Cassazione Civile, Ordinanza n. 29855/2022 del 12/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta dalla società correntista per ottenere la ripetizione di poste passive ritenute indebitamente percepite dalla banca in un rapporto di conto corrente bancario. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda osservando che mancavano il contratto di conto corrente e una compiuta produzione degli estratti conto relativi all'intero periodo controverso, e che la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. non era stata ritualmente reiterata. Aveva inoltre ritenuto corretto il criterio di imputazione dei versamenti applicato dal consulente, nonché nuova la richiesta di un ulteriore importo. In cassazione la società ha dedotto: (1) violazione dell'art. 2697 c.c. e di varie norme sostanziali e bancarie per avere la Corte territoriale posto a suo carico la prova e la produzione del contratto e degli estratti conto, nonché per avere negato rilievo alla diffida e all'istanza di esibizione; (2) violazione delle medesime norme per avere disatteso la domanda di ricalcolo degli interessi ultralegali e anatocistici per carenza documentale; (3) violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere ritenuto non proponibile in appello l'istanza di esibizione non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni; (4) violazione dell'art. 1194 c.c. per il criterio di imputazione dei versamenti e per la qualificazione delle rimesse come solutorie; (5) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere qualificato come nuova la domanda relativa a un ulteriore importo di euro 16.161,96.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, nelle azioni di ripetizione di indebito relative al conto corrente bancario, l'onere di provare sia i pagamenti eseguiti sia la mancanza di una valida causa debendi grava sull'attore correntista; pertanto spetta a quest'ultimo documentare l'andamento del rapporto mediante contratto ed estratti conto completi. Ha inoltre affermato che la violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo quando il giudice attribuisca l'onere probatorio alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove. Ha dichiarato infondato il terzo motivo perché le istanze istruttorie non reiterate in modo specifico alla precisazione delle conclusioni devono intendersi rinunciate e non sono riproponibili in appello. Ha giudicato inammissibile il quarto motivo, perché la censura sul criterio di imputazione dei versamenti non era adeguatamente argomentata e, comunque, l'erroneità dell'applicazione dell'art. 1194 c.c. doveva essere allegata e provata dall'attore. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo, rilevando correttamente la novità della domanda relativa al maggiore importo e ribadendo che l'interpretazione della domanda spetta al giudice di merito, nei limiti del chiesto e pronunciato. Il ricorso è quindi stato respinto con condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
In tema di ripetizione di indebito, l'attore deve provare il pagamento e la mancanza di una causa giustificativa; la violazione della norma ricorre solo se il giudice ripartisce erroneamente l'onere probatorio tra le parti.
principio della disponibilità delle prove
La violazione della norma non deriva da una mera cattiva valutazione delle risultanze istruttorie, ma solo dall'utilizzo di prove non dedotte o acquisite fuori dai limiti legali.
imputazione del pagamento
L'attore che contesti il criterio di imputazione dei versamenti deve allegare e dimostrare l'erroneità dell'applicazione della norma, specie quando si discuta della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse.
L'istanza di esibizione della documentazione bancaria è proponibile solo se preceduta da una richiesta alla banca rimasta ingiustificatamente inevasa e nei limiti in cui sia stata ritualmente mantenuta nel corso del giudizio.
domande ed eccezioni nuove in appello
Le richieste istruttorie non specificamente reiterate alla precisazione delle conclusioni nel primo grado si intendono rinunciate e non possono essere riproposte in appello.
corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Il giudice di merito può interpretare la domanda secondo il suo contenuto sostanziale, ma non può sostituirle un'azione diversa né pronunciarsi oltre i limiti del chiesto.
D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119, comma 4
diritto del cliente di ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni
Il diritto alla documentazione bancaria può essere fatto valere anche in giudizio tramite istanza ex art. 210 c.p.c., alle condizioni previste da tale norma e previa richiesta alla banca non soddisfatta.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La soccombenza comporta gli effetti processuali previsti in tema di contributo unificato, come richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- Nelle azioni di ripetizione di indebito relative a rapporti di conto corrente bancario, l'attore correntista deve provare il fatto costitutivo della domanda, cioè i pagamenti effettuati e l'assenza di una valida causa debendi, mediante documentazione completa del rapporto.
- La mancata produzione del contratto e degli estratti conto necessari alla ricostruzione integrale del rapporto può impedire l'accoglimento della domanda di ripetizione e di ricalcolo del saldo.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice di merito ha posto l'onere della prova a carico della parte sbagliata; non basta contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice.
- Le richieste istruttorie non reiterate specificamente in sede di precisazione delle conclusioni si considerano rinunciate e non possono essere riproposte per la prima volta in appello.
- In tema di imputazione dei pagamenti nei rapporti di conto corrente, chi contesta il criterio adottato deve allegare e provare gli elementi che rendono errata l'applicazione dell'art. 1194 c.c.
- La domanda giudiziale va interpretata secondo il suo contenuto sostanziale e il comportamento processuale della parte, ma nel rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
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