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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17898/2024 del 28/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Una società appaltatrice aveva eseguito lavori per l’ottenimento del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi di un edificio universitario, nell’ambito di un contratto stipulato con la società concessionaria dell’Università. Nel corso dell’esecuzione aveva iscritto cinque riserve, relative a maggiori oneri esecutivi e revisione prezzi, rimaste insoddisfatte. In primo grado il tribunale aveva accolto parzialmente la domanda dell’appaltatrice contro l’Università, ritenuta legittimata passiva, e aveva poi riconosciuto un diritto di rivalsa della stessa Università verso la società concessionaria. In appello, l’Università aveva ottenuto il riconoscimento del proprio difetto di legittimazione passiva e la domanda dell’appaltatrice nei confronti della concessionaria era stata rigettata perché la società attrice, pur vittoriosa in primo grado contro l’Università, non aveva proposto appello incidentale condizionato né aveva specificamente riproposto la domanda nei confronti della concessionaria ai sensi dell’art. 346 c.p.c. Con il ricorso per cassazione l’appaltatrice denunciava: 1) violazione degli artt. 100, 343, 346 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che, essendo vittoriosa in primo grado, doveva limitarsi alla riproposizione delle domande e non era tenuta ad appello incidentale; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la corte d’appello avesse pronunciato ultra o extra petita rigettando una domanda non devoluta; 3) nullità della sentenza per motivazione illogica e contraddittoria, perché la corte d’appello avrebbe affermato il consolidamento del credito e al tempo stesso ritenuto necessaria l’impugnazione incidentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha però corretto la motivazione della sentenza d’appello ex art. 384 c.p.c., chiarendo che, in presenza di cause scindibili e di mancata proposizione di appello incidentale condizionato, non andava dichiarato il rigetto nel merito della domanda dell’appaltatrice contro la concessionaria, bensì il passaggio in giudicato della statuizione di primo grado che aveva respinto quella domanda. La Corte ha escluso la violazione dell’art. 112 c.p.c. e ha ritenuto infondato anche il motivo sulla motivazione, osservando che la corte territoriale aveva esplicitato le ragioni del proprio assunto. Ha inoltre osservato che la specifica riproposizione ex art. 346 c.p.c. non risultava dimostrata nel ricorso e neppure nella comparsa di risposta in appello. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese di legittimità a entrambe le controparti, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l’interesse a impugnare, ma la Corte ha ritenuto che l’interesse all’impugnazione non potesse fondarsi sulla sola correzione della motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte ha escluso che vi sia stata pronuncia ultra o extra petita, poiché l’esito corretto era la declaratoria di giudicato della decisione di primo grado sulla domanda contro la concessionaria.

  • art. 343 c.p.c.

    nei rapporti scindibili, la parte vittoriosa ma parzialmente soccombente deve proporre appello incidentale se vuole ottenere una decisione più favorevole contro la controparte risultata vittoriosa in primo grado.

  • art. 346 c.p.c.

    le domande e le eccezioni non accolte devono essere riproposte in modo specifico; non basta un generico richiamo alle difese di primo grado.

  • art. 2909 c.c.

    evocato dalla ricorrente in tema di giudicato; la Corte ha precisato che il giudicato si era formato nel rapporto tra appaltatrice e concessionaria nel senso del rigetto della domanda di primo grado.

  • art. 336, 2° co., c.p.c.

    l’annullamento del capo di condanna dell’Università si rifletteva sul capo consequenziale di condanna della concessionaria verso l’Università.

  • art. 384, 2° co., c.p.c.

    la Corte ha esercitato il potere di correzione della motivazione, chiarendo la corretta qualificazione dell’esito processuale senza cassare la sentenza, poiché il dispositivo era conforme a diritto.

  • art. 366, 1° co., nn. 4 e 6 c.p.c.

    la Corte ha rilevato il difetto di specificità/autosufficienza del ricorso nella dimostrazione della riproposizione della domanda in appello.

  • art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 115/2002

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, 1° co. bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato quale base del contributo unificato ulteriore in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nei giudizi con cause scindibili, la parte che in primo grado abbia ottenuto un risultato favorevole solo rispetto ad alcuni contraddittori ma sia rimasta soccombente verso altri, se intende ottenere una modifica della decisione in suo favore anche nel rapporto sfavorevole, deve proporre appello incidentale nei termini di legge.
  • La mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. richiede una formulazione specifica delle domande o eccezioni non accolte; un richiamo generico alle difese di primo grado non impedisce la presunzione di rinuncia.
  • Quando il giudice d’appello qualifica erroneamente l’esito come rigetto nel merito, la Cassazione può correggere la motivazione se il dispositivo è comunque conforme a diritto, limitandosi a chiarire che l’effetto corretto è il giudicato della decisione di primo grado.
  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato se il giudice di secondo grado si limita a prendere atto del giudicato formatosi per mancata impugnazione specifica o per omissione della riproposizione della domanda.
  • L’interesse ad impugnare non coincide con il mero interesse a correggere la motivazione della sentenza, ma richiede un concreto pregiudizio sul piano del dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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