Cassazione Civile, Ordinanza n. 37172/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i primi due. Ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito senza ulteriori accertamenti, ha accolto il ricorso introduttivo del contribuente con annullamento dell'avviso di accertamento. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all'anno 2003, emesso a seguito di verifica effettuata nel 2008 e di processo verbale di constatazione, con recupero dell'IVA detratta e contestazione dell'indebita contabilizzazione di costi fatturati da un fornitore ritenuto inesistente. Sosteneva che l'Ufficio avesse fondato l'accertamento su un processo verbale di constatazione redatto nei confronti del terzo fornitore, estraneo al contribuente e non conosciuto da questi; lamentava inoltre che il verbale non fosse stato allegato all'atto e che la CTR avesse attribuito valore probatorio agli elementi ivi contenuti senza considerare le prove contrarie offerte. Con il terzo motivo deduceva la violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, sostenendo che la CTR avesse erroneamente fatto decorrere il termine di 60 giorni dalla spedizione/notifica dell'avviso anziché dalla sua redazione: poiché il PVC gli era stato consegnato il 26 maggio 2008 e l'avviso risultava redatto il 22 luglio 2008, l'atto era stato emanato prima della scadenza del termine dilatorio. La Corte ha ritenuto fondato tale terzo motivo, assorbendo gli altri.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per contestare il valore attribuito dalla CTR agli elementi contenuti nel processo verbale di constatazione relativo a un terzo; la Corte non fonda però la decisione su tale norma, poiché assorbe la censura.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione e alla formazione dell'avviso di accertamento; la censura resta assorbita dall'accoglimento del terzo motivo.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'omessa allegazione del PVC richiamato per relationem nell'avviso; la relativa doglianza resta assorbita.
Richiamato dal ricorrente sia sulla ripartizione dell'onere probatorio sia nel terzo motivo; la Corte non affronta il tema di merito perché decide sulla violazione del termine dilatorio.
La Corte ribadisce che l'avviso di accertamento sottoscritto/emanato prima della scadenza del termine di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione è nullo, anche se notificato successivamente, poiché il termine tutela il contraddittorio procedimentale nella fase in cui l'atto è ancora in fieri.
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento tributario conseguente a verifica presso il contribuente, l'avviso emesso prima dello spirare del termine di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione è illegittimo e va annullato, a prescindere dal fatto che la notifica sia avvenuta dopo la scadenza del termine.
- Ai fini dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, rileva il momento di formazione/emanazione dell'atto impositivo e non quello della notificazione, poiché il contraddittorio endoprocedimentale deve poter operare quando l'atto è ancora in fase di formazione.
- Quando un motivo di ricorso consente di definire la controversia in senso assorbente, le ulteriori censure restano prive di esame.
- Se la causa è definibile sulla base degli atti già acquisiti, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito, annullando direttamente l'atto impositivo impugnato.
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