Cassazione Penale, Sentenza n. 27326/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello per molteplici profili: 1) carenza o vizio di motivazione e mancato riconoscimento della fattispecie attenuata ex art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 (associazione per delitti di lieve entità); 2) contestazione dell'esistenza e delle caratteristiche dell'associazione (pluralità dei canali di approvvigionamento, continuità, predeterminazione dei ruoli); 3) censura del riconoscimento del ruolo apicale a Stefano Fusco; 4) mancata esclusione o vizio di applicazione dell'aggravante del "carattere armato"; 5) contestazione della durata della partecipazione associativa (si chiede che la condotta sia fatta cessare al gennaio 2016 invece che proiettata fino al 2019); 6) doglianze sull'utilizzabilità e sulla motivazione dei decreti di intercettazione; 7) richieste di rinnovazione istruttoria in appello (prove "nuove"); 8) deduzioni di nullità per presunto abuso della tecnica "copia e incolla" nella motivazione; 9) questioni processuali varie (art. 192 c.p.p., ne bis in idem, riconoscimento di attenuanti generiche o della riduzione per collaborazione ex art. 74, comma 7 TU stupefacenti).
La decisione
La Corte di Cassazione, con motivazione estesa, ha in massima parte rigettato o dichiarato inammissibili i ricorsi. In particolare: - Ha ritenuto infondate le censure generiche sulla tecnica del "copia e incolla" nella stesura della motivazione e ha ritenuto legittime, ove adeguatamente argomentate, le motivazioni per relationem; - Ha respinto le censure generiche sull'utilizzo e sulla validità delle intercettazioni e dei relativi decreti quando questi richiamano e integrano le richieste del P.M. e le relazioni di polizia giudiziaria; - Ha confermato in termini sostanziali l'esistenza dell'associazione e la partecipazione degli imputati, nonché l'attribuzione del ruolo apicale a Stefano Fusco; - Ha ritenuto infondate le eccezioni sull'aggravante del carattere armato: una singola arma, nota ai partecipi e concordata per l'uso, è idonea a far sorgere l'aggravante; - Ha escluso l'applicabilità dell'attenuante di cui al comma 6 dell'art. 74 (fatti esclusivamente di lieve entità), ritenendola non configurabile nel caso; - Ha respinto la pretesa riduzione generalizzata per la collaborazione di Merola (art. 74, comma 7), ritenendo il suo apporto limitato e insufficiente a giustificare la diminuzione prevista; - Ha dichiarato inammissibili e condannato alle spese (e, per profili di colpa processuale, alla Cassa delle ammende pari a euro 3.000 ciascuno) i ricorsi di Pasquale Vitolo, di Antonio Merola e di Rita Fusco; - Ha però parzialmente accolto alcune doglianze relative alla determinazione del dies ad quem dell'associazione: la Corte ha annullato la sentenza impugnata, limitatamente alla durata della partecipazione associativa (capo a) oltre il 2016) nei confronti di Michele Fusco, Stefano Fusco, Teresa Vitolo e Antonio Nespoli, e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per un nuovo giudizio esclusivamente su quel punto (con eventuale nuova determinazione del trattamento sanzionatorio). In sintesi: la sentenza di appello è stata confermata nella sostanza quanto a riconoscimento dell'associazione, ruoli, aggravanti e rigetto delle attenuanti generali, ma è stata annullata e rinviata limitatamente alla valutazione della prosecuzione dell'associazione oltre il 2016 per quattro imputati; i rimanenti ricorsi sono stati respinti o dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e, per alcuni, alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico stupefacenti), art. 74, comma 6
L'attenuante per associazione finalizzata a fatti di lieve entità è molto restrittiva: si applica solo quando l'organizzazione avesse programmato esclusivamente fatti di lieve entità e l'attività si sia effettivamente manifestata solo con tali condotte; nel caso concreto la Corte ha ritenuto non configurabile tale attenuante
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico stupefacenti), art. 74, comma 4
L'aggravante del "carattere armato" non richiede pluralità di armi né che l'arma sia funzionalmente collegata allo scopo associativo; è sufficiente che un'arma non di uso personale sia nota ai partecipi e sia potenzialmente utilizzabile per l'attività del sodalizio
