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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30557/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. In fatto, la condotta contestata consisteva nello spintonare e strattonare gli operanti per darsi alla fuga e sottrarsi all'identificazione, mentre si trovava a bordo di un mezzo privo di assicurazione. I motivi di ricorso riproponevano censure già esaminate e disattese in appello: si contestava la ricostruzione della condotta, prospettandola come mera sottrazione al controllo e non come resistenza; si lamentava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; si censuravano inoltre la quantificazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Venivano infine dedotte questioni su recidiva e prevalenza delle attenuanti generiche, ma la Corte rilevava che tali ultime doglianze non erano state proposte con l'atto di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero in larga parte meramente riproduttivi di censure già vagliate e correttamente respinte dal giudice di merito, fondato sulla testimonianza dell'agente di polizia e privo di manifeste illogicità. Ha inoltre osservato che alcune doglianze erano di merito e miravano a una lettura alternativa dei fatti non consentita in sede di legittimità, mentre altre erano generiche; le questioni su recidiva e prevalenza delle attenuanti erano poi nuove, perché non dedotte in appello. Ne è seguita l'inammissibilità con le conseguenze di legge ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    la condotta di spintonamento e strattonamento degli operanti, finalizzata alla fuga e a impedire l'identificazione, è stata ritenuta integrare il delitto di resistenza a pubblico ufficiale

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto è stata esclusa anche in considerazione dei reiterati precedenti dell'imputato

  • art. 616 c.p.p.

    dalla dichiarata inammissibilità del ricorso sono derivate le pronunce conseguenti previste dalla norma

  • art. 337 cod. pen.

    richiamo al delitto di resistenza a pubblico ufficiale quale fattispecie integrata dai fatti accertati

  • art. 131-bis cod. pen.

    richiamo alla causa di non punibilità invocata e negata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    richiamo alle conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione logica e giuridicamente corretta.
  • La qualificazione della condotta come resistenza a pubblico ufficiale può fondarsi su atti di violenza o di spinta contro gli operanti finalizzati alla fuga o a sottrarsi all'identificazione, non essendo necessaria una aggressione di particolare intensità.
  • Non è consentito in cassazione proporre una lettura alternativa del fatto quando la censura mira esclusivamente a rivalutare il compendio probatorio e la ricostruzione della vicenda operata dai giudici di merito.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto può essere legittimamente motivato anche valorizzando i precedenti dell'imputato, quale indice ostativo alla valutazione di non punibilità.
  • Le doglianze sulla pena e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche devono essere specifiche; motivi generici o meramente assertivi non sono idonei a scalfire la decisione impugnata.
  • Le questioni non dedotte con l'atto di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilitàResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleParte generaleReati contro la PA
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidiva

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