Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36456/2024 del 30/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne penali e alcune statuizioni civili: (i) Pavani contesta il riconoscimento del danno morale all'INPS (art.185 c.p. richiamando art.2059 c.c.); (ii) Pavani contesta la mancata qualificazione del rapporto di specialità tra il reato di indebita compensazione (art.10-quater d.lgs.74/2000) e la truffa aggravata (art.640, comma 2, n.1 c.p.); (iii) Pavani deduce l'incidenza della successione temporale delle cariche sul reato (assenza di concorso temporale, reato già consumato prima della sua carica); (iv) Pavani invoca la prescrizione per annualità 2012-2015 delle fattispecie di cui all'art.10-quater per mancata prova del dies a quo (invio modelli F24); (v) Mazzola contesta la carenza di prove sulla sua partecipazione all'associazione (art.416 c.p.) e la misura della pena (art.81 c.p.), deducendo anche che alcune censure di Pavani siano estendibili a lei.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi penali di entrambi i ricorrenti e ha rigettato il ricorso di Pavani negli effetti civili. In dettaglio: (i) sul danno all'INPS la Corte ha ritenuto corretto il ristoro in via equitativa, ritenendo provato un danno funzionale concreto e gravoso rispetto all'attività ordinaria dell'ente; (ii) la censura sulla specialità fra art.10-quater e art.640 è stata dichiarata generica e quindi inammissibile per mancata puntuale dimostrazione della coincidenza fattuale; (iii) la doglianza sulla successione delle cariche/amministratori è inammissibile, poiché Pavani era considerato amministratore di fatto e la decisione di merito ha motivato adeguatamente l'irrilevanza della successione temporale; (iv) la contestazione della prescrizione relativa agli anni 2012-2015 è stata respinta: il dies a quo per il reato di indebita compensazione è il deposito dell'ultimo modello F24, che in alcuni capi risulta del 2017, quindi la prescrizione non è maturata; (v) le doglianze di Mazzola su responsabilità per associazione e sul quantum della pena sono state ritenute infondate: la Corte d'appello ha motivato la prova del ruolo fittizio e del dolo specifico e il calcolo della pena è rimasto nei limiti previsti (aumenti inferiori al triplo). Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 185 cod. pen. e art. 2059 cod. civ.

    Il giudice può riconoscere in favore di un ente pubblico il risarcimento per danno morale/da turbamento funzionale solo se il pregiudizio sia concreto e specifico, cioè eccedente la normale attività istituzionale; nel caso il danno è stato ritenuto provato per l'entità e la complessità delle frodi.

  • art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e art. 640, comma 2, n.1 c.p.

    Esiste, nella giurisprudenza, un rapporto di specialità unilaterale tra l'indebita compensazione (art.10-quater) e la truffa aggravata (art.640, comma 2, n.1), ma l'onere di provare la coincidenza sostanziale e fattuale grava sul ricorrente; in mancanza di specifiche allegazioni probatorie la censura è inammissibile.

  • art. 416 cod. pen.

    La partecipazione ad un'associazione a delinquere può emergere anche dalla 'disponibilità sostanziale' e dall'assunzione formale di ruoli fittizi; il dolo specifico e i contatti con il sodalizio possono essere desunti da ruolo e comportamenti, come ha fatto la Corte d'appello nel caso di Mazzola.

  • art. 17 del d.lgs. 241/1997

    La disciplina della compensazione fiscale è quella di riferimento per l'ipotesi di indebita compensazione (traslata nella fattispecie penale dall'art.10-quater d.lgs.74/2000); il comportamento di porre in compensazione crediti inesistenti integra la fattispecie di indebita compensazione.

  • art. 17, comma 1-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Prevede l'elevazione dei termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli 2-10 del d.lgs. 74/2000 (aumento di un terzo), rilevante per la determinazione del termine prescrizionale del reato relativo all'annualità 2016.

  • art. 161 cod. pen.

    Norma utilizzata per il calcolo degli aumenti applicabili ai fini della determinazione della pena edittale massima (incide anche sul computo della prescrizione quando la durata del massimo edittale viene aumentata).

  • art. 81 cod. pen.

    Limita l'aumento complessivo della pena in caso di concorso di circostanze e reati: il cumulo non può oltrepassare il triplo della violazione più grave; la Corte ha ritenuto che gli aumenti applicati non abbiano ecceduto tale limite.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile ai sensi della cassazione consegue l'onere delle spese e l'obbligo del versamento a favore della Cassa delle ammende, qui fissato in euro 3.000.

Massime di principio

  • Il danno 'da turbamento' subito da un ente pubblico può essere risarcito in sede penale solo se è concreto, specifico e supera la normale attività istituzionale: la mera maggiorazione di oneri ordinari non basta.
  • Il rapporto di specialità tra fattispecie (es. art.10-quater e art.640) è riconosciuto in linea di principio, ma spetta al ricorrente dimostrare con precisione la coincidenza sostanziale e fattuale tra le imputazioni; censure generiche sono inammissibili.
  • Per il reato di indebita compensazione (art.10-quater) il dies a quo della prescrizione è il momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'annualità contestata; senza prova di date anteriori la prescrizione può non essere dichiarata.
  • La qualificazione di 'amministratore di fatto' e la prova di complicità operativa possono fondare la responsabilità per associazione a delinquere anche se la carica formale è stata ricoperta da terzi.
  • Nel calcolo della pena per reati plurimi si deve rispettare il limite del triplo della pena relativa alla violazione più grave; calcoli alternativi difensivi che non considerano la pena base e gli aumenti applicati possono essere ritenuti errati.
  • I ricorsi di cassazione che non svolgono una concreta e circostanziata esposizione delle deduzioni (specifiche indicazioni di fatti, date e corrispondenza numerica) rischiano di essere dichiarati inammissibili per genericità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.