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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06033/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la Regione ricorrente alla rifusione delle spese in favore della società controricorrente, liquidate in euro 15.000,00 oltre esborsi, spese forfettarie e accessori. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società concessionaria/affidataria del servizio di trasporto pubblico aveva convenuto la Regione per ottenere il pagamento dei conguagli relativi alle annualità 2004-2007. I giudici di merito avevano accolto la domanda, valorizzando una consulenza tecnica d'ufficio che aveva ricostruito i costi effettivi del servizio, i chilometri percorsi e la spettanza di ulteriori somme, ritenendo tardive e in parte inidonee le contestazioni regionali. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 167 c.p.c., sostenendo che la società non avesse provato adeguatamente i fatti costitutivi del credito, in particolare i chilometri percorsi e l'assenza di un limite chilometrico al conguaglio; 2) violazione dell'art. 194 c.p.c., deducendo che il consulente tecnico avrebbe potuto acquisire documenti di pagamento degli acconti senza obiezioni della controparte e che la Corte d'appello avrebbe errato nel non valorizzarli; 3) violazione di norme regionali e del regolamento (CE) n. 1370/2007, contestando sia la mancata considerazione di un tetto chilometrico e la conseguente nullità/indeterminatezza del contratto, sia il modo di calcolare ammortamenti e contributi per i rinnovi contrattuali, che secondo la Regione avrebbero falsato il deficit standard e favorito indebitamente la società.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Il fatto impeditivo del diritto azionato, come l'esistenza di un limite chilometrico al conguaglio, deve essere provato dalla parte che lo allega; la censura non può limitarsi a contestazioni generiche o apodittiche rispetto agli accertamenti di merito.

  • art. 167 c.p.c.

    La non contestazione dei fatti costitutivi, ove ritenuta dal giudice di merito, incide sull'onere di specifica contestazione della parte convenuta; la censura in cassazione è inammissibile se non si confronta con tale ratio decidendi.

  • art. 194 c.p.c.

    Il consulente tecnico d'ufficio può acquisire documenti necessari alle indagini entro i limiti del contraddittorio e delle questioni affidategli; la dedotta violazione è inammissibile se non è spiegata la decisività dei documenti asseritamente non valutati.

  • art. 1284, primo comma, c.c.

    Il maggior danno è stato riconosciuto in via presuntiva mediante la differenza tra rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato a breve termine e tasso legale dalla mora.

  • art. 56 l.r. Abruzzo n. 62 del 1983

    Invocata dalla Regione per sostenere limiti al meccanismo di compensazione/conguaglio, ma la censura è stata ritenuta generica e non autosufficiente.

  • art. 49 l.r. Abruzzo n. 62 del 1983

    Invocata unitamente alle altre norme regionali per dedurre la disciplina del conguaglio, senza però confrontarsi in modo specifico con gli accertamenti di merito.

  • art. 11 preleggi

    Richiamato dalla Regione nel tentativo di fondare l'interpretazione della disciplina applicabile, ma senza superare il vaglio di inammissibilità per genericità.

  • art. 10 l.r. n. 38 del 2017

    Richiamato quale norma introduttiva/modificativa della disciplina regionale sul trasporto pubblico e sui conguagli.

  • art. 6 l.r. n. 64 del 2017

    Richiamato dalla Regione a sostegno della tesi sull'esistenza di limiti e criteri di computo del conguaglio.

  • artt. 3, 4, 6 e Allegato, regolamento (CE) n. 1370/2007

    Invocati per sostenere che il compenso dovesse essere parametrato ai costi effettivamente sostenuti e non a criteri ritenuti dalla Regione distorsivi; il richiamo è stato però reputato generico e, peraltro, temporalmente successivo alle annualità controverse.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È stata rilevata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La contestazione di fatti posti a fondamento della domanda deve essere specifica e tempestiva: una difesa generica o formulata solo in comparsa conclusionale non è idonea a scalfire la non contestazione accertata dal giudice di merito.
  • Quando una parte deduce in cassazione la violazione dell'art. 2697 c.c., deve misurarsi con la concreta ratio decidendi e indicare quale fatto impeditivo, modificativo o estintivo sia stato provato o non provato; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • L'accertamento della sussistenza o meno della contestazione dei fatti è essenzialmente valutazione di merito e può essere censurato in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale e nei modi consentiti.
  • Il consulente tecnico d'ufficio può acquisire documenti utili alla risposta ai quesiti, ma la deduzione di un vizio in cassazione richiede di indicare in modo specifico la decisività del documento asseritamente non considerato.
  • Chi lamenta che il giudice abbia erroneamente applicato criteri di quantificazione economica deve confrontarsi con l'elaborazione peritale e con gli accertamenti del merito, spiegando puntualmente perché quei criteri sarebbero erronei; deduzioni apodittiche non sono sufficienti.
  • Se la pretesa creditoria è costruita su costi effettivi e percorrenze effettive, l'eventuale limite chilometrico invocato dalla parte obbligata costituisce fatto impeditivo, gravante su chi lo allega e lo dimostra.

Come è indicizzato

MaterieProveInadempimentoTrasporto
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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