reputato implicitamente esaminata la doglianza concernente la legittimità dell’accertamento sintetico, nonostante avesse ottemperato agli inviti dell’Ufficio ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973. Con il secondo motivo lamentava insufficiente o contraddittoria motivazione per omessa corretta valutazione della documentazione relativa alle operazioni e alla restituzione delle caparre della Village. Con il terzo motivo denunciava contraddittoria motivazione: la CTR avrebbe riconosciuto che somme transitate sul conto della contribuente erano destinate al padre, ma avrebbe omesso di escludere dalla ripresa a tassazione Euro 10.550 attribuiti a un soggetto indicato come finanziatore.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: benché l’omessa pronuncia sia riconducibile all’art. 360, n. 4, c.p.c. e non al n. 3 invocato, la decisione di primo grado, respingendo nel merito le giustificazioni delle somme movimentate, aveva implicitamente condiviso la legittimità dell’accertamento sintetico; la CTR ha quindi correttamente escluso il vizio di omessa pronuncia. Il secondo motivo è inammissibile: la motivazione della CTR supera il minimo costituzionale e la ricorrente, pur elencando operazioni bancarie, non chiarisce in modo autosufficiente come esse provassero la concreta riferibilità dei movimenti alle prenotazioni immobiliari o alla restituzione delle caparre; inoltre, non dimostra di avere già prospettato nel giudizio di merito le ulteriori argomentazioni introdotte in cassazione. Anche il terzo motivo è inammissibile: l’apparente contraddizione relativa al nominativo indicato dalla ricorrente non è accompagnata da elementi che escludano un mero errore materiale e la somma di Euro 10.500 richiamata dalla sentenza riguardava una restituzione di prestiti alla Muratori s.n.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in Euro 7.300, oltre spese prenotate a debito. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l’eventuale versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte
Non vi è omessa pronuncia quando la soluzione adottata dal giudice implica logicamente il rigetto della domanda o dell’eccezione, anche se manca una specifica statuizione espressa.
Premesso che il vizio di omessa pronuncia rileva ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c. e non del n. 3 richiamato dalla parte
La denuncia di omessa pronuncia va ricondotta al motivo di ricorso per cassazione previsto dall’art. 360, n. 4, c.p.c., e non alla violazione o falsa applicazione di legge.
In primo luogo deve osservarsi che, applicandosi alla fattispecie l’attuale disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la motivazione addotta dalla CTR non viola il “minimo costituzionale” (cfr. Sez. Un. 8053/14 e succ. conf.).
Nel regime applicabile al ricorso, il vizio motivazionale non ricorre se la motivazione della sentenza impugnata rispetta il minimo costituzionale.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32
nel respingere nel merito le giustificazioni addotte dalla ricorrente riguardo alle somme movimentate sul proprio conto corrente (alcune somme sarebbero scaturite dalla vendita di beni personali e, per altre, sarebbe stato il padre a finanziare acquisti immobiliari, facendo transitare somme sui conti della figlia), la CTP ha implicitamente condiviso la legittimità del metodo di accertamento sintetico adoperato dall’Ufficio.
La Corte considera la contestazione dei presupposti dell’accertamento sintetico, formulata in relazione agli inviti dell’Ufficio previsti dall’art. 32, implicitamente respinta quando il giudice di merito rigetta le giustificazioni delle movimentazioni finanziarie sulla premessa logica della legittimità di quel metodo.
Qua/ora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione
Chi denuncia in cassazione l’omessa valutazione di documenti deve riprodurne il contenuto rilevante e specificare gli argomenti o le richieste già formulati nel merito; la sola produzione documentale non impone al giudice di esaminarla.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti provessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione, pur senza una statuizione espressa, comporta logicamente il rigetto della domanda o dell’eccezione, perché incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.
- Il vizio di omessa pronuncia deve essere denunciato in cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., non come violazione o falsa applicazione di legge ai sensi del n. 3.
- Chi denuncia in cassazione l’omessa valutazione di documenti deve riprodurne il contenuto integrale o la parte significativa e indicare gli argomenti, le deduzioni o le istanze con cui ne aveva illustrato la rilevanza nel giudizio di merito; la mera produzione documentale non basta.
- Non è ammissibile fondare la censura di legittimità su una ricostruzione probatoria nuova, se il ricorrente non dimostra di aver già sottoposto al giudice di merito le argomentazioni che dovrebbero attribuire significato ai documenti.
- Nel regime dell’art. 360, n. 5, c.p.c. applicato dalla decisione, il vizio motivazionale non sussiste quando la motivazione della sentenza impugnata supera il minimo costituzionale.
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