Cassazione Penale, Ordinanza n. 21467/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, operazione preclusa in cassazione quando la dosimetria non sia frutto di arbitrio o illogicità manifesta. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, ritenuto responsabile in conformi decisioni di merito del reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti in lieve entità, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo limitatamente al trattamento sanzionatorio. Ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla pena concreta, all'aumento per la continuazione e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici, non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata e comunque manifestamente infondati, poiché la Corte territoriale aveva motivato sulla negativa personalità dell'imputato, su un precedente commesso nel quinquennio, sull'entità del fatto e sul numero delle cessioni, nonché sulla congruità dell'aumento per continuazione.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Disposizione incriminatrice posta a base della responsabilità già affermata nei giudizi di merito; la Corte non entra nel merito della sussistenza del reato ma prende atto della condanna per tale fattispecie.
La determinazione della pena nei limiti edittali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Il giudice deve parametrarsi ai criteri di gravità del fatto e personalità dell'imputato nel motivare la quantificazione della pena.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure sulla dosimetria della pena che si risolvano in una richiesta di nuova valutazione del merito, quando la pena sia stata determinata entro i limiti di legge con motivazione non manifestamente illogica o arbitraria.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la quantificazione dell'aumento per continuazione sono insindacabili in cassazione se il giudice di merito ha dato conto, in modo congruo, degli elementi negativi relativi alla personalità dell'imputato e alla gravità concreta del fatto.
- La doglianza è manifestamente infondata quando è generica, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e non articola una critica specifica alle ragioni poste a fondamento della decisione.
- La semplice contestazione dell'entità della pena, senza indicare errori di diritto o vizi logici decisivi, non è sufficiente a fondare un ricorso ammissibile in cassazione.
Come è indicizzato
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