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico stupefacenti), art. 74, comma 7
"(l)e pene previste [per il reato associativo] sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti"
La riduzione per collaborazione richiede un apporto effettivo diretto a interrompere o disvelare l'attività complessiva del sodalizio; contributi limitati alla vicenda di una singola condotta-fine non sono sufficienti
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico stupefacenti), art. 73
Riferimento alle condotte-fine (traffico e cessioni); la distinzione tra reati-fine e la dimensione associativa è utile per valutare l'eventuale applicabilità di attenuanti quali il comma 6 dell'art. 74
Codice penale, art. 416-bis (richiamato: art. 416-bis.1, primo comma)
La Corte d'appello aveva escluso l'aggravante mafiosa; la Cassazione conferma che l'aggravante mafiosa richiede requisiti specifici diversi e non era dimostrata nel caso
Codice di procedura penale, art. 192
Le doglianze generiche sull'apprezzamento delle intercettazioni non integrano automaticamente violazione dell'art. 192: è necessario dimostrare omissione motivazionale decisiva; le intercettazioni legalmente autorizzate hanno pieno valore probatorio se adeguatamente motivate
Codice di procedura penale, art. 603
La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale e, nel giudizio abbreviato, subordinata all'assoluta necessità; la Corte ha ritenuto che le richieste di rinnovazione non fossero specifiche né dimostrassero l'assoluta necessità
Codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna del ricorrente alle spese in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; la Corte ha applicato l'art. 616 per le inammissibilità dichiarate
Codice di procedura penale, art. 587, comma 1
Principio estensivo: l'annullamento per motivi non esclusivamente personali giova anche ad altri imputati nella stessa posizione; la Corte lo ha applicato per estendere l'annullamento relativo alla durata dell'associazione ad altri imputati non ricorrenti sul punto
Massime di principio
- Per configurare l'associazione finalizzata al narcotraffico è sufficiente dimostrare una struttura organizzata, anche rudimentale, con ruoli predeterminati, pluralità di canali di approvvigionamento e continuità operativa: il giudice può fondarsi su intercettazioni, perquisizioni e dichiarazioni, salvo travisamento evidente della prova
- Le intercettazioni regolarmente autorizzate e motivate hanno pieno valore probatorio; le censure generiche sul loro uso o sulla motivazione dei decreti autorizzativi sono inefficaci se i decreti richiamano congruamente le richieste del P.M. e le relazioni di polizia giudiziaria
- L'aggravante del "carattere armato" può essere riconosciuta anche per una sola arma quando sia nota ai partecipi e l'uso sia contemplato: non è richiesta la molteplicità delle armi né un collegamento tecnico-funzionale stretto con ogni singola attività di spaccio
- L'attenuante di cui all'art. 74, comma 6, TU stupefacenti è applicabile in via molto restrittiva: occorre prova che l'organizzazione avesse programmato esclusivamente fatti di lieve entità e che tutte le condotte rientrassero in tale previsione
- La riduzione per collaborazione (art. 74, comma 7) esige un contributo effettivo e rilevante alla disarticolazione del sodalizio o all'acquisizione di prove decisive sull'attività complessiva; collaborazioni limitate a singole vicende non bastano
- In caso di contestazione del termine finale dell'associazione (dies ad quem), la Procura ha l'onere di provare la protrazione della condotta e, se sussiste ragionevole dubbio sulla cessazione antecedente, il favor rei opera: il giudice deve esaminare scrupolosamente gli indici temporali di persistenza
- Nel giudizio di appello instaurato dopo rito abbreviato la rinnovazione istruttoria è ammissibile solo in presenza di prove nuove o di assoluta necessità; richieste generiche o esplorative sono destinate al rigetto
- L'omessa replica esplicita ad una memoria difensiva non determina automaticamente nullità: occorre dimostrare che gli argomenti trascurati avrebbero avuto carattere decisivo e avrebbero mutato l'esito del giudizio
- Questioni formali come l'uso di tecniche di redazione (es. "copia e incolla") non inficiano la decisione se la motivazione è complessivamente adeguata, specifica e coerente
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