Sentenza del 12/03/2025 n. 6618 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto il 19 gennaio 2021 il rimborso di 287.963,53 euro di IRBA versata per gli anni 2015-2019. Dopo il silenzio sull’istanza, la CTP di Napoli aveva dichiarato tardima la domanda per il 2015-2018 e respinto quella relativa al 2019. In appello la società aveva contestato la decadenza per il 2018 e sostenuto, per il 2018 e il 2019, l’incompatibilità dell’IRBA con il diritto dell’Unione. La CGT di secondo grado della Campania aveva accolto l’appello e disposto il rimborso per entrambe le annualità. La Regione ha proposto due motivi di ricorso: con il primo ha dedotto che la società non aveva provato di aver sopportato effettivamente il costo dell’imposta, dato che l’onere economico poteva essere stato trasferito ai consumatori; con il secondo ha contestato l’incompatibilità dell’IRBA con la direttiva 2008/118/CE. La Cassazione ha esaminato preliminarmente la legittimazione passiva, rilevando che la gestione normativa e amministrativa del tributo spettava allo Stato e all’Agenzia delle Dogane, mentre le Regioni svolgevano un ruolo sostanzialmente di tesoreria.
La decisione
La Cassazione ha rigettato la richiesta della Regione di rinviare l’udienza, poiché il giudizio relativo al rinvio pregiudiziale invocato era trattato nella stessa udienza. Ha cassato senza rinvio la sentenza d’appello e dichiarato inammissibile il ricorso originario della società, non perché l’IRBA fosse compatibile con il diritto UE, ma perché la legittimazione passiva esclusiva per la domanda di rimborso spettava all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non alla Regione Campania. È rimasta impregiudicata la possibilità per la società di agire contro l’Agenzia. Le questioni relative alla prova dell’effettiva traslazione economica e alla compatibilità dell’imposta sono state superate dalla decisione sulla legittimazione passiva. Spese di tutti i gradi compensate integralmente, in ragione dell’evoluzione normativa e interpretativa e della complessità della materia.
Norme richiamate
Art. 1, paragrafo 2, direttiva 2008/118/CE
Ai sensi di detta disposizione, che sostanzialmente riproduce le previgenti disposizioni di cui all'art. 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 (cfr. CGUE, 9 novembre 2021, causa C-255/20, punto 27; CGUE, 5 marzo 2015, causa C-553/13, punto 34), gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette a condizione che dette imposte rispondano a finalità specifiche e che siano conformi alle norme fiscali dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'imposta sul valore aggiunto sia per la determinazione della base imponibile sia per il calcolo, l'esigibilità ed il controllo.
Le condizioni per applicare imposte indirette aggiuntive ai prodotti sottoposti ad accisa sono cumulative: occorrono una finalità specifica, non meramente di bilancio, e il rispetto delle regole UE applicabili in materia di accise o IVA. L’IRBA campana non soddisfaceva il requisito della finalità specifica; tuttavia, tale conclusione non ha determinato il rimborso nel presente giudizio, perché la domanda era stata proposta contro il soggetto privo di legittimazione passiva.
Art. 3, comma 13, legge 28 dicembre 1995, n. 549
Sul piano giuridico, l'affermazione della legittimazione passiva dell'Agenzia delle Dogane, in ragione della natura erariale di prelievi normati dal legislatore statale al fine di sostituire le fonti di finanziamento degli enti periferici, tiene specificamente conto del dato normativo (art. 3, comma 13, della legge n. 549 del 1995, che stabilisce che "gli uffici tecnici di finanza effettuano l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla base di dichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite dal Ministero delle finanze, dai soggetti obbligati al versamento dell'imposta, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, e trasmettono alle regioni i dati relativi alla quantità di benzina erogata nei rispettivi territori e che per la riscossione coattiva, gli interessi di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dai commi da 12 a 14 del presente articolo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di accisa sugli oli minerali, comprese quelle per la individuazione dell'organo amministrativo competente; inoltre, le regioni devono segnalare eventuali infrazioni o irregolarità all'organo competente per l'accertamento").
La disciplina attribuisce agli uffici finanziari statali le funzioni di accertamento e liquidazione e richiama, per il contenzioso e gli aspetti non regolati, le norme sulle accise, incluse quelle che individuano l’organo amministrativo competente. La Corte ne ricava la legittimazione passiva esclusiva dell’Agenzia delle Dogane per le domande di rimborso IRBA.
