Cassazione Civile, Ordinanza n. 03997/2025 del 17/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
La lite trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a contributi consortili richiesti per più annualità da un consorzio di bonifica. Il contribuente aveva ottenuto l’annullamento della cartella in primo grado e il rigetto dell’appello del consorzio in CTR. Il consorzio ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità/inesistenza della motivazione della sentenza d’appello, ritenuta meramente apparente e per relationem alla decisione di primo grado; 2) violazione della disciplina regionale e del r.d. n. 215/1933, per avere la CTR ritenuto illegittima la coincidenza tra perimetro di contribuenza e comprensorio consortile; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. e delle regole sull’onere della prova nella materia dei contributi di bonifica, per avere posto a carico del consorzio la prova del beneficio nonostante piano di classifica e perimetro di contribuenza già approvati; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione, avendo i giudici di merito escluso la presunzione di debenza del contributo senza specifica contestazione del piano di classifica; 5) omesso esame di fatti decisivi, in particolare del piano di classifica e della relazione tecnica prodotti, nonché della circostanza che i contributi riguardavano opere idrauliche di terza categoria, per le quali il beneficio sarebbe intrinseco.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo, ritenendo assorbiti il quarto e il quinto. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse apparente, poiché non aveva svolto un autonomo percorso argomentativo ma si era limitata a ripetere le conclusioni del primo giudice; ha inoltre affermato che non è illegittima, in sé, la coincidenza tra perimetro di contribuenza e comprensorio consortile, quando il perimetro non superi i confini del comprensorio e il beneficio sia stato accertato nel piano di classifica; ha infine ribadito che, per opere di difesa idraulica del territorio, il beneficio è intrinseco alle opere stesse pur restando specifico. La Corte di rinvio dovrà riesaminare la controversia applicando tali principi.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
la motivazione della sentenza tributaria deve essere effettiva e non solo apparente
la sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il percorso decisorio
richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza
art. 3 r.d. n. 215/1933
richiamato dalla ricorrente nella disciplina dei consorzi di bonifica e dei contributi consortili
art. 17 r.d. n. 215/1933
richiamato dalla ricorrente nella disciplina dei contributi consortili
art. 15, comma 2, l.r. Toscana n. 34/1994
nell'ambito del comprensorio consortile
consente di delimitare il perimetro di contribuenza entro il comprensorio; non impone la non coincidenza tra i due ambiti
art. 16 l.r. Toscana n. 34/1994
richiamato dalla ricorrente nella disciplina regionale dei consorzi di bonifica
la Corte esclude che la mera approvazione del piano di classifica trasferisca automaticamente sul consorzio un onere probatorio incompatibile con i presupposti di legge; la prova va valutata alla luce del comprensorio e del beneficio
richiamato per il vizio di ultrapetizione dedotto, ma il relativo motivo è rimasto assorbito
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione deve superare la soglia minima costituzionalmente richiesta
art. 11 r.d. n. 215/1933
evocato per affermare la progressività nella determinazione dell’area di debenza e della platea dei contribuenti
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è apparente quando, pur esistendo materialmente, non consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e si risolve in affermazioni apodittiche o in un mero rinvio alla decisione di primo grado.
- In materia di contributi consortili di bonifica, la coincidenza tra perimetro di contribuenza e comprensorio consortile non è di per sé illegittima, purché il perimetro non superi il comprensorio e il beneficio fondiario sia stato individuato secondo la disciplina applicabile.
- Ai fini dell’obbligo contributivo dei consorzi di bonifica, i presupposti vanno verificati in relazione alla ricomprensione dell’immobile nel comprensorio e all’esistenza di un beneficio diretto o comunque specifico, non essendo decisivo, da solo, il dato formale della distinta adozione di piano di classifica e perimetro di contribuenza.
- Quando si tratta di opere di difesa idraulica del territorio, il beneficio per i fondi protetti può considerarsi intrinseco alle opere stesse, pur rimanendo specifico, poiché il maggior valore degli immobili deriva direttamente dalla protezione assicurata dalle opere.
- Il giudice di merito deve confrontarsi con le contestazioni e con gli elementi tecnici prodotti dalle parti; l’omissione di tale esame può integrare motivazione apparente o vizio di omesso esame, a seconda della struttura della decisione.
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