Art. 29, comma 2, legge 29 dicembre 1990, n. 428
Il conseguente corollario è che l'IRBA è un tributo regionale proprio derivato, in quanto colpisce la vendita della benzina per autotrazione in base alla quantità, e non al valore, e diviene esigibile nel momento e nel luogo in cui avviene l'immissione al consumo del prodotto energetico; dunque, l'imposta è dovuta al momento della fornitura della benzina al consumatore finale e il fornitore, "in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge n. 428 del 1990".
La richiesta di rimborso per pagamento indebito dell’IRBA compete al fornitore obbligato al versamento, ma va rivolta all’Amministrazione finanziaria competente, identificata dalla decisione nell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il rimborso non può essere ottenuto in un giudizio promosso soltanto contro la Regione.
Art. 1, comma 628, legge 30 dicembre 2020, n. 178
L'IRBA è stata soppressa tanto dal legislatore nazionale, che, con l'art. 1, comma 628, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), ha disposto che "l'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, l'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, l'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'articolo 1, commi 670, lettera a), e 671, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recanti disposizioni in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione, sono abrogati. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte".
La soppressione dell’IRBA decorre dal 2021 e la legge fa salva, sul piano interno, l’efficacia delle obbligazioni tributarie già insorte. La Corte chiarisce però che la clausola di salvezza non può mantenere un prelievo incompatibile con il diritto UE; tale principio non modifica l’esito processuale, fondato sul difetto di legittimazione passiva della Regione.
Art. 119, secondo comma, Costituzione
Tale affermazione è ulteriormente avvalorata dalla finalità specifica del prelievo, identificata nello scopo esclusivo di creare "finanza aggiuntiva" alle regioni, che ne giustifica la qualificazione in termini di "mero trasferimento di risorse dallo Stato agli enti territoriali", secondo la previsione di cui all'art. 119, secondo comma, ultima parte, della Costituzione.
La Corte considera l’IRBA un prelievo statale destinato a fornire risorse aggiuntive agli enti territoriali, non un tributo autonomamente gestito dalle Regioni. Questa qualificazione sostiene la conclusione che l’amministrazione competente e legittimata nel procedimento di rimborso è quella statale.
Va rigettata l'istanza di rinvio presentata dalla regione Campania in attesa della decisione sul rinvio pregiudiziale sollevato, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., dalla CGT II del Piemonte, atteso che il relativo ricorso (n. 15074 del 2024 R.G.) viene trattato nella medesima pubblica udienza odierna.
La pendenza di un rinvio pregiudiziale non giustifica automaticamente il rinvio di un altro giudizio: qui l’istanza è stata respinta perché il procedimento pregiudiziale era già calendarizzato nella stessa udienza.
Massime di principio
- Per una domanda di rimborso occorre individuare il soggetto che, secondo la disciplina concreta del tributo, ha competenza sul procedimento e sul contenzioso: il fatto che il gettito sia destinato a una Regione non basta a renderla legittimata passiva.
- Quando un tributo è istituito e disciplinato dallo Stato e l’ente territoriale svolge soltanto un ruolo di incasso o tesoreria, la domanda di rimborso può dover essere proposta contro l’amministrazione statale competente, qui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Una domanda presentata contro il soggetto sbagliato può essere dichiarata inammissibile senza decidere nel merito il diritto al rimborso.
- Un’imposta indiretta aggiuntiva su prodotti già sottoposti ad accisa è compatibile con la direttiva 2008/118/CE solo se persegue una finalità specifica effettiva, distinta dal generico finanziamento del bilancio, e rispetta le regole UE pertinenti. La destinazione a spese pubbliche generali, anche sanitarie, non è sufficiente se manca un collegamento specifico tra gettito e finalità.
- La clausola nazionale che fa salve le obbligazioni tributarie anteriori alla soppressione di un tributo non impedisce al giudice di disapplicarla quando contrasta con una norma UE direttamente rilevante, secondo il principio del primato del diritto dell’Unione.
- Prima di agire per il rimborso, è opportuno verificare sia il soggetto legittimato a presentare l’istanza sia l’amministrazione destinataria e convenuta, oltre agli eventuali termini e requisiti procedurali. In questo caso la decisione non ha risolto nel merito la questione della prova della traslazione del costo sui consumatori.
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